Cassazione Civile, Ordinanza n. 19672/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal tentativo di ottenere la regolarizzazione della posizione contributiva in relazione a un preteso rapporto di lavoro subordinato con un comune. Una precedente ordinanza della Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza d’appello che aveva respinto la domanda verso l’INPS. Con il ricorso per revocazione il ricorrente deduceva: (1) errore di fatto per erronea percezione degli antefatti processuali e degli atti di causa, sostenendo che la Corte avesse erroneamente ritenuto insussistente il rapporto di lavoro subordinato, avesse ritenuto inammissibile una censura ex art. 115 c.p.c. e avesse affermato, senza base reale, che i documenti non fossero localizzati; (2) violazione dei diritti fondamentali convenzionali, assumendo che la Corte non avesse esaminato con sufficiente rigore il materiale probatorio che, a suo dire, dimostrava l’esistenza del rapporto di lavoro. L’INPS resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i presunti errori di fatto attenessero a punti già controversi e decisi, quindi non fossero idonei a fondare la revocazione; ha inoltre escluso la decisività dell’asserito errore sulla localizzazione dei documenti, perché la precedente ordinanza si fondava anche su un’autonoma ratio decidendi, ossia la promiscuità/mescolanza di censure eterogenee nel ricorso originario. Quanto agli altri profili, la Corte ha chiarito che si trattava in realtà di errori di giudizio, concernenti la valutazione delle prove e l’applicazione dell’art. 115 c.p.c., e non di errori di fatto revocatori. È stato anche escluso che vi fosse spazio per la revocazione ex art. 391-quater c.p.c., mancando una sentenza della Corte EDU che avesse dichiarato contrario alla Convenzione il contenuto dell’ordinanza impugnata.
Norme richiamate
La censura sulla sua applicazione è stata qualificata come errore di giudizio e non come errore di fatto revocatorio.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Le doglianze sulla valutazione del materiale istruttorio sono state ritenute estranee ai limiti del vizio denunciabile in cassazione.
La revocazione per contrasto con la Convenzione EDU è stata esclusa perché non risultava alcuna sentenza della Corte EDU che avesse dichiarato contrario alla Convenzione il contenuto dell’ordinanza impugnata.
La Corte richiama la necessità di evitare la mescolanza di censure eterogenee riconducibili a diverse ipotesi del catalogo dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto presuppone un errore essenziale, decisivo e su un fatto non controverso, non già su punti della decisione oggetto di contestazione.
- Non è revocatorio l’errore che si traduce nella valutazione delle prove, nell’interpretazione degli atti processuali o nella verifica della sussistenza del fatto costitutivo della pretesa: si tratta di errore di giudizio.
- Se la decisione impugnata è sorretta da una ratio decidendi autonoma e non colpita dall’asserito errore, la revocazione è inammissibile per difetto di decisività dell’errore dedotto.
- La revocazione fondata su contrasto con la CEDU richiede la previa esistenza di una sentenza della Corte EDU che abbia accertato l’incompatibilità convenzionale della decisione impugnata.
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