DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18
Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina l’organizzazione e le funzioni dell’Amministrazione degli affari esteri, degli uffici centrali e della rete diplomatica e consolare all’estero, con regole su incarichi, competenze, finanziamenti e coordinamento. Molte disposizioni risultano oggi abrogate; restano rilevanti soprattutto le norme su struttura, funzioni degli uffici all’estero e alcuni contributi/finanziamenti, con efficacia per le disposizioni vigenti e per i finanziamenti a decorrere dal 2019 ove previsto.
Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri e degli uffici all’estero
Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri
Il provvedimento definisce le funzioni del Ministero degli affari esteri, la struttura della rete diplomatica e consolare, i criteri di conferimento degli incarichi e alcuni strumenti di sostegno finanziario e di coordinamento. Una parte ampia della disciplina originaria risulta però abrogata o sostituita nel tempo.
Funzioni e missione istituzionale
L’Amministrazione degli affari esteri cura i rapporti dell’Italia con Stati, enti e organizzazioni internazionali, i negoziati per trattati e convenzioni, la tutela di diritti e interessi in ambito internazionale, lo sviluppo delle attività nazionali all’estero e la promozione economica tramite esportazioni e scambi con l’estero. Provvede inoltre al coordinamento, nel rispetto delle competenze della Presidenza del Consiglio e delle altre amministrazioni, delle attività statali ed enti pubblici con possibili riflessi internazionali.
Composizione della struttura ministeriale e rete estera
L’Amministrazione comprende gli uffici centrali del Ministero, le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura; da essa dipendono anche gli istituti scolastici ed educativi all’estero. La rete estera include inoltre le missioni diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti di cultura e, in presenza di particolari esigenze, sezioni distaccate delle rappresentanze diplomatiche.
Conferimento degli incarichi nell’amministrazione centrale
Il Segretario generale è conferito a un ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri e proposta del Ministro. Analogamente, varie funzioni apicali o di vice vertice nell’amministrazione centrale sono affidate ad ambasciatori, ministri plenipotenziari o funzionari diplomatici di grado adeguato, secondo le regole dell’articolato vigente. Alcuni incarichi sono conferiti con decreto ministeriale e, per specifiche posizioni non attribuibili alla carriera diplomatica, rinviati a regolamento. Una parte delle previsioni originarie è stata soppressa negli anni successivi.
Studi, pubblicazioni e contributi per la ricerca internazionalistica
Il Ministero può avvalersi di esperti, università ed enti specializzati per attività di ricerca, studio, programmazione e pubblicazione di documenti. Le relative spese gravano su uno specifico capitolo di bilancio. È inoltre previsto un sistema di contributi a enti internazionalistici che operino da almeno tre anni nella formazione o nella ricerca di politica estera, con procedure pubbliche, priorità tematiche annuali e rimborso fino al 75% delle spese sostenute. I contributi decorrono dal 2019; la legge n. 948/1982 è abrogata.
Partecipazione italiana a iniziative di pace e umanitarie
Il Ministero è autorizzato a erogare contributi a soggetti pubblici italiani, Stati esteri e organizzazioni internazionali per iniziative di pace, sicurezza internazionale, assistenza umanitaria e diritti umani; può anche finanziare iniziative proposte da soggetti privati, con procedura pubblica salvo urgenza motivata. Il Ministro riferisce annualmente alle Camere sulle iniziative avviate. La legge n. 180/1992 è abrogata e la spesa autorizzata decorre dal 2019.
Organizzazione delle rappresentanze diplomatiche
Le rappresentanze diplomatiche si distinguono in ambasciate, legazioni e rappresentanze permanenti presso enti o organizzazioni internazionali. L’istituzione e la soppressione avvengono con decreto del Presidente della Repubblica o, per alcune sedi minori, con decreto ministeriale; i relativi atti sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Le rappresentanze permanenti sono equiparate ad ambasciata o legazione secondo il decreto istitutivo.
Sezioni distaccate delle rappresentanze diplomatiche
Possono essere istituite, senza nuovi o maggiori oneri, sezioni distaccate di rappresentanze diplomatiche in Stati diversi da quello di sede ma compresi nel territorio di competenza, ovvero in luogo di rappresentanze già esistenti. La disciplina prevede direzione da parte di un funzionario diplomatico, accredito formale come incaricato d’affari ad interim, allocazione di posti di organico, possibili assunzioni di personale a contratto, utilizzo di locali di Stati membri UE o della Commissione europea e specifiche regole di funzionamento.
Regole di composizione, personale e organici all’estero
La composizione degli uffici all’estero dipende dalle funzioni da svolgere. Il personale impiegato è di regola di ruolo o a contratto dell’Amministrazione degli affari esteri, salvo eccezioni previste dalla legge e dalla missione temporanea. È vietato conferire a titolo onorifico incarichi, qualifiche diplomatiche o consolari e accreditamenti, salvo eccezioni motivate. I posti di organico sono istituiti in corrispondenza delle varie carriere e delle esigenze di servizio, con regole speciali per le funzioni commerciali e per l’assegnazione di posti fuori area di specializzazione.
Posti commerciali e funzioni economiche
Negli uffici all’estero sono previsti posti collegati a funzioni commerciali, sia per funzionari diplomatici sia per assistenti commerciali, con un minimo ordinario nelle missioni diplomatiche e nei consolati generali più rilevanti. Le rappresentanze permanenti presso organizzazioni internazionali possono avere analoghi posti in base alle esigenze di servizio.
Destinazioni, accreditamenti e reggenze
I movimenti del personale sono disposti per esigenze di servizio. La notifica alle autorità straniere segue la qualifica risultante dal decreto di destinazione, salvo diverse determinazioni ministeriali per esigenze particolari. In caso di assenza o impedimento del capo della rappresentanza o dell’ufficio consolare, la reggenza è assunta, secondo la gerarchia prevista, da funzionari diplomatici o, in mancanza, da personale amministrativo o da altri impiegati con funzioni limitate. Sono disciplinate anche le modalità di reggenza degli uffici consolari di II categoria.
Delegazioni diplomatiche speciali e ambascerie straordinarie
Possono essere istituite delegazioni diplomatiche speciali per esigenze di relazioni internazionali, conferenze, trattative o riunioni internazionali. Esse sono create con decreto ministeriale di concerto con il Tesoro, che ne determina anche compiti, composizione e, se opportuno, il regime finanziario. In occasioni solenni possono essere inviate ambascerie straordinarie in missione temporanea.
Funzioni delle missioni diplomatiche
Le missioni diplomatiche proteggono gli interessi nazionali, tutelano cittadini e interessi, trattano e negoziano affari internazionali, promuovono relazioni amichevoli e sviluppano i rapporti con lo Stato di accreditamento. Operano nei settori politico-diplomatico, consolare, economico, commerciale, finanziario, sociale, culturale, scientifico-tecnologico e dell’informazione, e coordinano o vigilano su uffici ed enti pubblici italiani operanti nel Paese ospitante.
Funzioni consolari e rapporti con i cittadini
Gli uffici consolari proteggono interessi nazionali e cittadini, agevolano il voto degli italiani all’estero, tutelano i lavoratori italiani, promuovono attività educative, assistenziali e sociali, sostengono attività economiche e relazioni culturali, e svolgono le funzioni attribuite dall’ordinamento in materia di stato civile, notariato e altre materie. È prevista anche la tutela di cittadini europei e di altri non cittadini secondo le norme vigenti e la cooperazione con la delegazione UE e con gli altri Stati membri.
Consoli onorari, corrispondenti consolari e consulenti locali
I funzionari consolari onorari sono scelti tra persone idonee, preferibilmente italiane, e assumono i doveri dell’ufficio con promessa solenne; cessano comunque al compimento dei 70 anni. I capi degli uffici consolari possono nominare corrispondenti consolari per compiti sussidiari, senza compensi, e avvalersi di consulenti legali, sanitari e tecnici del luogo previa autorizzazione ministeriale.
Attività di promozione dell’Italia all’estero e relativo fondo
Gli uffici all’estero svolgono attività di promozione dell’Italia verso autorità, corpo diplomatico e ambienti locali, sviluppando relazioni politiche, economico-commerciali e culturali e tutelando le collettività italiane. Per tali finalità è istituito un fondo nel bilancio del Ministero, ripartito tra gli uffici con decreti ministeriali comunicati anche al MEF e alla Corte dei conti. Le spese possono riguardare ricevimenti, iniziative di rappresentanza e trattamento del personale di servizio e sono rimborsabili anche a costi medi forfettari.
Coordinamento, immunità e assistenza internazionale
Il Ministro può indire riunioni periodiche di coordinamento dei capi missione e, per aree geografiche, dei funzionari addetti ai diversi settori. I capi delle rappresentanze e degli uffici consolari devono far rispettare immunità, privilegi e prerogative di diritto internazionale, rinunciabili solo su autorizzazione ministeriale. In urgenza gli uffici italiani possono ricevere archivi di rappresentanze straniere e assistere cittadini stranieri non protetti da altre rappresentanze, nei limiti del diritto internazionale e delle istruzioni ministeriali.
Contabilità, anticipazioni e spese urgenti
Sono previste regole di gestione finanziaria con conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, emissione anticipata di ordini di pagamento nel mese di dicembre per il nuovo esercizio, istituzione di un fondo di anticipazione per spese urgenti e sua ripartizione su conti bancari. Le anticipazioni possono essere utilizzate solo per spese tassativamente indicate, tra cui stipendi all’estero, fitti, manutenzioni urgenti, assistenza a connazionali in calamità, contributi internazionali stabiliti per legge, missioni e spese postali/telefoniche/telegrafiche.
Regime di abrogazioni e disposizioni non più vigenti
Numerosi articoli risultano espressamente abrogati da successivi decreti e leggi. Inoltre, il Comitato consultivo degli italiani all’estero originariamente previsto è stato soppresso e molte previsioni di dettaglio su personale, organi e procedure non sono più operative. Per la parte non abrogata, la disciplina conserva utilità soprattutto per l’assetto generale della rete estera, per le funzioni istituzionali del Ministero e per i meccanismi di contributo e coordinamento ancora vigenti.
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