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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10089/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2010, con richiesta di IRPEF, addizionali e IVA per oltre 505 mila euro. Dopo il rigetto in primo grado e il rigetto dell'appello dinanzi alla commissione tributaria regionale, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 67 d.P.R. n. 600/1973 e 4 D.M. n. 37/1997, sostenendo che la nuova cartella emessa come ruolo ordinario fosse nulla perché non preceduta da un motivato sgravio o da un atto di autotutela sostitutiva rispetto alla precedente cartella emessa come ruolo straordinario; secondo il ricorrente, la mancata preventiva rimozione della prima pretesa avrebbe determinato una duplicazione impositiva e violato il principio di unicità dell'accertamento. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, lamentando che la cartella riportasse gli importi degli interessi in modo globale e senza una sufficiente specificazione dei calcoli, con motivazione ritenuta criptica e non superabile dal mero richiamo all'art. 20 d.P.R. n. 602/1973.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la decisione di merito, perché la giurisprudenza ammette la rinnovazione dell'atto impositivo ma richiede, per evitare duplicazioni e tutelare il diritto di difesa, che il precedente atto sia previamente annullato/sgravato; nel caso concreto la CTR aveva accertato che lo sgravio della precedente cartella era stato effettuato in data 30 luglio 2014, quindi prima della decisione di secondo grado, e comunque era sufficiente a escludere la lamentata doppia imposizione. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva trascritto nel ricorso il contenuto della cartella impugnata, impedendo così il controllo di legittimità sulla denunciata carenza motivazionale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite e dell'ulteriore importo previsto per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67 d.P.R. n. 600/1973

    La norma è richiamata come fondamento del principio di unicità dell'accertamento e del divieto di reiterare la medesima pretesa tributaria senza previa rimozione del precedente atto; l'emissione del nuovo atto è legittima solo se il precedente è stato annullato/sgravato nei limiti di legge e senza violare giudicato o decadenze.

  • art. 4 D.M. n. 37/1997

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla necessità di un previo annullamento/sgravio prima della nuova cartella; il ricorso non è accolto su tale profilo.

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    La produzione dello sgravio in appello è stata ritenuta ammissibile come nuovo documento.

  • art. 20 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato quale base del calcolo degli interessi iscritti a ruolo.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    La cartella deve essere adeguatamente motivata; tuttavia il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata trascrizione dell'atto, non per infondatezza della regola sostanziale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per entrambi i motivi come violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • L'amministrazione finanziaria può rinnovare un atto impositivo, ma il nuovo atto non deve coesistere con il precedente: per evitare una duplicazione della pretesa occorre che il primo sia previamente annullato o sgravato, nel rispetto dei termini di decadenza e senza violare il giudicato.
  • La rinnovazione dell'atto tributario è legittima solo entro i limiti temporali e sostanziali dell'azione accertativa; il potere di autotutela non può essere esercitato in modo da comprimere il diritto di difesa del contribuente o da creare un indebito "doppio" titolo di riscossione.
  • Quando si censura in cassazione la motivazione di una cartella di pagamento, il ricorrente ha l'onere di trascrivere nel ricorso il contenuto dell'atto amministrativo impugnato, così da consentire alla Corte il controllo diretto della dedotta carenza motivazionale.
  • Il mancato assolvimento dell'onere di autosufficienza del ricorso determina l'inammissibilità del motivo, poiché impedisce alla Corte di verificare la fondatezza della censura esclusivamente sulla base del ricorso stesso.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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