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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19661/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione emessa dall'ispettorato del lavoro, con cui al destinatario era stato intimato il pagamento di una somma complessiva a titolo di sanzione amministrativa e spese per non avere istituito i libri paga e matricola, in violazione dell'art. 20 d.P.R. n. 1124/1965. L'interessato aveva proposto opposizione, respinta in primo grado; la corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile l'appello. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi, ma nel corso del giudizio è stata documentata la sua morte, intervenuta dopo la proposizione del ricorso. La Corte di cassazione ha quindi affrontato preliminarmente gli effetti del decesso nel giudizio di legittimità e nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, rilevando che l'obbligazione pecuniaria sanzionatoria non si trasmette agli eredi e che ciò determina cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto del decesso del ricorrente e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha richiamato il principio per cui nel giudizio di cassazione non opera l'interruzione del processo per morte di una parte sopravvenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, né è consentito l'ingresso degli eredi. Ha inoltre affermato che la morte dell'autore dell'illecito amministrativo estingue l'obbligazione per la sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 l. n. 689/1981, con conseguente cessazione della materia del contendere nell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, dichiarabile anche in cassazione se il decesso è documentato ex art. 372 c.p.c. Ne è derivata anche l'assenza di regolazione delle spese e l'esclusione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. n. 1124/1965

    Norma indicata come violata per la mancata istituzione dei libri paga e matricola, posta a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta.

  • art. 7 l. n. 689/1981

    La sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi; la morte dell'autore dell'illecito estingue l'obbligazione sanzionatoria.

  • art. 372 c.p.c.

    Consente il deposito in cassazione della documentazione relativa al decesso, rilevante ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato in conseguenza della cessazione della materia del contendere e del mancato esame del merito dei motivi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non opera l'istituto dell'interruzione del processo per morte di una parte sopravvenuta dopo la rituale instaurazione del ricorso; il decesso non consente l'ingresso degli eredi nel giudizio di legittimità.
  • La morte dell'autore di una violazione amministrativa comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria, che non si trasmette agli eredi.
  • Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, il decesso del trasgressore determina cessazione della materia del contendere, dichiarabile anche in cassazione quando il fatto sia documentato in modo rituale.
  • Quando il processo si chiude per cessazione della materia del contendere senza esame delle censure, non si applica il criterio della soccombenza virtuale per la regolazione delle spese, e non opera il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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