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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25571/2025 del 18/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La Direzione Provinciale di Crotone emetteva un avviso di accertamento ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, rideterminando sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente per l'anno d'imposta 2008 con il c.d. vecchio redditometro, ai fini IRPEF. Il contribuente impugnava l'atto e la CTP annullava l'accertamento. L'Agenzia proponeva appello, ma la CTR Calabria lo dichiarava inammissibile ritenendolo tardivo: secondo il giudice di merito, il termine scadeva il 23 novembre 2018; la notifica dell'appello era stata ricevuta il 26 novembre 2018; l'avviso di ricevimento non recava timbro postale con data di spedizione e l'elenco delle raccomandate prodotto dall'Ufficio non era ritenuto idoneo a provare la tempestiva spedizione. In cassazione l'Agenzia denunciava, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 22 e 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 156 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente negato valore probatorio all'elenco di trasmissione munito di timbro postale datato 23 novembre 2018, ultimo giorno utile per appellare, e che la mancanza di sottoscrizione del timbro non ne escludesse l'efficacia probatoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Esercitato il potere di esame diretto degli atti, ha verificato che sull'elenco delle raccomandate prodotto dall'Agenzia era effettivamente apposto un timbro postale con data 23 novembre 2018, pur in assenza di firma. Ha richiamato il principio secondo cui, nel processo tributario, la prova della tempestiva spedizione a mezzo posta dell'atto di appello è validamente fornita mediante produzione dell'elenco delle raccomandate munito del timbro postale, essendo il timbro idoneo ad attestare la consegna all'ufficio postale e non richiedendo la legge una sottoscrizione ad substantiam. Ne ha tratto la conclusione che l'appello era stato consegnato all'ufficio postale entro il termine semestrale di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., applicabile al processo tributario per rinvio dell'art. 49 del D.Lgs. n. 546 del 1992. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinché esamini nel merito i motivi di gravame dell'Agenzia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la prova della tempestiva spedizione dell'atto di appello notificato a mezzo posta può essere validamente fornita dal mittente mediante la produzione dell'elenco delle raccomandate munito di timbro postale recante la data di accettazione, poiché il timbro attesta la consegna del plico all'ufficio postale incaricato della spedizione.
  • La mancanza di sottoscrizione dell'agente postale sul timbro apposto sulla distinta cumulativa non ne elimina l'efficacia probatoria, se il documento consente comunque di identificare la provenienza dell'attestazione e non è richiesta una firma ad substantiam.
  • Quando viene dedotto in cassazione un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali, purché il ricorrente li abbia specificamente indicati, al fine di verificare l'effettiva sussistenza del vizio denunciato.
  • Ai fini della tempestività dell'impugnazione, rileva il momento in cui la notifica si perfeziona per il notificante; se la consegna all'ufficio postale avviene entro il termine di legge, l'impugnazione deve considerarsi tempestiva anche se la ricezione del destinatario è successiva alla scadenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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