Cassazione Civile, Ordinanza n. 00038/2026 del 01/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso tre avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativi all'anno 2009 nei confronti di uno studio associato e dei due soci, sulla base di indagini bancarie svolte su conti correnti intestati ai contribuenti o comunque a essi riconducibili. Dopo un primo intervento in autotutela parziale, la CTR aveva dichiarato cessata la materia del contendere per alcune partite, ma aveva confermato il recupero a tassazione di prelievi effettuati da uno dei soci sul conto intestato alla madre e di una operazione extraconto. I contribuenti ricorrevano per cassazione con cinque motivi: 1) nullità degli avvisi per mancata produzione della delega di firma del sottoscrittore; 2) omessa pronuncia della CTR sul difetto di delega; 3) vizio di motivazione per asserito contrasto tra motivazione e dispositivo quanto alle operazioni riferite a un terzo intestatario di conto; 4) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, come inciso dalla sentenza costituzionale n. 228/2014, per avere mantenuto a tassazione prelievi bancari su un conto di fatto utilizzato dal contribuente; 5) richiesta di applicazione dello ius superveniens sanzionatorio del d.lgs. 158/2015, con rideterminazione in melius delle sanzioni. L'Ufficio resistette con controricorso e propose ricorso incidentale condizionato sul tema della validità/specificità del motivo relativo alla sottoscrizione degli atti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi del ricorso principale, rigettato il terzo, accolto il quarto e il quinto motivo. Ha ritenuto che il vizio di difetto di delega non fosse stato dedotto in modo specifico e rituale nei gradi di merito, sicché non poteva configurarsi omessa pronuncia; ha escluso inoltre un vizio di motivazione perplessa, ritenendo coerenti motivazione e dispositivo. Ha invece cassato la sentenza impugnata sul punto dei prelievi dal conto intestato alla madre ma di fatto utilizzato dal contribuente, affermando che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, per i professionisti la presunzione bancaria può riguardare i versamenti ma non i prelevamenti; perciò tutti i prelievi da quel conto andavano espunti, salvo che l'Ufficio avesse già provveduto in autotutela. Ha inoltre accolto la censura sulle sanzioni, rilevando la necessità di valutare l'applicazione della disciplina più favorevole introdotta dal d.lgs. 158/2015. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per nuovo esame sui capi accolti e per le spese.
Norme richiamate
art. 42, commi 1 e 3, D.P.R. 600/1973
Invocato per la dedotta nullità degli avvisi di accertamento per mancata prova della delega di firma; la Corte non entra nel merito della validità dell'atto perché reputa il motivo inammissibile per difetto di specificità in fatto nei gradi di merito.
art. 56, comma 1, D.P.R. 633/1972
Richiamato insieme all'art. 42 D.P.R. 600/1973 quale base della doglianza sulla sottoscrizione degli avvisi IVA.
Richiamato dai ricorrenti in tema di onere della prova sulla legittimazione del sottoscrittore; la Corte non sviluppa una regola autonoma su questo profilo per la declaratoria di inammissibilità dei motivi.
Usato per denunciare omessa pronuncia; la Corte afferma che il dovere di pronuncia sussiste solo sui motivi ritualmente e specificamente proposti, non su censure genericamente accennate o tardive.
Richiamato a sostegno della dedotta nullità della sentenza per motivazione/omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale di riferimento per le censure di violazione di legge proposte nel ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale richiamata per le doglianze di nullità della sentenza e di omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; sono denunciabili solo anomalie motivazionali gravi e non semplici insufficienze.
art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, D.P.R. 600/1973
Dopo la sentenza costituzionale n. 228/2014, la presunzione bancaria non può più operare, per i professionisti, sui prelevamenti; rimane invece possibile la ripresa dei versamenti non giustificati.
art. 1, comma 197, L. 197/2022
Richiamato per la sospensione del processo fino al 10 luglio 2023.
La Corte riconosce che la riforma sanzionatoria ha introdotto una disciplina in parte più favorevole, applicabile ai giudizi ancora pendenti, demandando al giudice di rinvio la verifica concreta e la rideterminazione delle sanzioni.
artt. 18, 24, 53, 56 e 57
Richiamati nel ricorso incidentale dell'Ufficio a sostegno dell'eccezione di inammissibilità del motivo sulla sottoscrizione degli atti; il motivo incidentale resta assorbito.
art. 111, comma 6, Cost.
Usato come parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione, che consente la cassazione solo per gravi anomalie motivazionali.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di cassazione, la censura di omessa pronuncia non può fondarsi su questioni dedotte in modo generico o solo tardivamente: il giudice ha l'obbligo di provvedere soltanto sui motivi ritualmente, specificamente e tempestivamente introdotti nel processo.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al 'minimo costituzionale': sono censurabili solo mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione obiettivamente incomprensibile.
- In materia di indagini bancarie sui professionisti, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, la presunzione fiscale non può essere applicata ai prelevamenti, mentre può operare sui versamenti non giustificati; i prelievi vanno quindi espunti dalla base imponibile salvo diversa autonoma giustificazione.
- Quando sopravviene una disciplina sanzionatoria più favorevole, il giudice del merito deve verificarne l'applicabilità ai giudizi pendenti e, se del caso, procedere alla rideterminazione della sanzione secondo il regime più favorevole.
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