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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19822/2021 del 12/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso e assorbito il primo. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente contro l'avviso di accertamento. Ha inoltre compensato le spese dell'intero giudizio, valorizzando la complessità e l'evoluzione giurisprudenziale della materia.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative al 2006 nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, in esito a verifica della Guardia di Finanza che aveva contestato: mancata iscrizione al registro CONI; indebito accesso al regime agevolato per le ASD; numerose fatture per importi superiori alla soglia prevista pagate in contanti; omessa dichiarazione di ricavi emersi da documentazione extracontabile; costi dichiarati ritenuti superiori a quelli ricostruiti; operazioni imponibili commerciali per sponsorizzazioni fatturate ma non dichiarate; illegittima detrazione IVA; infedele dichiarazione IRAP; omessa tenuta dei registri IVA. La Commissione provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente; la Commissione regionale aveva invece accolto l'appello ritenendo sufficiente, ai fini delle agevolazioni, l'attestato CONI che riconosceva l'affiliazione a una federazione sportiva e ritenendo non incompatibili con la natura non commerciale alcuni incassi in contanti. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione delle norme che disciplinano le agevolazioni per le ASD, sostenendo che fosse necessario il riconoscimento del CONI e non bastasse la sola affiliazione a una federazione sportiva; 2) violazione delle norme sul giudicato interno e sull'onere di impugnazione, perché l'appello della contribuente avrebbe censurato solo una delle rationes decidendi della sentenza di primo grado, lasciando intatta l'autonoma ratio relativa alle contestazioni su ricavi, costi e IVA, sicché la CTR avrebbe annullato l'accertamento oltre i limiti devoluti.

Norme richiamate

  • art. 15 d.P.R. 917/1986

    Richiamato nel motivo dell'Ufficio quale norma asseritamente violata in tema di agevolazioni fiscali per enti associativi; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma di questa disposizione.

  • L. 398/1991, artt. 1 e 2

    Le agevolazioni previste per le associazioni sportive dilettantistiche richiedono presupposti sostanziali e non possono essere ancorate al solo dato formale dell'affiliazione sportiva o del riconoscimento attestato, se manca la prova dei requisiti effettivi del regime agevolato.

  • art. 7 d.l. 136/2004

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo in tema di requisiti per i benefici fiscali delle ASD.

  • art. 25, comma 5, L. 133/1999

    Richiamato in relazione alla disciplina fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche e alla perdita delle agevolazioni in presenza di attività commerciale non consentita.

  • art. 148 d.P.R. 917/1986

    Le agevolazioni per gli enti associativi non commerciali operano solo se l'associazione si conforma alle clausole statutarie richieste e se l'attività concretamente svolta resta non commerciale; l'iscrizione o l'affiliazione formale non bastano da sole.

  • art. 149 d.P.R. 917/1986

    La qualità di ente non commerciale può venire meno quando l'attività prevalente diventa commerciale nel periodo d'imposta considerato.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973

    Richiamato per il recupero induttivo/analitico della materia imponibile sulla base di elementi extracontabili e altre irregolarità contabili.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l'esenzione fiscale incombe sul contribuente che la invoca.

  • art. 2909 c.c.

    La mancata impugnazione di una autonoma ratio decidendi determina la formazione del giudicato interno sulla parte non censurata.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice d'appello non può pronunciare oltre i limiti del devolutum, né travalicare i capi della decisione non impugnati.

  • art. 329 c.p.c.

    La mancata specifica impugnazione di una ration decidendi autonoma comporta acquiescenza e giudicato interno su quel capo.

  • art. 56 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario, l'appello deve investire i capi della sentenza di primo grado che si intendono rimettere in discussione; in difetto, il capo non censurato si consolida.

  • art. 73 d.P.R. 917/1986

    Gli enti non societari si distinguono in commerciali e non commerciali in base al carattere esclusivo o principale dell'attività esercitata.

  • art. 143 d.P.R. 917/1986

    Per gli enti non commerciali non sono imponibili solo le prestazioni rese in conformità alle finalità istituzionali e senza specifica organizzazione verso corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione.

  • art. 111 d.P.R. 917/1986

    Nel testo applicabile ratione temporis costituiva la disciplina agevolativa per gli enti associativi e per alcune ASD, ma come deroga alla regola generale richiedeva prova rigorosa dei presupposti.

  • art. 111-bis d.P.R. 917/1986

    La perdita della qualifica di ente non commerciale può avvenire nel corso della vita dell'ente per esercizio prevalente di attività commerciale.

  • art. 2195 c.c.

    Le attività che non rientrano in tale categoria possono restare fuori dal reddito commerciale solo se svolte in conformità alle finalità istituzionali e senza organizzazione specifica.

  • art. 133 direttiva 2006/112/CE

    La nozione di organismo senza fini di lucro è autonoma nel diritto UE e va valutata in relazione allo scopo perseguito, ossia l'assenza di finalità di profitto per i membri.

  • art. 132 direttiva 2006/112/CE

    Le esenzioni per prestazioni connesse allo sport presuppongono che l'ente sia realmente senza fini di lucro e non miri a produrre profitti per i propri membri.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali riconosciute agli enti associativi o sportivi dilettantistici hanno natura derogatoria rispetto alla regola generale di imponibilità e richiedono la prova rigorosa, a carico del contribuente, dei presupposti formali e sostanziali previsti dalla legge.
  • L'affiliazione a una federazione sportiva o un attestato formale non sono, da soli, sufficienti a dimostrare il diritto al regime agevolato se dagli atti emerge lo svolgimento di attività commerciale o l'inosservanza delle clausole associative richieste.
  • Il giudice d'appello non può travolgere un capo della decisione di primo grado che non sia stato specificamente impugnato: la mancata censura di una ratio decidendi autonoma determina giudicato interno su quel punto.
  • Nel processo tributario, quando l'avviso di accertamento si fonda su più autonome ragioni, l'appello deve colpire ciascuna ratio decisoria che sorregge la sentenza di primo grado; altrimenti le contestazioni non devolute restano ferme.
  • Un ente formalmente qualificato come non commerciale può perdere il beneficio fiscale se l'attività effettivamente svolta, per prevalenza e modalità concrete, assume carattere commerciale nel periodo d'imposta considerato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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