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Sentenza

Sentenza del 12/04/2017 n. 9475 - Corte di Cassazione

Rimborso IRPEF - Obbligazioni pecuniarie - Danno da svalutazione monetaria - art 44 DPR 602/1973 - applicazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso della quota IRPEF che Z.G. riteneva indebitamente trattenuta in sede di liquidazione del TFR. Il contribuente chiedeva la riliquidazione dell'indennità e, sulle somme da restituire, interessi e rivalutazione monetaria. Dopo che la CTP aveva riconosciuto il rimborso e condannato l'Amministrazione alle spese, la CTR della Sicilia, sezione distaccata di Messina, con sentenza n. 66/02/09 depositata il 19 febbraio 2009, aveva riconosciuto anche gli interessi, escluso la rivalutazione e compensato le spese di entrambi i gradi. In cassazione sono stati proposti due motivi: violazione del giudicato interno e degli artt. 324 e 336 c.p.c., perché la condanna alle spese di primo grado non era stata impugnata dall'Agenzia; violazione dell'art. 1224 c.c., per il mancato riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo: poiché l'appello del contribuente non aveva modificato l'esito complessivamente favorevole della lite e l'Agenzia non aveva impugnato la condanna alle spese di primo grado, la CTR non poteva rideterminare d'ufficio quelle spese; il relativo capo era passato in giudicato interno. È stato invece rigettato il secondo motivo: per ottenere il maggior danno da ritardato rimborso tributario non bastano la qualità di imprenditore o il richiamo all'inflazione come fatto notorio, ma occorrono allegazioni specifiche e prova rigorosa del danno ulteriore rispetto agli interessi; nel caso concreto il contribuente non aveva allegato tale danno. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio a diversa sezione della CTR della Sicilia, sezione distaccata di Messina, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 324 c.p.c.

    Pertanto la sentenza di appello è priva di effetti su un provvedimento (la condanna alle spese della controparte) che non dipendeva dalla riforma e che risulta passato in giudicato per mancata impugnazione.

    La statuizione sulle spese non impugnata diviene definitiva e non può essere modificata successivamente se il giudice d'appello conferma l'esito della decisione di primo grado.

  • Art. 336 c.p.c.

    Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione: all'esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.

    Il giudice d'appello può rideterminare d'ufficio le spese quando riforma la decisione di merito; se la conferma, può modificarle soltanto se il capo sulle spese è stato specificamente impugnato.

  • Art. 1224, comma 2, c.c.

    La specialità della fattispecie tributaria impone un'interpretazione restrittiva dell'art. 1224 c.c., comma 2, pertanto, il creditore non può limitarsi ad allegare la sua qualità di imprenditore e a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, ma deve, alla stregua dei principi generali dell'art. 2697 c.c., fornire indicazioni in ordine al danno subito per l'indisponibilità del denaro, a cagione dell'inadempimento, ed ad offrirne prova rigorosa.

    Nel ritardato rimborso di crediti d'imposta, il maggior danno rispetto agli interessi non si presume sulla sola base dell'inflazione o della qualità del creditore: deve essere allegato in concreto e provato rigorosamente.

  • Art. 2697 c.c.

    Il creditore non può limitarsi ad allegare la sua qualità di imprenditore e a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, ma deve, alla stregua dei principi generali dell'art. 2697 c.c., fornire indicazioni in ordine al danno subito per l'indisponibilità del denaro, a cagione dell'inadempimento, ed ad offrirne prova rigorosa.

    Chi domanda il risarcimento del danno ulteriore da indisponibilità delle somme deve allegare e dimostrare i fatti costitutivi del danno; la sola esistenza dell'inflazione non soddisfa l'onere probatorio.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    La norma è richiamata quale disposizione processuale che individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti in relazione alla violazione del giudicato interno e delle regole sugli effetti della decisione d'appello.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La norma è richiamata quale disposizione processuale per la censura di violazione di legge relativa al mancato riconoscimento del maggior danno ex art. 1224 c.c.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 44

    In tema di obbligazioni pecuniarie costituite dai crediti di imposta, cui non sono applicabili l'art. 1224 c.c., comma 1 e art. 1284 c.c., stante la speciale disciplina del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 44 - relativa a tutti gli interessi dovuti dall'amministrazione finanziaria in dipendenza di un rapporto giuridico tributario - la specialità della fattispecie tributaria impone un'interpretazione restrittiva dell'art. 1224 c.c., comma 2.

    La disciplina speciale regola gli interessi dovuti dall'Amministrazione finanziaria nei rapporti tributari e comporta che la richiesta di un ulteriore danno da ritardo sia valutata restrittivamente, con prova concreta del pregiudizio.

Massime di principio

  • In materia di rimborsi tributari, gli interessi previsti dalla disciplina speciale non escludono in assoluto il risarcimento di un maggior danno, ma il contribuente deve allegare circostanze concrete e provarne rigorosamente l'esistenza e la misura; inflazione e qualità di imprenditore, da sole, non bastano.
  • Quando il giudice d'appello conferma l'esito complessivo della lite, non può modificare d'ufficio una statuizione sulle spese di primo grado non impugnata: quella statuizione passa in giudicato interno. La rideterminazione d'ufficio delle spese è invece possibile in caso di riforma della decisione.
  • La valutazione delle spese in appello va collegata all'esito complessivo della controversia; l'ampliamento delle ragioni o delle voci riconosciute alla stessa parte già vittoriosa non comporta necessariamente una riforma dell'esito che consenta di riaprire un capo sulle spese ormai definitivo.

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