Cassazione Civile, Ordinanza n. 20405/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
L'Amministrazione aveva recuperato maggiore IVA per l'anno d'imposta 2012, contestando alla società l'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti emesse da una società ritenuta "cartiera" e, secondo la CTR, da altre società prive di reale struttura operativa. La CTP aveva annullato l'accertamento ritenendo non dimostrata la frode; la CTR, invece, aveva accolto l'appello dell'Ufficio valorizzando indici oggettivi della fittizietà dei fornitori e la riconoscibilità, da parte di un operatore medio, dell'inesistenza sostanziale del cedente. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, nullità della sentenza e violazione di norme sostanziali e processuali, lamentando in sintesi: errata distribuzione dell'onere della prova in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, omessa/insufficiente motivazione, violazione delle regole sul contenuto della sentenza tributaria e degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c., nonché dell'art. 7 dello Statuto del contribuente; ha sostenuto di avere provato la propria buona fede e l'effettività delle operazioni mediante contratti, contabilità, pagamenti tracciati e visure camerali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi in parte inammissibili perché formulati cumulatingo censure eterogenee e non separabili tra violazioni di legge e vizi motivazionali, e in parte infondati perché la CTR aveva correttamente applicato i principi in tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti. In particolare, ha confermato che l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, della frode da parte del cessionario; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede e di avere usato la massima diligenza esigibile. La censura della società si risolveva, però, in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, non consentita in cassazione. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e viene dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare fittizietà del fornitore e conoscenza/conoscibilità della frode da parte del contribuente, mentre a quest'ultimo spetta la prova contraria della propria buona fede e diligenza.
Evocato come norma sulla detrazione IVA, la cui applicazione è esclusa quando l'Amministrazione dimostri che la fatturazione riguarda operazioni soggettivamente inesistenti e che il cessionario era consapevole o avrebbe dovuto esserlo della frode.
Richiamato come parametro del contenuto della sentenza tributaria; la Corte non ravvisa vizi tali da integrare nullità della decisione di merito.
Dedotto dalla ricorrente per lamentare omessa pronuncia; la Corte esclude la sussistenza del vizio.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la censura mira in realtà a rivalutare il merito.
Invocato per lamentare nullità della sentenza per motivazione; la Corte precisa che non ricorre un vizio di motivazione tale da travalicare il minimo costituzionale.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Utilizzato per incardinare le doglianze di violazione di legge e nullità della sentenza; la Corte dichiara inammissibile la commistione di censure eterogenee.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato nel chiarire che l'insufficienza di motivazione non è più autonoma ragione di ricorso; resta denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o la mancanza di motivazione al minimo costituzionale.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione.
Dedotto dalla ricorrente, ma la Corte non accoglie la censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che ha inserito il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare un motivo in una sovrapposizione indistinta di violazioni di legge, nullità e vizi motivazionali: le censure devono essere autonome, specifiche e separabili, altrimenti il motivo è inammissibile.
- In materia di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o almeno la conoscibilità con l'ordinaria diligenza, della frode da parte del cessionario; la prova può essere data anche per presunzioni semplici, purché fondate su elementi oggettivi e specifici.
- Raggiunta tale prova, il contribuente deve dimostrare di aver agito in buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto; non bastano, di regola, la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti per escludere la partecipazione consapevole alla frode.
- Le censure che mirano, sotto la veste della violazione di legge, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili in cassazione, salvo specifici vizi del ragionamento presuntivo o della motivazione nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c.
- La motivazione è denunciabile in cassazione solo nei casi di omesso esame di un fatto storico decisivo, di mancanza assoluta di motivazione al livello costituzionalmente minimo o di omessa pronuncia; non è più censurabile l'insufficienza motivazionale come autonoma categoria di ricorso.
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