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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19664/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla sospensione dal lavoro di un dirigente regionale a seguito del suo coinvolgimento in un procedimento penale conclusosi con patteggiamento, e dalla successiva corresponsione, durante il periodo di sospensione e fino alla cessazione del rapporto, di un assegno alimentare calcolato secondo il CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali. Il lavoratore aveva chiesto di accertare che non vi fosse obbligo di restituire quanto percepito a tale titolo e aveva domandato anche il risarcimento del danno da perdita di chance; la Regione aveva invece proposto domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme ritenute eccedenti la misura prevista dal CCNL. Il Tribunale aveva respinto le domande del lavoratore e accolto la riconvenzionale della Regione; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo l’assegno conforme all’art. 36 Cost. e al parametro contrattuale. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 9, punto 7, del CCNL 22.2.2010, sostenendo di non essere un dirigente ordinario ma un dirigente apicale con contratto individuale di diritto privato, di natura fiduciaria e non disciplinato dal CCNL se non nei limiti di compatibilità; ha quindi affermato che, ai fini dell’assegno alimentare, dovesse valere la retribuzione fondamentale da lui concretamente percepita e non la retribuzione tabellare prevista dal contratto collettivo. Ha inoltre richiamato il fatto che nel corso del rapporto aveva percepito una retribuzione fondamentale omnicomprensiva più elevata e che la stessa Amministrazione gli aveva corrisposto il 50% di tale importo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura non aggrediva la ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, fondata non solo sul richiamo al CCNL ma anche sull’accertamento che l’incarico di direttore era cessato prima del periodo controverso e che, durante tale periodo, il lavoratore non aveva svolto attività perché sospeso dal servizio per il procedimento penale. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso mirava, sotto la veste formale della violazione di legge, a una nuova valutazione del contratto individuale e dei fatti di causa, inammissibile in sede di legittimità. È stata quindi confermata la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    richiamato per escludere che l’assegno alimentare fosse lesivo del principio di proporzionalità e adeguatezza, avendo la Corte territoriale ritenuto sufficiente l’importo corrisposto alle basilari esigenze alimentari.

  • art. 9, punto 7, CCNL 22.2.2010 Comparto Regioni-Autonomie Locali

    norma contrattuale richiamata per il calcolo dell’assegno alimentare, mediante rinvio alla retribuzione tabellare della qualifica di appartenenza ridotta del 50%.

  • art. 27, comma 4, L.R. n. 20/2008

    invocato dal ricorrente per sostenere che il suo incarico dirigenziale apicale fosse disciplinato da una fonte diversa dalla contrattazione collettiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per affermare la sussistenza del presupposto del raddoppio del contributo unificato in ragione dell’esito del giudizio.

Massime di principio

  • Quando una decisione di merito si fonda su plurime rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene censure specifiche contro tutte le rationes.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del fatto o del contenuto di un contratto, trasformando il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
  • La censura di violazione di legge è inammissibile quando, pur formalmente proposta come questione di diritto, mira in realtà a contestare l’accertamento e la qualificazione dei fatti compiuti dal giudice di merito.
  • In tema di assegno alimentare durante la sospensione dal servizio, è decisivo il parametro normativo/contrattuale richiamato per la sua determinazione, non l’assetto economico concretamente percepito in fasi del rapporto ormai cessate o non pertinenti al periodo controverso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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