Sentenza del 12/04/2017 n. 2151 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Agevolazioni ed esenzioni - Esenzione ICI - Immobili di ente ecclesiastico concesso in comodato d'uso gratuito - Rapporto di stretta strumentalità tra i due enti -Differenze con la locazione onerosa - Spetta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2005, 2006 e 2007 relativi a un complesso immobiliare di proprietà della Fondazione ricorrente, concesso in comodato gratuito alla Fondazione WWWW, Onlus. La ricorrente chiedeva l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che l'immobile era impiegato per finalità istituzionali esenti comuni ai due enti e che tra essi sussisteva un collegamento strutturale. In riassunzione, dopo la cassazione con rinvio della precedente decisione, ribadiva inoltre, in via cautelativa, l'eccezione di illegittimità degli avvisi già proposta in primo grado. Il Comune chiedeva il rigetto.
La decisione
La CTP di Roma aveva respinto il ricorso e la CTR Lazio aveva confermato tale esito, ritenendo corretta la notifica degli avvisi e negando l'esenzione in caso di uso indiretto dell'immobile. La Cassazione, con sentenza n. 25508/2015, aveva cassato la decisione e rinviato alla CTR, stabilendo che l'esenzione può spettare quando il comodato gratuito si inserisce in un collegamento strutturale tra enti e serve finalità istituzionali esenti comuni. In sede di rinvio, la CTR del Lazio ha accolto l'appello: entrambi gli enti erano non commerciali, perseguivano finalità istituzionali coincidenti di formazione culturale di giovani bisognosi e meritevoli e l'immobile era stato concesso gratuitamente, non locato a fini economici. Ha quindi riconosciuto l'applicabilità dell'esenzione ICI. Le spese di giudizio sono state compensate per la novità e complessità delle questioni. L'eccezione sull'illegittimità degli avvisi, ribadita per cautela, non risulta esaminata autonomamente.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 504/1992
Tanto premesso, questo Collegio, ritiene di condividere la ratio della richiamata sentenza di rinvio n. 25508/15, con riferimento all'applicabilità dell'esenzione ICI, di cui all'art. 7, comma 1, Iett. i) d. Lgs. 504 del 1992, nel caso di collegamento strutturale tra ente proprietario ed ente utilizzatore dell'immobile, ove l'immobile sia concesso a titolo gratuito per l'esercizio di finalità istituzionali esenti, comuni al concedente ed al concessionario.
L'esenzione ICI non è limitata ai casi di utilizzo materiale diretto da parte dell'ente proprietario: può applicarsi anche se l'immobile è dato in comodato gratuito a un altro ente, purché vi sia un collegamento strutturale effettivo e il bene sia destinato a finalità istituzionali esenti comuni. La gratuità e la comunanza delle finalità distinguono il caso dalla locazione onerosa volta a un impiego economico.
Art. 63 del d.lgs. n. 546/1992
La disposizione è richiamata quale base processuale per la riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio dopo la cassazione della precedente sentenza.
Massime di principio
- L'uso dell'immobile da parte di un soggetto diverso dal proprietario non esclude automaticamente l'esenzione ICI: occorre valutare la natura del rapporto tra gli enti e la destinazione concreta del bene.
- Il comodato gratuito può consentire l'esenzione quando proprietario e utilizzatore sono enti non commerciali, perseguono finalità istituzionali esenti comuni e sono legati da un rapporto di stretta strumentalità; la sola natura non lucrativa dell'utilizzatore o la sola rilevanza sociale dell'attività non bastano, senza tali elementi.
- La locazione onerosa è normalmente distinta dal comodato gratuito perché può destinare il bene a un'attività economica produttiva, generando l'effetto distorsivo che l'esenzione mira a evitare. La qualificazione del rapporto e l'uso effettivo dell'immobile sono quindi decisivi.
- In un giudizio di rinvio, il giudice deve applicare il principio di diritto enunciato dalla Cassazione e verificare i fatti alla luce di quel criterio; qui la CTR ha riconosciuto l'esenzione e accolto l'appello.
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