Cassazione Civile, Ordinanza n. 19683/2024 del 17/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente del MAECI ha impugnato una serie di provvedimenti disciplinari e organizzativi adottati nei suoi confronti, tra cui quattro sospensioni dal servizio e dalla retribuzione, la decadenza dalla sede di Pechino e il licenziamento con preavviso. In primo grado il Tribunale aveva annullato solo una delle sospensioni e respinto le altre censure; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione di norme processuali e sostanziali sostenendo che in appello non si sarebbe introdotto un motivo nuovo, ma si sarebbe sempre contestata la nullità dei provvedimenti per incompetenza dell’organo che li aveva firmati; ha richiamato anche profili di equo processo. Con il secondo motivo ha contestato la decadenza dalla sede estera per superamento del limite di 60 giorni di assenza ex art. 183 d.P.R. n. 18/1967, sostenendo che i giorni di sospensione disciplinare non dovessero essere computati perché il rapporto sarebbe stato interrotto durante la sospensione, e ha inoltre prospettato questioni di illegittimità costituzionale ed eccesso di delega.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la censura proposta in appello si fondasse su un fatto diverso rispetto a quello dedotto in primo grado, cioè la non appartenenza del funzionario all’UPD, con conseguente novità del motivo e mancato contraddittorio sul punto. Ha invece ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la sospensione disciplinare integra una forma di assenza dal servizio e va computata nel limite massimo di assenza previsto dall’art. 183, comma 4, d.P.R. n. 18/1967; ha inoltre escluso i profili di illegittimità costituzionale ed eccesso di delega, osservando che la disciplina riguarda l’assegnazione all’estero del personale MAECI e non incide illegittimamente sullo status del dipendente. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come parametro di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di delimitazione del thema decidendum
richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle allegazioni e delle prove
richiamato dal ricorrente quale norma sul giudizio del lavoro e sui limiti alle nuove domande/eccezioni in appello
art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001
invocato dal ricorrente per sostenere l’incompetenza dell’organo che aveva adottato i provvedimenti disciplinari
art. 8, p. 2, CCNL Area 1 2006/2009
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sui poteri dell’organo disciplinare
art. 6, comma 1, CEDU
richiamato dal ricorrente in relazione al diritto a un equo processo
artt. 3, 35 e 111 Cost.
richiamati dal ricorrente per sostenere le questioni di legittimità costituzionale e di tutela del lavoro e del giusto processo
art. 183 d.P.R. n. 18 del 1967
la Corte ha interpretato la nozione di assenza dal servizio all’estero in senso ampio, ricomprendendovi anche la sospensione disciplinare; il superamento dei limiti di assenza comporta la decadenza dall’organico dell’ufficio all’estero
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla decadenza dalla sede e dall’incarico
applicato per porre le spese di lite a carico del soccombente
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per attestare il presupposto del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 138, legge n. 662 del 1996
richiamato in relazione alla dedotta eccedenza di delega rispetto alla materia del trattamento economico
art. 14, d.lgs. n. 62 del 1998
indicato come norma che ha introdotto il comma 4 dell’art. 183 d.P.R. n. 18/1967
art. 143, u.c., d.P.R. n. 18 del 1967
richiamato dalla Corte come antecedente normativo sostanzialmente analogo, che già prevedeva la cessazione dall’organico dell’ufficio in caso di aspettativa
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, pur formalmente orientata contro la decisione di merito, si fondi in realtà su un fatto storico o su un diverso tema di contestazione non devoluto al primo giudice, poiché ciò introduce un motivo nuovo e impedisce il contraddittorio sul punto.
- Ai fini della decadenza dall’organico di un ufficio all’estero prevista dalla disciplina speciale del personale diplomatico, la nozione di "assenza dal servizio" deve essere intesa in senso sostanziale e comprende anche il periodo di sospensione disciplinare dal servizio e dalla retribuzione.
- La revoca o decadenza dall’incarico all’estero non coincide necessariamente con una sanzione disciplinare, potendo derivare da un fatto oggettivo normativamente rilevante, quale il superamento del limite massimo di assenza.
- Le questioni di legittimità costituzionale e di eccesso di delega non sono fondate quando la disciplina censurata si limita a regolare l’assetto funzionale dell’assegnazione all’estero e riproduce, in sostanza, un pregresso meccanismo già previsto dall’ordinamento.
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