Sentenza del 12/04/2017 n. 9465 - Corte di Cassazione
Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - redditi da lavoro dipendente - "stock option" - Esercizio del diritto di opzione - regime di tassazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
S.A. chiedeva il rimborso dell’IRPEF per il 2006 trattenuta sulle stock option, sostenendo che la differenza tra il prezzo pagato per le azioni e il loro valore al momento dell’assegnazione fosse esente ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. g-bis), TUIR. Contestava l’applicazione della disciplina introdotta dal D.L. n. 262/2006 al momento dell’esercizio delle opzioni, anziché di quella vigente quando gli erano state offerte. Aveva ricevuto opzioni il 1° giugno 2005 per 92.204 azioni e l’11 maggio 2006 per 100.000 azioni; dopo la decisione societaria del 4 ottobre 2006 di anticiparne l’esercizio, acquistò 192.024 azioni il 14 novembre 2006 e ne cedette una parte il 5 aprile 2007. Deduceva inoltre che il mancato rispetto dei termini triennale e quinquennale richiesti per l’esenzione dipendesse da vicende societarie e non da una sua scelta. In cassazione ha proposto due motivi: violazione di legge, articolata rispetto alla disciplina precedente e a quella novellata, e insufficiente motivazione della sentenza d’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: il primo motivo è infondato e il secondo inammissibile. Ha confermato la decisione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che aveva respinto l’appello contro il rigetto dell’istanza di rimborso relativa al silenzio-rifiuto. La disciplina applicabile è quella vigente quando il dipendente esercita l’opzione, poiché è allora che le azioni entrano nel suo patrimonio e si realizza il presupposto imponibile; l’offerta gratuita dell’opzione, da sola, non è tassata. L’esenzione richiedeva il rispetto congiunto delle condizioni previste dalla norma, tra cui l’esercitabilità dopo tre anni dall’attribuzione e il mantenimento dell’investimento per almeno cinque anni. Poiché non ricorreva il requisito triennale, le somme restavano imponibili; la circostanza che l’anticipazione e la successiva cessione fossero collegate a vicende societarie non rendeva irrilevante il mancato rispetto delle condizioni, dato che esercitare l’opzione era una scelta del dipendente. Il secondo motivo, pur formulato come censura motivazionale, riguardava questioni di diritto già decise ed è stato dichiarato inammissibile. S.A. è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 8.000 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 51, comma 2, lett. g-bis), nel testo modificato dal D.L. n. 262/2006
al fine della corretta individuazione della disciplina di tassazione applicabile alle stock options assegnate a lavoratori dipendenti dal datore di lavoro è necessario distinguere i due momenti della assegnazione del diritto di opzione, da un lato, e quello di esercizio dello stesso e, dunque, dell'effettiva assegnazione dei rispettivi titoli, dall'altro, e considerato che le azioni entrano a far parte del patrimonio del dipendente solo nel momento in cui l'opzione venga esercitata o ceduta, la disciplina applicabile va individuata in quella vigente al momento di tale esercizio, indipendentemente dal momento in cui sia stata offerta l'opzione
Per individuare il regime fiscale rileva la data in cui l’opzione è esercitata (o ceduta), non quella in cui il diritto è stato attribuito. L’acquisto delle azioni costituisce il presupposto dell’imposizione e rende applicabile la disciplina vigente in quel momento.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 51, comma 2-bis
l'esclusione dal reddito imponibile, in via di deroga, nel caso in cui al lavoratore medesimo l'opzione sia stata riconosciuta al valore corrente delle azioni al momento dell'offerta, richiede la ricorrenza congiunta delle tre condizioni previste al comma 2-bis cit.
L’esenzione non consegue al solo fatto che il dipendente abbia pagato un prezzo almeno pari al valore delle azioni alla data dell’offerta: occorre soddisfare congiuntamente tutte le condizioni temporali e di mantenimento dell’investimento stabilite dalla norma. Il mancato rispetto anche di una condizione esclude il beneficio.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il vizio motivazionale articolato nel riferimento a queste ultime circostanze è inammissibile perchè involge questioni di diritto, già respinte, e non questioni di fatto.
La censura per vizio di motivazione non è ammissibile quando, pur prospettata come contestazione su circostanze fattuali, mira in realtà a riproporre questioni di diritto già esaminate e respinte.
Codice di procedura civile, art. 378
La norma è richiamata nel provvedimento soltanto per indicare il deposito della memoria del ricorrente; non fonda la decisione né un principio interpretativo.
Massime di principio
- Per le stock option, la data di assegnazione del diritto e quella del suo esercizio sono momenti distinti: ai fini fiscali rileva, di regola, il regime vigente quando il beneficiario esercita l’opzione e acquista le azioni.
- L’assegnazione gratuita dell’opzione, da sola, non realizza il presupposto impositivo considerato dalla decisione; la tassazione è collegata all’effettivo esercizio e al vantaggio economico che ne deriva.
- Le esenzioni subordinate a più requisiti operano solo se tutte le condizioni richieste dalla legge sono soddisfatte. L’assenza di una condizione è sufficiente a escludere il beneficio.
- Il fatto che il mancato rispetto dei requisiti dipenda da decisioni societarie o da vicende straordinarie non rende automaticamente applicabile l’esenzione: occorre verificare se il dipendente fosse giuridicamente costretto, mentre la scelta di esercitare l’opzione resta rilevante.
- Una censura di insufficiente motivazione non può essere usata per riproporre sotto veste fattuale una contestazione che riguarda in realtà l’interpretazione o l’applicazione della legge.
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