Sentenza del 12/04/2017 n. 9466 - Corte di Cassazione
IRPEF -Redditi d'impresa - Determinazione - Componenti positivi e negativi - Condizioni - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 74/02/10, depositata il 20 dicembre 2010, che aveva accolto l’appello dell’Ufficio e confermato l’avviso di accertamento. Contestava il disconoscimento, ai fini IRES e IRAP, dei costi per consulenze, sperimentazioni cliniche e lavori scientifici svolti dopo la commercializzazione dei farmaci, nonché della detrazione IVA relativa. Con il primo motivo denunciava contraddittorietà o illogicità della motivazione sull’assenza di inerenza, sostenendo che le attività potevano fornire informazioni utili alla commercializzazione e alle strategie aziendali e contestando la ricostruzione della ripartizione contrattuale dei costi tra la società e la casa madre. Con il secondo motivo lamentava insufficiente motivazione perché la CTR non avrebbe verificato il contenuto effettivo dei test e la loro possibile utilità economica per la distributrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi e, quindi, il ricorso. Ha ritenuto che spettasse alla contribuente provare l’inerenza, la diretta riferibilità dei costi all’attività produttiva di ricavi e, in presenza di contestazioni sulla congruità, la loro coerenza economica. L’accordo con la casa madre e l’affermazione di una possibile utilità commerciale non erano sufficienti: la società non aveva descritto con precisione le sperimentazioni, spiegato come i risultati incidessero concretamente sulla propria attività di commercializzazione né indicato adeguati elementi probatori. È rimasto quindi fermo il disconoscimento dei costi e della detrazione IVA contestata. La ricorrente è stata condannata a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598
in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'onere della prova dei presupposti di costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del D.P.R. n. 597 del 1973 e del D.P.R. n. 598 del 1973, che del D.P.R. n. 917 del 1986, incombe al contribuente
La Corte richiama il principio probatorio applicabile anche nel regime dei decreti del 1973: il contribuente deve dimostrare i presupposti dei componenti negativi, compresa l’inerenza e la diretta imputazione a ricavi.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'onere della prova dei presupposti di costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del D.P.R. n. 597 del 1973 e del D.P.R. n. 598 del 1973, che del D.P.R. n. 917 del 1986, incombe al contribuente, il quale è tenuto altresì a dimostrare la coerenza economica dei costi sostenuti nell'attività d'impresa, ove sia contestata dall'Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi e ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni
Per dedurre un costo d’impresa, il contribuente deve provarne presupposti, inerenza e collegamento con ricavi; se l’Amministrazione contesta anche la congruità dei dati, deve inoltre dimostrarne la coerenza economica. In mancanza di prova può essere negata la deduzione, anche per costi sproporzionati ai ricavi o all’oggetto dell’impresa.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente per denunciare vizi della motivazione su fatti decisivi e controversi; la Corte ha rigettato le censure, giudicando la valutazione della CTR logica e non adeguatamente scalfita dalle argomentazioni della società.
Codice di procedura civile, art. 378
La norma è menzionata nel provvedimento soltanto per dare atto del deposito della memoria della società; non fonda la decisione nel merito.
Massime di principio
- Chi deduce un costo d’impresa deve provarne non solo l’esistenza contabile, ma anche la natura, la ragione economica, l’inerenza all’attività svolta e il collegamento con la produzione dei ricavi.
- Un contratto che ripartisce i costi tra società appartenenti allo stesso gruppo non dimostra, da solo, che la spesa sia inerente all’attività del soggetto che la sostiene: occorre provare quale utilità concreta abbia prodotto per la sua attività.
- La mera prospettazione di un vantaggio commerciale potenziale non basta. Il contribuente deve illustrare in modo specifico le prestazioni ricevute, il loro contenuto e il modo in cui esse incidono sull’attività e sul reddito.
- Quando l’Amministrazione contesta anche la congruità di costi e ricavi, il contribuente deve fornire elementi che mostrino la coerenza economica della spesa rispetto ai ricavi o all’oggetto dell’impresa.
- Le informazioni utili in astratto alla commercializzazione possono giustificare un costo solo se sono coerenti e funzionali all’attività effettivamente svolta; il fatto che un’attività sia rilevante per un’altra società del gruppo non rende automaticamente il costo deducibile per chi lo ha sostenuto.
- Le deduzioni difensive dell’Amministrazione sull’assenza di costi inerenti non determinano, di per sé, un’inversione dell’onere della prova: resta a carico del contribuente dimostrare i componenti negativi dedotti.
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