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Sentenza

Sentenza del 12/04/2017 n. 9442 - Corte di Cassazione

ACCERTAMENTO imposte - ACCERTAMENTO INDUTTIVO - Contabilità "in nero" - base imponibile -Valore indiziario dei documenti reperiti ai fini dell'accertamento - Onere della prova a carico dell'ufficio - esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento IRPEG per il 1994, con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi non dichiarati per Lire 690.400.000 (Euro 356.561,84), determinando una maggiore IRPEG di Lire 248.544.000 (Euro 128.362,26), oltre a una sanzione amministrativa di pari ammontare. L’accertamento si fondava su documentazione extracontabile rinvenuta durante la verifica, in particolare un manoscritto con nominativi di acquirenti, immobili e prezzi. La società ha contestato il valore probatorio del documento, la ripartizione dell’onere della prova, la valutazione della documentazione difensiva e della perizia penale, la mancata deduzione di costi correlati ai maggiori ricavi e, in via subordinata, la mancata integrazione del contraddittorio con i soci. Ha inoltre censurato un’indicazione nella motivazione della sentenza della CTR circa la decisione oggetto del giudizio di rinvio.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società. Ha ritenuto che la CTR delle Marche, in sede rescissoria, avesse applicato correttamente il principio già stabilito dalla precedente sentenza rescindente: la contabilità parallela può fondare l’accertamento analitico-induttivo e la società non poteva opporre, come prova contraria, la sola contabilità ufficiale. La CTR aveva motivato l’attendibilità del manoscritto, che associava acquirenti, immobili e prezzi; le ulteriori contestazioni della contribuente miravano a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto e non risultava fornita una valida prova contraria. È stata confermata anche la mancata deduzione di costi non documentati: spettava alla contribuente indicare e provare gli eventuali ulteriori costi sostenuti per realizzare i maggiori ricavi, ma tale deduzione non era stata formulata. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 7.200, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    il rinvenimento di documentazione non ufficiale legittima l'accertamento analitico-induttivo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), (fondato, cioè, anche sull'analisi delle operazioni non documentate ufficialmente)

    La documentazione extracontabile relativa all’attività d’impresa può giustificare un accertamento analitico-induttivo, anche ricostruendo singole operazioni non registrate ufficialmente.

  • Codice civile, artt. 2697, 2727 e 2729

    Nel caso deciso, il rinvenimento di scritture extracontabili idonee a documentare operazioni d’impresa sostiene la ricostruzione presuntiva dei ricavi; una volta che gli elementi dell’Ufficio sono ritenuti attendibili, spetta al contribuente fornire una prova contraria specifica e valida.

  • Codice civile, artt. 2709 e seguenti

    dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dall'art. 2709 c.c. e ss. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta

    Anche appunti e documenti extracontabili possono essere considerati scritture d’impresa e valutati come elementi probatori contro l’imprenditore.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7

    La società aveva contestato l’acquisizione d’ufficio della perizia penale, ma la sentenza non ha accolto tale censura come ragione di annullamento: il ricorso è stato dichiarato inammissibile, ritenendo che la CTR si fosse attenuta al principio della precedente decisione rescindente.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63

    La società aveva invocato la norma in relazione alla corretta identificazione dell’oggetto del giudizio di rinvio; la censura non ha modificato l’esito, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14

    La contribuente sosteneva che il contraddittorio dovesse essere integrato con i soci, destinatari di distinti accertamenti; la censura subordinata non ha condotto all’annullamento della sentenza e il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 109

    La disposizione è stata richiamata dalla contribuente a sostegno della correlazione tra costi e ricavi. La Corte ha escluso che ai maggiori ricavi corrisponda automaticamente una quota maggiore di costi: il contribuente deve dedurre e provare gli ulteriori costi effettivamente sostenuti.

  • Costituzione, art. 53

    Il principio di capacità contributiva non comporta, nel caso di ricavi non dichiarati, la deduzione automatica di costi presunti: l’eventuale maggior costo deve essere specificamente allegato e provato dal contribuente.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    La norma individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dalla società; le censure sono state complessivamente dichiarate inammissibili.

Massime di principio

  • Il rinvenimento di documenti extracontabili riferibili all’attività d’impresa può rendere inattendibile la contabilità ufficiale e legittimare un accertamento analitico-induttivo, se i documenti offrono elementi valutabili sulle operazioni e sui ricavi non dichiarati.
  • La contabilità ufficiale, una volta contraddetta da documentazione parallela attendibile, non è di per sé sufficiente a superare l’accertamento. Il contribuente deve fornire una prova contraria concreta e riferita agli elementi specifici utilizzati dall’Ufficio.
  • I documenti extracontabili non devono avere la completezza e la regolarità formale delle scritture ufficiali per poter assumere valore indiziario; la loro attendibilità e capacità dimostrativa vanno valutate in concreto.
  • La contestazione dell’esistenza di ricavi non dichiarati non determina automaticamente il riconoscimento di costi aggiuntivi. Il contribuente deve indicare e provare quali ulteriori costi siano stati sostenuti per conseguire quei ricavi.
  • Non si può presumere né che i costi restino sempre invariati in caso di maggiori ricavi, né che aumentino automaticamente in proporzione: occorre una valutazione concreta e, per ottenere la deduzione di costi non contabilizzati, una specifica allegazione e prova.

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