Sentenza del 12/04/2017 n. 2155 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Parte resistente - Costituzione in giudizio - Tardività - Decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio e di fare istanza di chiamata di terzi - Consegue - Ammissibilità della costituzione in giudizio - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione di primo grado, che aveva stralciato la posizione dell’ente esattore per la sua tardiva costituzione. Ha dedotto la violazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 546/1992: la costituzione oltre sessanta giorni dalla notifica del ricorso comporta la decadenza da specifiche facoltà difensive, ma non l’inammissibilità della costituzione né la perdita del diritto di difendersi nel merito e produrre documenti. Sulla base della documentazione prodotta in appello, risultava inoltre che le cartelle presupposte al preavviso impugnato erano state notificate; di conseguenza, l’eccezione di prescrizione del contribuente, riferita al termine dell’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, è stata ritenuta tardiva.
La decisione
La Commissione ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo illegittimo lo stralcio della posizione dell’ente esattore per la sola tardività della costituzione: la parte resistente conserva il diritto di difendersi nel merito e di produrre documenti, pur decadendo dalle eccezioni non rilevabili d’ufficio e dalla richiesta di chiamata di terzi. Accertata la notifica delle cartelle presupposte, ha inoltre considerato tardiva l’eccezione di prescrizione ribadita dal contribuente. Ha quindi riconosciuto fondata la pretesa erariale e condannato l’appellato alle spese di entrambi i gradi, liquidate in favore dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia Sud in euro 2.500 ciascuna per il primo grado ed euro 3.000 ciascuna per il secondo grado.
Norme richiamate
Art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Anche in tema di contenzioso tributario, infatti, è lecito ritenere che, se è pur vero che la costituzione in giudizio della parte resistente debba avvenire, ai sensi dell'art. 23 Dlgs n. 546/92, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso e con l'espressa comminatoria della decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e merito che non siano rilevabili d'ufficio, nonché di instare per la chiamata di terzi, qualora tali difese non siano concretamente esercitate, nessuna altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente medesimo, sicchè è da escludere qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente
La costituzione del resistente deve avvenire entro sessanta giorni; il ritardo determina le decadenze espressamente previste per eccezioni non rilevabili d’ufficio e chiamata di terzi, ma non rende inammissibile la costituzione né impedisce, di per sé, la difesa nel merito.
Art. 24 della Costituzione
cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall'art. 24 Cost., sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l'applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi del successivo art. 58
Il diritto di difesa tutela anche il resistente costituito tardivamente: questi può contestare i fatti costitutivi e l’applicabilità delle norme invocate, oltre a produrre documenti nei limiti processuali applicabili.
Art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La decisione richiama la disciplina della produzione documentale nel processo tributario e riconosce che la tardività della costituzione non comporta, da sola, la perdita della facoltà di produrre documenti.
Art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall'art. 24 Cost., sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l'applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi del successivo art. 58 (ex pl., Cass. 6734/15).
La produzione documentale è ammessa anche in appello secondo la disposizione richiamata; la tardiva costituzione in primo grado non esclude automaticamente tale facoltà.
Art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nel caso concreto il contribuente aveva sollevato tardivamente l’eccezione di prescrizione, riferendola al termine previsto per gli avvisi di accertamento; la decisione non sviluppa un’interpretazione generale della norma.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tardiva costituzione del resistente non comporta automaticamente l’inammissibilità della difesa: produce le decadenze specificamente previste dall’art. 23, cioè per le eccezioni non rilevabili d’ufficio e per la richiesta di chiamata di terzi.
- Anche se costituito tardivamente, il resistente può contestare nel merito i fatti e le norme invocati dal ricorrente e può produrre documenti secondo le regole processuali applicabili, anche in appello nei limiti previsti dalla legge.
- La parte che eccepisce la prescrizione deve rispettare i termini processuali per proporre l’eccezione; nel caso deciso, la notifica delle cartelle presupposte documentata in appello ha portato la Commissione a ritenere tardiva l’eccezione ribadita dal contribuente.
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