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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20146/2021 del 15/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di avvisi di accertamento per il 2006, l'Amministrazione finanziaria aveva rettificato analiticamente e induttivamente i ricavi della società, con recupero di IRPEF, IRAP e IVA, e aveva emesso nei confronti della socia accomandataria un ulteriore avviso per redditi di partecipazione e imposte correlate. I contribuenti avevano inoltre impugnato una cartella di pagamento relativa a somme provvisoriamente dovute in pendenza del giudizio. In primo grado i ricorsi erano stati accolti, ma la CTR, in riforma, aveva ritenuto legittimo l'accertamento valorizzando l'antieconomicità della gestione, l'inattendibilità della contabilità, la percentuale di ricarico applicata e l'insufficienza probatoria della denuncia di furto di merce. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: mancata considerazione dell'inammissibilità dell'appello per difetto di censura di una ratio decidendi autonoma; omessa pronuncia su contestazioni relative alla percentuale di ricarico e alla media di settore; carenza assoluta di motivazione; violazione delle regole sulle presunzioni e dell'art. 2697 c.c.; erroneo governo del principio di antieconomicità, ritenuto dai ricorrenti rilevante solo se abnorme; violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserita prova documentale non contestata del valore della merce rubata; e violazione del divieto di domande nuove in appello quanto alla valutazione della denuncia di furto.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché gli appelli dell'Ufficio avevano comunque censurato la correttezza del criterio adottato dal primo giudice. Ha respinto i motivi sulla percentuale di ricarico e sulla media di settore osservando che la CTR non aveva fondato la rettifica sulla sola media di settore, ma su un complesso di elementi, tra cui l'antieconomicità e la collocazione della merce e dell'esercizio. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulle presunzioni e sull'art. 2697 c.c., chiarendo che in cassazione è sindacabile solo il vizio di sussunzione e non la mera valutazione di fatto. Ha ritenuto infondata la censura sull'antieconomicità, affermando che una gestione commerciale persistentemente antieconomica può giustificare la rettifica anche senza che il comportamento sia "abnorme". Ha inoltre respinto le doglianze sulla denuncia di furto, rilevando che la non contestazione non operava perché l'allegazione era generica e il contenuto della denuncia non era riprodotto nel ricorso. Nessuna statuizione sulle spese, perché le parti intimate non si sono costituite.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di accertamento analitico-induttivo, l'Amministrazione può fondare la rettifica su una pluralità di elementi presuntivi che includano l'antieconomicità della gestione e l'inattendibilità complessiva della contabilità; non è necessario che il comportamento dell'imprenditore sia "abnorme" in senso assoluto.
  • La mera applicazione di una percentuale media di ricarico non è di per sé illegittima se non costituisce l'unico fondamento della rettifica e se il relativo dato è corroborato da ulteriori elementi fattuali specifici, quali natura della merce, settore merceologico e ubicazione dell'esercizio.
  • In cassazione la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è deducibile solo quando il giudice di merito sbagli la sussunzione degli indizi nel paradigma legale delle presunzioni; non è consentito rivalutare il merito della inferenza probatoria.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice abbia posto l'onere della prova a carico della parte sbagliata; non quando si contesti l'esito della valutazione delle prove raccolte.
  • Il principio di non contestazione opera solo se la parte che lo invoca abbia previamente allegato in modo specifico i fatti storicamente rilevanti; una deduzione generica o il solo richiamo a un documento non sono sufficienti a far scattare la relevatio dall'onere probatorio.
  • Nel processo tributario, la censura di una sentenza di primo grado per mancata impugnazione di una ratio decidendi autonoma va valutata in concreto verificando se l'appello abbia comunque contestato la correttezza dell'impostazione decisoria seguita dal primo giudice.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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