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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19681/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce dal richiamo in Italia di un dirigente amministrativo del MAECI che prestava servizio all'estero come console generale a Porto Alegre. Il lavoratore aveva chiesto di accertare la nullità/illegittimità dei provvedimenti disciplinari e del successivo rientro in Italia, la corresponsione di emolumenti non pagati, la restituzione dell'anzianità, il risarcimento del danno, l'applicazione dell'art. 147 d.P.R. n. 18/1967 e il recupero delle ore lavorate oltre l'orario. Il Tribunale aveva rigettato, mentre la Corte d'appello aveva accolto solo la domanda relativa all'illegittimità del rientro, condannando la P.A. al risarcimento di euro 246.010,00. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 34 e 110 d.P.R. n. 18/1967 e art. 2697 c.c., sostenendo che il rientro fosse una movimentazione di personale per esigenze di servizio, non una revoca sanzionatoria di incarico, e che il lavoratore non avesse un diritto soggettivo a permanere per quattro anni nella sede estera; 2) violazione dell'art. 171 d.P.R. n. 18/1967, censurando il criterio di liquidazione del danno basato sull'indennità estero; 3) violazione del quadro normativo sul procedimento disciplinare non rilevante ai fini dell'esito principale. Il dirigente ha resistito e proposto ricorso incidentale con 17 motivi, attaccando: la validità della contestazione disciplinare, il trattamento dei dati personali, la convocazione e il diritto a considerare come servizio il tempo necessario per il contraddittorio, la specificità della contestazione, la legittimità della sanzione e delle modalità di esecuzione, l'applicazione dell'art. 54-bis d.lgs. 165/2001 e delle scriminanti penali invocate, la durata dell'assegnazione all'estero, il mancato accoglimento della reintegra e la quantificazione del danno. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi principali del Ministero sulla natura del richiamo e sulla quantificazione del danno, mentre ha rigettato o dichiarato inammissibili i motivi incidentali del dirigente, salvo le questioni respinte nel merito o in rito. Ha quindi accolto il ricorso principale, rigettato l'incidentale, cassato con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame nel merito e per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale del Ministero, ritenendo che il dirigente del MAECI non appartenente alla carriera diplomatica, destinato a un posto-funzione all'estero, non avesse un diritto soggettivo a permanervi per il tempo dell'art. 19 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 20 CCNL, perché la disciplina speciale del d.P.R. n. 18/1967 consente il richiamo in Italia per esigenze di servizio mediante decreto ministeriale. Ha inoltre accolto la censura sulla quantificazione del danno, affermando che l'indennità di servizio all'estero ex artt. 170 e 171 d.P.R. n. 18/1967 è indennitaria e non retributiva, dunque non può essere usata come parametro per il danno patrimoniale da illegittimo richiamo. Il ricorso incidentale del dirigente è stato rigettato/in gran parte dichiarato inammissibile: la Corte ha escluso la nullità della contestazione disciplinare per le modalità di comunicazione, ha ritenuto infondate le doglianze privacy, ha negato l'applicabilità dell'art. 147 d.P.R. n. 18/1967 al personale contrattualizzato, e ha dichiarato inammissibili varie censure per difetto di specificità, novità o mancata confutazione della ratio decidendi. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 34 d.P.R. n. 18 del 1967

    I movimenti del personale sono disposti per esigenze di servizio; destinazione all'estero, trasferimento da sede a sede e richiamo al Ministero sono disposti con decreto del Ministro.

    Per il personale del MAECI non diplomatico destinato all'estero il richiamo in Italia è un atto di gestione/datore di lavoro adottato per esigenze di servizio; non è richiesta una motivazione analitica come per un provvedimento vincolato, ma l'atto è sindacabile se privo di esigenze di servizio, illogico, travisante o ritorsivo/discriminatorio.

  • art. 110 d.P.R. n. 18 del 1967

    I funzionari diplomatici vengono destinati ad ogni sede estera per un periodo minimo di due anni e uno massimo di quattro anni...

    La Corte ne richiama il contenuto ma esclude che disciplini la posizione del dirigente amministrativo non appartenente alla carriera diplomatica.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte afferma che, in tema di atto ritorsivo, l'onere di provare la natura ritorsiva grava sul lavoratore, che deve fornire elementi specifici idonei a dimostrare l'intento di rappresaglia.

  • art. 171 d.P.R. n. 18 del 1967

    L'indennità di servizio all'estero ha natura indennitaria e serve a compensare gli oneri della permanenza nella sede straniera, non costituendo parametro per il danno patrimoniale da illegittimo richiamo.

  • art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001

    La disciplina delle comunicazioni del procedimento disciplinare è soddisfatta se l'atto formale è formato dall'UPD competente e giunge a conoscenza del destinatario; non è prevista una nullità per la concreta modalità di invio o per il coinvolgimento di un ufficio diverso nella spedizione.

  • d.lgs. n. 196 del 2003

    Le censure sulla privacy sono inammissibili e comunque infondate quando il giudice di merito accerta che non sono stati comunicati dati sensibili o giudiziari e manca specifica critica a tale accertamento.

  • art. 147 d.P.R. n. 18 del 1967

    Non si applica al personale contrattualizzato del MAECI, essendo escluso dal sistema disciplinare privatizzato disciplinato dal d.lgs. n. 165/2001 e dal CCNL.

  • art. 6, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001

    Per il Ministero degli affari esteri restano salve le particolari disposizioni di settore in tema di organizzazione e disciplina degli uffici.

  • art. 45, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001

    Le funzioni e i trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del MAECI che presta servizio all'estero sono disciplinati, per quel periodo, dal d.P.R. n. 18/1967 e dalla normativa di settore.

  • art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001

    Non disciplina il caso del dirigente amministrativo già assegnato all'estero ai sensi della normativa speciale MAECI, perché non si tratta di conferimento di incarico dirigenziale ai fini della durata richiesta dal lavoratore.

  • art. 20 CCNL 2002-2005

    Non trova applicazione alla movimentazione all'estero del dirigente MAECI non diplomatico, prevalendo la disciplina speciale di settore.

  • art. 6, punti 3, CEDU

    Le censure fondate su garanzie convenzionali sono dichiarate inammissibili nel contesto dedotto, per difetto di specifica prospettazione o perché non colgono la ratio decidendi.

  • art. 2087 c.c.

    Richiamato dal ricorrente incidentale, ma non fonda il decisum; la Corte respinge le censure ad esso collegate.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente incidentale, senza decisività ai fini dell'esito.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato dal ricorrente incidentale, senza decisività ai fini dell'esito.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Viene disposto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • Per il personale non diplomatico del MAECI assegnato a un posto-funzione all'estero, la disciplina speciale del d.P.R. n. 18/1967 prevale sulla disciplina generale degli incarichi dirigenziali del pubblico impiego privatizzato; il rientro in Italia disposto per esigenze di servizio non equivale a revoca di incarico dirigenziale in senso proprio.
  • Il dirigente del MAECI non diplomatico destinato all'estero non ha un diritto soggettivo a permanere nella sede estera per la durata prevista dalla disciplina generale degli incarichi dirigenziali, poiché la permanenza e il successivo richiamo sono governati dalle esigenze di servizio dell'amministrazione e dalla normativa speciale di settore.
  • Il provvedimento di richiamo o movimentazione del personale all'estero può essere sindacato dal giudice, ma l'illegittimità non deriva dalla sola mancanza di motivazione analitica: occorre che risulti assenza di esigenze di servizio, manifesta illogicità, travisamento dei fatti, discriminazione o ritorsione.
  • In tema di atto ritorsivo del datore di lavoro, l'onere di provare l'intento di rappresaglia grava sul lavoratore, che deve indicare elementi specifici e un nesso causale convincente; la mera contiguità temporale con altri provvedimenti sfavorevoli non basta.
  • L'indennità di servizio all'estero ha funzione compensativa degli oneri della permanenza fuori sede e non natura retributiva; pertanto non può essere automaticamente utilizzata come base di calcolo del danno patrimoniale da illegittimo richiamo.
  • Nel procedimento disciplinare del pubblico impiego contrattualizzato, la validità della contestazione dipende dalla formazione dell'atto da parte dell'UPD competente e dalla sua conoscenza da parte del dipendente; non ogni irregolarità nelle modalità di invio comporta nullità in assenza di una specifica sanzione normativa.
  • Le censure di legittimità che non si confrontano con la ratio decidendi, introducono questioni non dedotte nei gradi di merito o non riportano adeguatamente gli atti processuali rilevanti sono inammissibili.
  • Le scriminanti penali e le garanzie speciali invocate dal dipendente non si applicano automaticamente ai fatti contestati in sede disciplinare se la condotta sanzionata consiste nell'inoltro improprio e offensivo di comunicazioni a soggetti estranei alla corretta catena gerarchica.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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