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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19683/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente del MAECI ha impugnato una serie di provvedimenti disciplinari e organizzativi adottati nei suoi confronti, tra cui quattro sospensioni dal servizio e dalla retribuzione, la decadenza dalla sede di Pechino e il licenziamento con preavviso. In primo grado il Tribunale aveva annullato solo una delle sospensioni e respinto le altre censure; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione di norme processuali e sostanziali sostenendo che in appello non si sarebbe introdotto un motivo nuovo, ma si sarebbe sempre contestata la nullità dei provvedimenti per incompetenza dell’organo che li aveva firmati; ha richiamato anche profili di equo processo. Con il secondo motivo ha contestato la decadenza dalla sede estera per superamento del limite di 60 giorni di assenza ex art. 183 d.P.R. n. 18/1967, sostenendo che i giorni di sospensione disciplinare non dovessero essere computati perché il rapporto sarebbe stato interrotto durante la sospensione, e ha inoltre prospettato questioni di illegittimità costituzionale ed eccesso di delega.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la censura proposta in appello si fondasse su un fatto diverso rispetto a quello dedotto in primo grado, cioè la non appartenenza del funzionario all’UPD, con conseguente novità del motivo e mancato contraddittorio sul punto. Ha invece ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la sospensione disciplinare integra una forma di assenza dal servizio e va computata nel limite massimo di assenza previsto dall’art. 183, comma 4, d.P.R. n. 18/1967; ha inoltre escluso i profili di illegittimità costituzionale ed eccesso di delega, osservando che la disciplina riguarda l’assegnazione all’estero del personale MAECI e non incide illegittimamente sullo status del dipendente. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di delimitazione del thema decidendum

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle allegazioni e delle prove

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente quale norma sul giudizio del lavoro e sui limiti alle nuove domande/eccezioni in appello

  • art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001

    invocato dal ricorrente per sostenere l’incompetenza dell’organo che aveva adottato i provvedimenti disciplinari

  • art. 8, p. 2, CCNL Area 1 2006/2009

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sui poteri dell’organo disciplinare

  • art. 6, comma 1, CEDU

    richiamato dal ricorrente in relazione al diritto a un equo processo

  • artt. 3, 35 e 111 Cost.

    richiamati dal ricorrente per sostenere le questioni di legittimità costituzionale e di tutela del lavoro e del giusto processo

  • art. 183 d.P.R. n. 18 del 1967

    la Corte ha interpretato la nozione di assenza dal servizio all’estero in senso ampio, ricomprendendovi anche la sospensione disciplinare; il superamento dei limiti di assenza comporta la decadenza dall’organico dell’ufficio all’estero

  • art. 2103 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla decadenza dalla sede e dall’incarico

  • art. 91 c.p.c.

    applicato per porre le spese di lite a carico del soccombente

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per attestare il presupposto del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 138, legge n. 662 del 1996

    richiamato in relazione alla dedotta eccedenza di delega rispetto alla materia del trattamento economico

  • art. 14, d.lgs. n. 62 del 1998

    indicato come norma che ha introdotto il comma 4 dell’art. 183 d.P.R. n. 18/1967

  • art. 143, u.c., d.P.R. n. 18 del 1967

    richiamato dalla Corte come antecedente normativo sostanzialmente analogo, che già prevedeva la cessazione dall’organico dell’ufficio in caso di aspettativa

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, pur formalmente orientata contro la decisione di merito, si fondi in realtà su un fatto storico o su un diverso tema di contestazione non devoluto al primo giudice, poiché ciò introduce un motivo nuovo e impedisce il contraddittorio sul punto.
  • Ai fini della decadenza dall’organico di un ufficio all’estero prevista dalla disciplina speciale del personale diplomatico, la nozione di "assenza dal servizio" deve essere intesa in senso sostanziale e comprende anche il periodo di sospensione disciplinare dal servizio e dalla retribuzione.
  • La revoca o decadenza dall’incarico all’estero non coincide necessariamente con una sanzione disciplinare, potendo derivare da un fatto oggettivo normativamente rilevante, quale il superamento del limite massimo di assenza.
  • Le questioni di legittimità costituzionale e di eccesso di delega non sono fondate quando la disciplina censurata si limita a regolare l’assetto funzionale dell’assegnazione all’estero e riproduce, in sostanza, un pregresso meccanismo già previsto dall’ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImplicazioni non pertinenti
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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