Cassazione Civile, Ordinanza n. 25564/2025 del 18/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di una verifica fiscale svolta dalla Guardia di Finanza e della redazione di un processo verbale di constatazione, l'Ufficio aveva notificato al curatore del fallimento di una impresa individuale un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, contestando costi indeducibili e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, con recupero a tassazione ai fini IRPEF, IRAP e IVA. La controversia in cassazione verteva sull'assolvimento dell'obbligo di motivazione dell'avviso: la CTR aveva annullato l'atto ritenendo che l'Ufficio non avesse provato, mediante produzione in giudizio del PVC richiamato per relationem, di averne riportato il contenuto essenziale nell'avviso. L'Agenzia ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 42 del D.P.R. 600/1973 e dell'art. 7, comma 1, L. 212/2000, sostenendo che non era necessaria la notifica al curatore del PVC né la riproduzione del suo contenuto essenziale quando il PVC era già stato notificato al contribuente quando era ancora in bonis.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il motivo, affermando che, poiché il processo verbale di constatazione era stato regolarmente notificato al contribuente prima del fallimento, non era necessario che l'avviso di accertamento notificato al curatore lo allegasse o ne riproducesse il contenuto essenziale. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata come vizio di violazione di legge per censurare la sentenza di merito
art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973
richiesto a fondamento dell'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento
art. 7, comma 1, della L. n. 212 del 2000
richiesto a fondamento dell'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria
art. 88, comma 1, L.F.
la consegna al curatore della documentazione amministrativa dell'impresa fallita fonda una presunzione iuris tantum di conoscenza anche del PVC notificato al contribuente prima del fallimento
art. 383, comma 1, c.p.c.
base della cassazione con rinvio
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
base della cassazione con rinvio e del principio di diritto per il giudice di rinvio
art. 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il rinvio nel processo tributario
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
consente di rimettere al giudice di rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità
Massime di principio
- Quando il processo verbale di constatazione sia stato validamente notificato al contribuente prima della dichiarazione di fallimento, l'avviso di accertamento notificato al curatore non deve necessariamente allegare il PVC né riprodurne il contenuto essenziale ai fini della motivazione.
- L'obbligo di consegna al curatore della documentazione amministrativa dell'impresa fallita comporta una presunzione iuris tantum di conoscenza, in capo al curatore, degli atti già notificati all'imprenditore in bonis e richiamati nell'atto impositivo.
- In tema di motivazione per relationem dell'avviso di accertamento, l'eventuale omissione di allegazione o di riproduzione del PVC non integra vizio quando risulti che il PVC era già entrato nella sfera di conoscibilità del soggetto passivo prima dell'apertura della procedura concorsuale.
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