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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35457/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, emesso a seguito di controlli bancari sui conti correnti intestati al contribuente e alla moglie, con recupero a tassazione di un maggior reddito imponibile e applicazione di Irpef, addizionale regionale, Irap, interessi e sanzioni. Il contribuente ha impugnato l'atto e, dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Ha contestato: 1) la competenza territoriale dell'ufficio che aveva svolto l'istruttoria e poi trasmesso gli esiti all'ufficio competente dopo il cambio di residenza; 2) la pretesa nullità della sentenza per errata indicazione della norma richiamata nell'avviso di accertamento; 3) la dedotta inammissibile integrazione della motivazione in giudizio da parte dell'Ufficio e la violazione delle regole processuali; 4) e 5) la legittimità dell'accertamento parziale e l'utilizzabilità delle indagini bancarie ai fini dell'art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973; 6) la nullità dell'atto per mancata specificazione della tipologia di reddito diverso accertato; 7) la nullità per mancata allegazione della segnalazione istruttoria dell'ufficio che aveva svolto le indagini. La Corte ha ritenuto infondati i motivi sulla competenza, sulla motivazione dell'atto, sull'accertamento parziale e sulla mancata allegazione; ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla mancata specificazione della sottocategoria di reddito diverso, rilevando anche un giudicato interno sulla mancata prova contraria. Nel dispositivo, il ricorso è stato rigettato per gli altri motivi e dichiarato inammissibile per il quinto.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso nel merito per la maggior parte dei motivi e ha dichiarato inammissibile uno dei motivi (indicato nel dispositivo come quinto). Ha confermato la legittimità dell'avviso di accertamento e della sentenza di merito, ritenendo corretta la competenza dell'ufficio in relazione all'ultimo domicilio fiscale noto, non invalidante l'errore nel richiamo normativo, ammissibile l'accertamento parziale fondato su indagini bancarie, non nullo l'atto per mancata specificazione della sottocategoria di reddito diverso e non necessaria l'allegazione dell'atto istruttorio richiamato ove i dati fossero comunque conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. n. 600/1973

    la competenza territoriale dell'ufficio accertatore si determina in relazione al domicilio fiscale del contribuente risultante e noto all'Amministrazione al momento rilevante, con rilievo dell'ultimo domicilio fiscale comunicato o comunque conosciuto.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    le risultanze delle indagini bancarie costituiscono elementi utilizzabili ai fini dell'accertamento e operano la relativa presunzione legale, con onere del contribuente di fornire prova contraria.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    l'accertamento parziale è legittimo e può essere fondato anche su elementi acquisiti tramite controlli bancari; non è uno strumento autonomo ma una modalità procedurale dell'accertamento.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    l'avviso deve indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche, ma l'errata o mancata indicazione della norma violata non determina nullità se l'atto consente comunque l'esercizio del diritto di difesa; se l'atto richiamato non è conosciuto né ricevuto, deve essere allegato salvo riproduzione del contenuto essenziale.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione, ma la Corte esclude la nullità in assenza di concreta compressione del diritto di difesa.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    se la motivazione dell'atto rinvia ad altro atto, questo va allegato, salvo che il contenuto essenziale sia riprodotto; la conoscibilità agevole del documento può bastare a evitare la nullità.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente, ma non è stata ravvisata una violazione decisiva nella valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dal ricorrente, ma la Corte non ha ravvisato errori nel governo della prova tali da fondare la cassazione.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    richiamato per la costituzione dell'Avvocatura dello Stato senza svolgimento di controricorso.

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi sono stati scrutinati come censure di violazione/falsa applicazione di legge o, se formalmente prospettati come nullità, ricondotti alla violazione di legge sostanziale o processuale.

  • art. 97 Cost.

    evocato a sostegno del buon andamento e dell'economia dell'azione amministrativa, anche in tema di motivazione per relationem e competenza dell'ufficio.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa; la Corte ritiene non leso il diritto quando la motivazione è comunque comprensibile e i dati sono conoscibili.

  • art. 132, primo comma, n. 2 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza, senza accoglimento della censura.

  • art. 183 c.p.c.

    invocato per escludere preclusioni nel processo tributario, ma la doglianza viene assorbita o comunque respinta.

  • art. 1, comma 2, d.P.R. n. 546/1992

    richiamato in relazione all'applicazione delle norme processuali civili al processo tributario.

  • art. 58, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dal ricorrente per sostenere la coincidenza del domicilio fiscale con il comune di residenza.

  • art. 33 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato per delimitare gli strumenti istruttori; la Corte esclude che ciò impedisca l'accertamento parziale basato su indagini bancarie.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato come norma sulle indagini finanziarie nel sistema IVA.

  • art. 3 della sentenza n. 241/1990

    richiamato quale parametro dell'obbligo motivazionale dell'atto amministrativo.

  • art. 67 TUIR

    le ipotesi di redditi diversi sono considerate tassative; la diversa sotto-categoria è irrilevante se il reddito è comunque riconducibile alla categoria dei redditi diversi.

  • art. 32, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dalla CTR per fondare la presunzione legale relativa sui risultati degli accertamenti bancari, con conseguente onere probatorio del contribuente.

Massime di principio

  • In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la competenza territoriale dell'ufficio va determinata in base al domicilio fiscale del contribuente risultante e noto all'Amministrazione; il contribuente non può invocare a proprio vantaggio un cambio di domicilio da lui stesso comunicato solo se la variazione non risulti tempestivamente nota prima dell'esercizio del potere di accertamento.
  • L'erronea indicazione nell'avviso di accertamento della norma tributaria violata, o persino la sua mancata indicazione, non comporta nullità dell'atto se questo contiene in modo sufficientemente chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa da consentire un'effettiva difesa.
  • L'accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo, ma una modalità procedurale dell'accertamento ordinario: può essere fondato su qualsiasi elemento istruttorio attendibile, anche su indagini bancarie e anche mediante presunzioni, senza che sia necessaria una "prova certa" del maggior reddito.
  • Le risultanze delle indagini bancarie operano come presunzione legale relativa, per cui spetta al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare la diversa natura o la non imponibilità delle somme accertate.
  • Nell'avviso di accertamento motivato per relationem, l'omessa allegazione dell'atto richiamato non determina nullità quando il suo contenuto sia già conosciuto dal contribuente o comunque agevolmente conoscibile; ciò vale in funzione di bilanciamento tra buon andamento dell'azione amministrativa e diritto di difesa.
  • Se il reddito contestato è comunque riconducibile alla categoria dei redditi diversi, la mancata specificazione della singola sottocategoria non incide sulla validità dell'atto, salvo che la contestazione investa proprio la sua riconducibilità alla categoria stessa.
  • Nel processo tributario, le censure di violazione di norme sulla valutazione delle prove o sull'ammissibilità delle difese devono essere concretamente correlate alla lesione dedotta; la mera contestazione formale, senza specificare il pregiudizio difensivo o probatorio subito, è inidonea a fondare la cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoNullitàGiudicato

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