Cassazione Civile, Ordinanza n. 27067/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento IMU relativi alle annualità 2014 e 2015 emessi dal comune su un'area agricola/comunque con limitazioni urbanistiche, di cui il contribuente era comproprietario. In primo grado le domande del contribuente erano state accolte; in appello il giudice tributario regionale aveva riunito gli appelli del comune e li aveva accolti solo in parte, rideterminando il valore venale dell'area in euro 50,00/mq. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (i) violazione delle norme sull'IMU e sulla nozione di presupposto impositivo, sostenendo che l'area era destinata a una compensazione urbanistica e che, quindi, il diritto edificatorio non era inerente al suolo e il tributo non era dovuto; (ii) omessa pronuncia sulla natura dei diritti edificatori e sulla distinzione tra perequazione e compensazione urbanistica; (iii) motivazione apparente o contraddittoria sulla stima del valore, perché la corte d'appello avrebbe fissato il valore in modo equitativo senza adeguata base tecnica; (iv) violazione dei criteri legali di determinazione del valore venale, per non avere considerato l'incidenza dei vincoli sull'area. Il comune ha a sua volta proposto ricorso incidentale con due motivi: (i) violazione dei criteri legali di valutazione e dell'art. 115 c.p.c., lamentando che la stima fosse stata effettuata in modo equitativo e non secondo parametri normativi; (ii) violazione delle norme sulla rilevanza, ai fini IMU, dell'edificabilità in astratto e della perequazione urbanistica, sostenendo che l'area fosse comunque edificabile e tassabile.
La decisione
La Corte ha qualificato il ricorso del comune come incidentale e ne ha affermato l'ammissibilità per tempestività. Ha poi respinto il primo, secondo e terzo motivo del ricorso principale del contribuente: ha ritenuto che l'area, per le annualità in causa, fosse inserita in un contesto di perequazione urbanistica e che la presenza di vincoli o di una potenzialità edificatoria limitata non escludesse la natura edificabile del suolo, incidendo solo sul valore venale e quindi sulla base imponibile; ha inoltre escluso sia l'omessa pronuncia sia la motivazione apparente, ritenendo che la sentenza d'appello contenesse una motivazione sufficiente sulla rilevanza della potenzialità edificatoria e sulla riduzione del valore. Ha invece accolto il quarto motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, rilevando che la corte d'appello aveva determinato il valore venale in modo sostanzialmente equitativo, senza applicare in modo puntuale i criteri tassativi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992 e senza indicare gli elementi concreti posti a base della stima. Per tale ragione la sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, D.L. n. 201 del 2011
richiamato dal contribuente per contestare il presupposto impositivo IMU in relazione all'area oggetto di tassazione
art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 23 del 2011
richiamato quale norma a cui rinvia l'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 per la disciplina del tributo
art. 13, comma 1, D.L. n. 201 del 2011
richiamato come norma di rinvio alla disciplina dell'IMU
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
base dei motivi di ricorso per nullità della sentenza e motivazione apparente
art. 1, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per denunciare la nullità della sentenza per vizi processuali
art. 36, D.Lgs. n. 546 del 1992
norma sulla motivazione della sentenza tributaria, usata per censurare la motivazione apparente
richiamato per sostenere il vizio di motivazione della sentenza
richiamato a supporto della censura sulla motivazione
art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 504 del 1992
norma cardine per la determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili; i criteri indicati sono ritenuti tassativi
richiamato dal comune per contestare la stima equitativa non ancorata alla prova e ai parametri legali
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162
richiamata dal comune nel secondo motivo incidentale in tema di accertamento tributario
art. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal comune nel secondo motivo incidentale
art. 59, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 446 del 1997
richiamato in relazione alla possibilità di riconoscere variazioni/rimborsi per annualità pregresse, per effetto di mutamenti urbanistici
richiamato per la disciplina del controricorso e dei termini per l'impugnazione incidentale
richiamato per la disciplina del ricorso incidentale e dell'inammissibilità della mera memoria in luogo del controricorso
Massime di principio
- Ai fini IMU, la presenza di vincoli urbanistici o di una potenzialità edificatoria limitata non esclude di per sé la natura edificabile dell'area, ma incide sulla sua concreta valutazione economica e quindi sulla base imponibile.
- La distinzione tra perequazione urbanistica e compensazione urbanistica è decisiva: nella perequazione il diritto edificatorio inerisce al suolo e ne costituisce una qualità intrinseca; nella compensazione il diritto edificatorio è separato dal fondo e può essere esercitato su altra area, con diversa incidenza fiscale.
- Nella determinazione del valore venale di un'area fabbricabile, il giudice di merito deve attenersi ai criteri tassativi previsti dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992; una stima meramente equitativa, priva di richiamo ai parametri normativi e agli elementi di fatto considerati, è censurabile in cassazione.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia sintetica o che si contesti la bontà della valutazione di merito, se la decisione espone comunque le ragioni essenziali della statuizione.
- Nel giudizio di cassazione, l'impugnazione successiva contro la stessa sentenza va proposta come ricorso incidentale ed è soggetta ai termini previsti per la sua tempestività; il ricorrente principale non può replicare al ricorso incidentale con una semplice memoria in luogo del controricorso.
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