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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19667/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente di un'azienda di mobilità pubblica, inizialmente inquadrata con parametro 155 e poi 175, che sosteneva di aver svolto, sin dal luglio 2007, mansioni superiori riconducibili alla qualifica di "professional" con parametro 230. La lavoratrice chiedeva in giudizio la declaratoria del diritto alla qualifica superiore e al relativo trattamento economico e normativo; in subordine, domandava le differenze retributive ex art. 36 Cost. Il Tribunale aveva accolto la domanda principale, riconoscendo però le differenze economiche in misura inferiore e da una data successiva, ritenendo interrotto il termine prescrizionale da una lettera di reclamo gerarchico. In appello la società datrice contestava il riconoscimento della qualifica superiore e la decisione sulle differenze retributive. La Corte d'appello, pur rigettando la domanda di qualifica superiore per assenza dell'ordine scritto richiesto dalla disciplina speciale degli autoferrotranvieri, aveva comunque ritenuto provate mansioni di contenuto superiore idonee a fondare le differenze retributive. In cassazione la società deduceva, con i primi due motivi, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione della disciplina speciale e della regola del procedimento trifasico per il riconoscimento delle mansioni superiori; con il terzo motivo denunciava omessa pronuncia sull'appello relativo all'efficacia interruttiva della lettera di reclamo. La lavoratrice proponeva ricorso incidentale sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente negato la qualifica superiore, invocando l'orientamento giurisprudenziale sulla pluriennale copertura del posto come indice della vacanza e dell'idoneità del dipendente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale della società e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della lavoratrice. Ha ritenuto la motivazione della sentenza d'appello solo apparente, perché fondata su formule generiche e non su una concreta ricostruzione delle mansioni svolte e delle risultanze testimoniali, senza indicare in modo intelligibile il percorso logico seguito; ha inoltre rilevato l'omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla prescrizione/interruzione. Quanto al ricorso incidentale, lo ha ritenuto inammissibile perché introduceva una questione nuova, non adeguatamente allegata sin dal ricorso introduttivo e non supportata dalla specificazione degli atti processuali in cui i fatti rilevanti sarebbero stati dedotti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.

    consente la censura per nullità della sentenza in caso di motivazione inesistente o apparente e di omessa pronuncia

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    fondamento del motivo per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 111, co. 6, Cost.

    impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 134, co. 2, n. 4, c.p.c.

    richiama il requisito della motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    impone l'esposizione concisa dei motivi in fatto e in diritto

  • art. 112 c.p.c.

    sanziona con nullità l'omessa pronuncia su un motivo di appello

  • art. 18, all. A, r.d. n. 148/1931

    disciplina speciale del rapporto degli autoferrotranvieri, applicabile in luogo dell'art. 2103 c.c. per le mansioni superiori

  • art. 2103 c.c.

    non si applica al rapporto degli autoferrotranvieri in materia di mansioni superiori, essendo prevalente la disciplina speciale

  • art. 2 accordo nazionale di rinnovo CCNL autoferrotranvieri del 27/11/2000

    richiamato nel motivo di ricorso per la disciplina delle mansioni superiori

  • art. 36 Cost.

    richiamato dalla lavoratrice per chiedere, in subordine, le differenze retributive corrispondenti alle mansioni superiori

  • art. 12 preleggi

    richiamato per l'interpretazione della riforma del sindacato di legittimità sulla motivazione

  • art. 54 d.l. n. 83/2012 conv. in l. n. 134/2012

    ha riformulato l'art. 360, n. 5, c.p.c. riducendo il sindacato di legittimità al minimo costituzionale

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per delimitare il controllo sulla motivazione ai soli casi di anomalia costituzionalmente rilevante

  • art. 2697 c.c.

    richiamato indirettamente nel ragionamento sull'onere di allegazione e prova delle circostanze rilevanti

  • art. 36 Cost.

    base della domanda subordinata per il trattamento economico corrispondente alle mansioni asseritamente svolte

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando il giudice si limita a formule generiche o assertive che non consentono di comprendere quali fatti concreti siano stati accertati, quali prove siano state valorizzate e quale sia stato l'iter logico seguito.
  • Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile soltanto l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione costituzionale del dovere di motivazione, non il mero difetto di sufficienza o completezza argomentativa.
  • Quando la disciplina speciale del rapporto di lavoro esclude l'applicazione dell'art. 2103 c.c. per il riconoscimento delle mansioni superiori, il giudice deve applicare rigorosamente la sequenza logico-giuridica richiesta da quella disciplina e darne conto in motivazione.
  • Chi intende far valere in cassazione l'omessa pronuncia su un motivo di appello deve indicare specificamente dove e come la censura era stata proposta nel grado precedente; in difetto, la doglianza è inammissibile se introduce una questione nuova.
  • In tema di mansioni superiori nel rapporto degli autoferrotranvieri, la pluriennale copertura del posto può assumere rilievo presuntivo solo se i fatti costitutivi rilevanti sono stati tempestivamente allegati e dedotti nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieMansioni superioriImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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