Sentenza del 12/04/2017 n. 9502 - Corte di Cassazione
Accertamento - Recupero a tassazione - IVA operazioni passive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento che recuperava, per quanto ancora rilevante, costi di viaggio del legale rappresentante ritenuti indeducibili e IVA detratta su costi sostenuti nel 2005 per la realizzazione di un Centro Polifunzionale. La società sosteneva che l’immobile fosse stato progettato sin dall’inizio per un uso promiscuo: attività esenti di assistenza e riposo per anziani e attività imponibili, come corsi di formazione a pagamento. Contestava inoltre l’omessa pronuncia o l’insufficiente motivazione della CTR su alcune eccezioni relative alla motivazione dell’avviso e alla riduzione del recupero IVA, e l’indeducibilità dei rimborsi di viaggio dell’amministratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo, relativo all’omesso esame e alla mancata spiegazione dell’accertamento dell’intenzione originaria di destinare l’immobile anche ad attività imponibili: la CTR si era limitata ad affermare che l’IVA passiva non fosse detraibile, senza illustrare l’iter valutativo, pur in presenza di documentazione sulla prospettata utilizzazione promiscua. Ha respinto gli altri motivi: quelli sull’omessa pronuncia e sulla motivazione della decisione, perché la conferma integrale del rigetto e le ragioni esposte sulla ripresa IVA implicavano il rigetto delle relative questioni; quello sul diritto alla detrazione, perché il principio invocato dalla società non risultava disatteso dalla CTR; e quello sui viaggi dell’amministratore, dichiarato inammissibile perché nuovo, essendo la contestazione originaria limitata alla prova dell’inerenza. La sentenza della CTR dell’Abruzzo, che aveva respinto l’appello contro il rigetto del ricorso pronunciato dalla CTP di L’Aquila, è stata cassata con rinvio alla CTR dell’Abruzzo in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di ogni fase e grado. Non risultavano dovuti l’ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso respinto o inammissibile.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19-bis, comma 2
il cit. D.P.R. n. 633, art. 19 bis, comma 2, avrebbe permesso la detrazione nella misura ivi stabilita soltanto quando al momento dell'acquisto e della costruzione del Centro Polifunzionale la intenzione fosse stata quella di utilizzarlo per operazioni imponibili
La detrazione, nella misura prevista dalla norma, dipende dalla destinazione che il contribuente intendeva dare al bene al momento dell’acquisto o della costruzione. La possibilità di svolgere operazioni imponibili in seguito non basta se il centro era stato originariamente realizzato per attività non imponibili; nel caso concreto, però, la CTR doveva spiegare e valutare la prova dell’asserita destinazione promiscua iniziale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
La Corte ha escluso che la CTR avesse omesso la motivazione sulle questioni relative alla ripresa IVA: le ragioni addotte per confermare il recupero integrale rendevano comprensibile anche il rigetto della richiesta subordinata di riduzione. Il vizio specificamente accolto riguarda invece l’assenza di spiegazione dell’iter seguito per accertare il fatto della destinazione dell’immobile.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24
Il motivo - quantomeno in violazione del divieto di motivi aggiunti stabilito del cit. D.Lgs. n. 546, art. 24 - è all'evidenza inammissibile per la sua novità
Non è ammissibile introdurre in una fase successiva una contestazione nuova rispetto a quella proposta nel processo tributario: la censura sulla deducibilità dei rimborsi di viaggio fu quindi dichiarata inammissibile perché in origine la società aveva contestato soltanto la prova dell’inerenza.
Codice di procedura civile, art. 112
La Corte ha ritenuto infondata la doglianza di omessa pronuncia: la conferma integrale del rigetto e le ragioni esposte dalla CTR sulla debenza della ripresa IVA comportavano anche il rigetto, quantomeno implicito, delle eccezioni sulla motivazione dell’avviso e sulla riduzione dell’importo.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
Le disposizioni individuano i vizi denunciati in cassazione: violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di un fatto. La Corte ha accolto il motivo formulato ai sensi del n. 5 per la mancata spiegazione dell’accertamento della destinazione promiscua, respingendo o dichiarando inammissibili gli altri motivi.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 4
La motivazione giuridica eventualmente non corretta della decisione non determina, da sola, l’accoglimento di una censura processuale quando la questione decisa attiene a una violazione di legge: questa deve essere denunciata come tale, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
La Corte richiama questa disposizione, insieme all’art. 56 del D.P.R. n. 633/1972, come parametro della motivazione dell’avviso di accertamento. La doglianza concernente il difetto di motivazione dell’atto non è stata accolta, essendo stata ritenuta implicitamente risolta dalla conferma della decisione di merito.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56
La disposizione è richiamata quale parametro legale della motivazione dell’avviso di accertamento IVA. Nel caso concreto, la relativa questione non ha condotto all’accoglimento del motivo, poiché la CTR aveva confermato nel merito il rigetto del ricorso.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 95, comma 5
La società invocava la disposizione per sostenere la deducibilità dei compensi e dei rimborsi spettanti agli amministratori; la Corte non ne ha deciso il merito, poiché la relativa censura è stata dichiarata nuova e inammissibile.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
La Corte ha dato atto che non sussistevano i presupposti per porre a carico della contribuente l’ulteriore contributo unificato, nonostante il rigetto o l’inammissibilità di alcuni motivi, in ragione dell’accoglimento del terzo motivo.
Massime di principio
- Per detrarre l’IVA relativa a un immobile, è decisiva la destinazione economica che il contribuente intendeva attribuire al bene al momento dell’acquisto o della costruzione; la sola realizzazione successiva di operazioni imponibili non dimostra una destinazione imponibile originaria.
- Se si sostiene che un immobile fosse destinato sin dall’inizio a un uso promiscuo, occorre documentare tale intenzione e il giudice deve valutare gli elementi probatori e rendere comprensibile il percorso seguito per accertare il fatto. Una conclusione apodittica sull’indetraibilità dell’IVA non è sufficiente.
- La conferma nel merito del rigetto può comportare il rigetto implicito di eccezioni preliminari o subordinate, quando le ragioni della decisione permettono di comprendere che esse sono state affrontate e respinte.
- In materia tributaria, non si può introdurre in una fase successiva una nuova ragione di contestazione dell’accertamento: il motivo deve essere stato proposto tempestivamente e in modo coerente con le contestazioni originarie.
- Nel ricorso per cassazione, una censura sull’erronea interpretazione della legge va formulata come violazione di legge; non può essere fatta valere soltanto sotto la forma di omessa pronuncia o insufficiente motivazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 apr 2017Sentenza del 12/04/2017 n. 2151 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 12 apr 2017Sentenza del 12/04/2017 n. 2155 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 12 apr 2017Sentenza del 12/04/2017 n. 9442 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 apr 2017Sentenza del 12/04/2017 n. 9465 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 apr 2017Sentenza del 12/04/2017 n. 9466 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 apr 2017Sentenza del 12/04/2017 n. 9475 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →