Cassazione Civile, Ordinanza n. 19676/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina da una domanda, proposta nei confronti dell'INPS, di regolarizzazione della posizione contributiva in relazione a un asserito rapporto di lavoro subordinato con un comune. La precedente ordinanza della Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso della parte privata contro la sentenza d'appello, ritenendo che i motivi fossero eterogenei e sovrapposti, che la censura ex art. 115 c.p.c. investisse in realtà la valutazione del materiale istruttorio e che la disponibilità dell'INPS ad accettare eventuali contributi non bastasse a fondare la pretesa di regolarizzazione. Con il ricorso per revocazione si deducono due motivi: il primo, qualificato come errore di fatto, lamenta che la Corte avrebbe erroneamente percepito gli antefatti processuali e gli atti, ritenendo insussistente il rapporto di lavoro subordinato con il comune e reputando inammissibile la censura ex art. 115 c.p.c., mentre tale rapporto sarebbe stato documentalmente provato; il secondo deduce una violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione EDU, assumendo che l'ordinanza non avrebbe svolto un esame rigoroso di tutti gli elementi istruttori da cui emergerebbe il rapporto di lavoro subordinato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi del ricorso per revocazione. Ha affermato che l'errore revocatorio è configurabile solo se concerne un fatto che non sia stato punto controverso e sul quale la decisione sia caduta; nel caso di specie, i fatti indicati erano tutti oggetto di discussione e, comunque, le doglianze miravano in realtà a contestare la valutazione delle prove e la correttezza del ragionamento decisorio, quindi a dedurre errori di giudizio e non di fatto. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso anche la revocazione ex art. 391-quater c.p.c., poiché non risultava alcuna sentenza della Corte EDU che avesse dichiarato convenzionalmente illegittimo il contenuto dell'ordinanza impugnata; anche qui, la censura si risolveva nella critica alla valutazione degli elementi istruttori. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con conferma dell'ordinanza precedente di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La censura relativa a tale norma, quando investe la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice, non integra errore di fatto ma errore di giudizio ed è quindi non idonea a fondare la revocazione.
art. 391-quater c.p.c.
La revocazione per contrasto con la Convenzione EDU presuppone una sentenza della Corte EDU che abbia accertato la contrarietà della decisione impugnata alla Convenzione o ai suoi protocolli; in difetto, il motivo è inammissibile.
Convenzione EDU
La deduzione di violazione convenzionale non è sufficiente se non è supportata da una decisione della Corte EDU che abbia riconosciuto la contrarietà del provvedimento impugnato ai diritti convenzionali.
art. 2697 c.c.
Non è espressamente richiamato nel testo fornito; non inserire.
Massime di principio
- Ai fini della revocazione, l'errore di fatto deve riguardare un punto non controverso del giudizio e non può consistere nella critica alla valutazione delle prove o all'apprezzamento degli atti, che restano errori di giudizio.
- La contestazione della ricostruzione probatoria compiuta dal giudice di merito o di legittimità non è veicolabile tramite revocazione, anche se viene formalmente qualificata come errore percettivo.
- La revocazione ex art. 391-quater c.p.c. presuppone un precedente accertamento della Corte EDU di contrasto della decisione impugnata con la Convenzione o i suoi protocolli; senza tale presupposto, il rimedio non è esperibile.
- Quando il ricorso per revocazione si risolve nella riproposizione delle doglianze già esaminate e nella richiesta di una nuova valutazione del compendio istruttorio, esso è inammissibile.
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