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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25560/2025 del 18/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da una transazione del 21 dicembre 2004, stipulata per definire una precedente lite tra un hotel e un condominio vicini. La clausola centrale prevedeva che l'hotel si impegnasse a non realizzare opere a distanza inferiore a cinque metri dal confine. Nel 2014 l'hotel ha poi realizzato, in prosecuzione di una precedente terrazza, una ulteriore costruzione in cemento armato lungo la linea di confine, destinata a ricovero auto al piano inferiore e a terrazza-sala da pranzo-ristorante al piano superiore. Il condominio ha reagito con un'azione possessoria e ha ottenuto nei gradi di merito una condanna alla demolizione del manufatto. Successivamente l'hotel ha proposto domanda di accertamento del proprio diritto a costruire lungo il confine, sostenendo che la transazione non avesse costituito una servitù prediale di non edificare e che mancasse una volontà reale e inequivoca in tal senso, oltre alla specificazione dell'utilitas e dell'estensione del vincolo. Con il ricorso per cassazione ha dedotto tre motivi: 1) violazione delle norme in tema di servitù e interpretazione contrattuale, assumendo che la clausola fosse solo obbligatoria e non costitutiva di un diritto reale; 2) errata individuazione dell'utilitas della servitù, che sarebbe mancata o comunque non specificata; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme sulle prove, per omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo al rigetto delle prove testimoniali ritenute essenziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la Corte d'appello aveva correttamente interpretato la transazione nel senso della costituzione di una servitù volontaria di non edificare a distanza inferiore a cinque metri dal confine, senza necessità di formule sacramentali, sulla base del testo complessivo dell'atto e delle sue premesse. Ha inoltre ritenuto adeguatamente individuata l'utilitas nel vantaggio per il fondo del condominio consistente nell'inibizione definitiva di future edificazioni dell'hotel nella fascia di rispetto, a tutela della comodità e amenità del fondo dominante. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva trascritto né riassunto i capitoli di prova asseritamente decisivi e aveva inoltre richiamato in modo non corretto il vizio di cui all'art. 360 c.p.c. n. 3 invece del n. 4. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1027 c.c.

    Richiamato per definire la servitù prediale come peso imposto su un fondo per l'utilità di un altro fondo; la Corte ne fa applicazione per qualificare la clausola come servitù di non edificare.

  • art. 1028 c.c.

    Richiamato in tema di utilitas della servitù; la Corte ritiene che il vantaggio del fondo dominante possa consistere anche in una maggiore amenità o comodità del fondo.

  • art. 1031 c.c.

    Richiamato in tema di costituzione delle servitù; la Corte ribadisce che la volontà costitutiva può desumersi dall'atto scritto senza formule sacramentali.

  • art. 1058 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la configurabilità della servitù; la Corte lo ricomprende nel quadro delle norme sulla costituzione del diritto reale.

  • art. 1322 c.c.

    Usato per affermare che l'autonomia contrattuale consente di costituire convenzionalmente una servitù di non costruire.

  • artt. 1362 c.c. e segg.

    Richiamati come canoni ermeneutici utilizzati correttamente dal giudice di merito nell'interpretazione della transazione.

  • art. 1965 c.c.

    Richiamato in relazione alla transazione; la Corte considera il contratto come fonte della pattuizione interpretata come servitù.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio poiché il motivo è inammissibile per difetto di specificità e mancata indicazione degli atti rilevanti.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte rileva che il terzo motivo era prospettato sotto il n. 3 anziché, al più, sotto il n. 4, ma soprattutto lo dichiara inammissibile per carenza di specificità.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    Richiamato per affermare che il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda, cosa non avvenuta.

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di prova testimoniale; la Corte non entra nel merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 2722 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di prova testimoniale; la Corte non entra nel merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Una clausola inserita in una transazione può costituire validamente una servitù prediale di non edificare, anche senza formule sacramentali, quando dall'atto scritto e dal suo complesso emerge in modo inequivoco la volontà di imporre un peso stabile a favore di un fondo e a carico di un altro.
  • Nell'interpretazione del contratto deve essere considerato l'atto nel suo complesso, incluse le premesse che ne costituiscono parte integrante e le ulteriori clausole che chiariscono la comune intenzione delle parti; non è consentito isolare una singola espressione per svuotarla del significato sistematico.
  • L'utilitas della servitù non richiede un vantaggio economico in senso stretto, potendo consistere anche in maggiore comodità, amenità o abitabilità del fondo dominante, nonché nell'eliminazione di costruzioni spiacevoli o fastidiose per il suo godimento.
  • Il divieto di edificare va inteso in senso giuridico, riferendosi a opere che abbiano i caratteri della costruzione, sicché non può essere letto estensivamente fino a comprendere qualsiasi minima apposizione priva di tale natura.
  • Nel giudizio di cassazione il motivo che deduca omessa pronuncia o vizio sulla prova deve indicare specificamente gli atti processuali e trascrivere o almeno riassumere i capitoli di prova decisivi, altrimenti è inammissibile per difetto di specificità.
  • Quando il ricorso è respinto o dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieServitùTransazioneImpegni processualiImpugnazioni
RamiDiritti realiContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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