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Sentenza

Sentenza del 24/07/2024 n. 20502 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. ha impugnato l’irrogazione di sanzioni IVA per il 2011, pari a 90.688 euro, relative a fatture per sponsorizzazioni ritenute riferite a operazioni inesistenti. Ha contestato, con sei motivi, la possibilità di agire dopo la cessazione dell’associazione, la propria estraneità alla gestione e l’insufficienza delle prove, la validità della notifica, l’applicazione delle sanzioni alla persona fisica anziché all’ente, la motivazione e l’allegazione degli atti richiamati, nonché la determinazione dei ricavi, la duplicazione d’imposta e delle sanzioni. La CTP di Napoli aveva respinto il ricorso; la CTR della Campania aveva rigettato l’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la cessazione dell’associazione non impedisce il recupero delle pretese riferite al periodo di attività e l’azione può essere rivolta alle persone responsabili, mentre l’atto può essere notificato anche se intestato all’ente cessato. Il secondo motivo è inammissibile perché mira a una nuova valutazione delle prove e dei fatti; la Corte ha inoltre precisato che l’archiviazione penale non vincola il giudice tributario e che, nel caso concreto, resta ferma la ripartizione dell’onere probatorio applicabile. Il terzo motivo è infondato, essendo A.A. destinatario dell’atto quale autore di fatto delle violazioni, a prescindere dalla cessazione delle cariche formali. Il quarto è infondato: l’art. 7 del d.l. 269/2003, che riferisce le sanzioni alla persona giuridica, non si applica alle associazioni non riconosciute. Il quinto è inammissibile nelle censure di omessa pronuncia, rivalutazione dei fatti e delle prove, e comunque infondato quanto alla motivazione: l’avviso indicava gli elementi essenziali della pretesa e consentiva la difesa, anche mediante richiamo alla decisione relativa alla società sponsor. Il sesto motivo è inammissibile, anche per la doppia conforme e perché non individua un fatto storico decisivo omesso. A.A. è stato condannato a pagare all’Agenzia 5.500 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 38 del codice civile

    In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall' art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi. Peraltro, l'operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d'imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano ex lege dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di relativa investitura.

    Per i debiti tributari dell’associazione non riconosciuta può rispondere personalmente e in solido chi ne abbia diretto concretamente la gestione nel periodo interessato; non basta, di per sé, la titolarità formale della rappresentanza. L’effettiva ingerenza e gestione devono essere provate secondo le regole applicabili.

  • Art. 65, comma 4, del D.P.R. 600/1973

    È valido l'avviso di accertamento intestato ad un'associazione non riconosciuta, emesso successivamente alla sua estinzione e notificato al legale rappresentante atteso che, non potendosi più esperire l'azione direttamente nei confronti dell'associazione, essa deve essere rivolta nei confronti di coloro che sono succeduti nella posizione che era dell'associazione medesima.

    La cessazione dell’associazione non rende inefficace la pretesa fiscale: l’atto può essere intestato all’ente cessato e notificato ai soggetti cui la pretesa può essere rivolta, tra cui l’ultimo legale rappresentante nella veste indicata dalla decisione.

  • Art. 7 del decreto-legge 269/2003

    l' art. 7 del decreto legge n. 269 del 2003, per espressa disposizione normativa, trova applicazione solo con riferimento alle persone giuridiche e non anche in ordine alle società o agli enti privi di personalità giuridica

    La regola che attribuisce alla persona giuridica la responsabilità per le sanzioni tributarie non si estende alle associazioni non riconosciute, prive di personalità giuridica; per queste resta applicabile la disciplina della responsabilità personale prevista dal d.lgs. 472/1997.

  • Art. 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 546/1992

    In materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5 bis dell' art. 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992, introdotto dall' art. 6 della legge n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova "comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale", non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria.

    La norma non elimina le presunzioni legali previste dalla disciplina tributaria sostanziale né, nel caso deciso, modifica la ripartizione dell’onere della prova. La prova va valutata in coerenza con le regole sostanziali applicabili.

  • Art. 6, comma 8, del decreto legislativo 472/1997 (come rettificato in motivazione in d.lgs. 471/1997)

    La decisione identifica questa disposizione — precisando che il riferimento corretto è al d.lgs. 471/1997 — quale base dell’irrogazione delle sanzioni IVA per l’anno 2011. Il rigetto del motivo sulle sanzioni discende inoltre dall’inapplicabilità dell’art. 7 del d.l. 269/2003 alle associazioni non riconosciute.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile

    Non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione delle risultanze probatorie o della ricostruzione concreta dei fatti presentandola come violazione di legge.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, del codice di procedura civile

    Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico, discusso e decisivo, non la mancata menzione di singoli elementi istruttori o il dissenso sulla valutazione delle prove. Nel caso concreto la censura è stata dichiarata inammissibile anche per la doppia conforme.

  • Art. 112 del codice di procedura civile

    L’omessa pronuncia su una domanda o eccezione è distinta dall’omessa o insufficiente motivazione su una questione: i vizi hanno natura e modalità di deduzione differenti. La censura è inammissibile quando li cumula o li deduce in modo non coerente.

  • Art. 36 del decreto legislativo 546/1992

    La decisione lo considera nel quadro delle censure sulla motivazione della sentenza tributaria, ma rileva che la CTR aveva esaminato le contestazioni essenziali; non sussiste quindi il vizio denunciato.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto dell’impugnazione, sussistendone i presupposti, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La cessazione di un’associazione non riconosciuta non cancella le pretese tributarie riferite al periodo in cui essa operava: l’Amministrazione può agire nei confronti delle persone che, secondo i rispettivi titoli di responsabilità, ne rispondono.
  • La responsabilità personale per debiti tributari dell’associazione non riconosciuta non si fonda automaticamente sulla carica formale: può gravare su chi abbia effettivamente diretto la gestione o agito per conto dell’ente. La concreta ingerenza deve essere accertata sulla base delle prove.
  • L’inapplicabilità alle associazioni non riconosciute della disciplina sanzionatoria prevista per le persone giuridiche consente, nei casi previsti, di contestare le sanzioni alla persona fisica responsabile.
  • Un provvedimento di archiviazione penale non vincola il giudice tributario e non impedisce una diversa valutazione tributaria dei fatti, salvo gli effetti riconosciuti dalla legge a provvedimenti dotati di giudicato.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova ponderazione delle prove o dei fatti di causa. Le censure devono indicare un effettivo errore di diritto, un’omessa pronuncia correttamente dedotta o, nei limiti dell’art. 360, n. 5, un fatto storico decisivo realmente non esaminato.
  • La motivazione dell’atto impositivo deve rendere comprensibili gli elementi essenziali della pretesa e permettere al destinatario di difendersi; il richiamo specifico ad atti o valutazioni può soddisfare tale funzione se rende conoscibili le ragioni della contestazione.

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