Sentenza del 24/07/2024 n. 20513 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Banca IFIS ha impugnato il provvedimento del 1° dicembre 2012 (prot. n. 32429/2017) con cui l’Agenzia aveva sospeso il rimborso del credito IRES, adducendo carichi fiscali iscritti a ruolo a carico della società cedente. Dopo che la Commissione tributaria provinciale di Grosseto aveva accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva riformato quella decisione, la banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione delle regole sull’onere della prova e sulla sospensione del rimborso, omessa pronuncia sulla domanda di accertamento del credito e di pagamento, e illegittimità della compensazione con controcrediti non provati come certi, liquidi ed esigibili. L’Agenzia ha inoltre eccepito l’inammissibilità per difetto di prova dei poteri rappresentativi del procuratore della banca.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità: la banca ha depositato l’atto notarile di conferimento dei poteri e l’attestato di servizio del procuratore, dimostrandone la legittimazione a conferire il mandato difensivo. Nel merito ha accolto il primo motivo, ritenendo insufficiente l’estratto o l’interrogazione del sistema informativo dei ruoli, anche se riportava le date di notifica delle cartelle: l’Agenzia doveva provare l’effettiva notifica al contribuente degli atti da cui derivavano i controcrediti. Gli altri due motivi sono stati assorbiti. La sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Non è stata pronunciata una condanna immediata al pagamento del rimborso.
Norme richiamate
Art. 23 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
la pretesa dell'Amministrazione finanziaria sia formalizzata in uno specifico atto di contestazione o di irrogazione della sanzione a lui notificato, non essendo sufficienti mere ragioni di credito, come per il fermo amministrativo; b) limita espressamente la sospensione alla "somma risultante dall'atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo"
La sospensione del rimborso prevista dall’art. 23 richiede una pretesa formalizzata in un atto notificato al contribuente e opera entro i limiti dell’importo risultante da quell’atto o dalla decisione competente. Mere risultanze interne o ragioni di credito non documentate con prova della notifica non bastano a giustificarla.
La ricorrente, come si è detto sopra (par. 6 dello svolgimento del processo), con memoria dell'11 aprile 2024, ai sensi dell' art. 372 cod. proc. civ., ha depositato l'atto notarile di conferimento dei poteri di rappresentanza ai Dirigenti e Quadri della BANCA IFIS Spa del 3 novembre 2021, che revocava e sostituiva quello del 5 agosto 2021, indicato nell'intestazione del ricorso, e l'attestato di servizio del Procuratore speciale dott. B.B., da cui risulta che quest'ultimo all'epoca della sottoscrizione del mandato difensivo era un Dirigente della Banca, dando così evidenza del legittimo potere del nominato procuratore speciale di rappresentare in giudizio la società e di conferire la relativa procura defensionale.
La Corte ha ammesso la produzione documentale in sede di legittimità per verificare la rappresentanza processuale e ha ritenuto così provati i poteri del procuratore speciale e la validità del mandato difensivo.
La decisione applica il principio dell’onere della prova: l’Amministrazione che oppone al rimborso controcrediti fiscali deve provare gli elementi necessari a fondarli, inclusa la notifica degli atti presupposti; il solo estratto di ruolo non è sufficiente.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
La Corte ha esaminato come censura di violazione o falsa applicazione di legge l’errore della CTR nell’aver considerato sufficiente l’interrogazione dei ruoli a provare i carichi fiscali utilizzati per sospendere il rimborso.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
È la disposizione indicata per la censura di nullità della sentenza o del procedimento con cui la ricorrente denunciava l’omessa pronuncia sulle domande di accertamento del credito e di pagamento; il motivo è rimasto assorbito.
Art. 47 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido, sono impugnabili avanti alla commissione tributaria, che può disporne la sospensione ai sensi dell' articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 .
La disposizione è richiamata dall’art. 23 per la tutela cautelare davanti al giudice tributario contro i provvedimenti di sospensione o compensazione; non costituisce il fondamento autonomo dell’accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione sospende un rimborso ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 472/1997, deve documentare una pretesa fiscale formalizzata e notificata al contribuente: la mera iscrizione a ruolo o la presenza di dati nel sistema informativo non è sufficiente.
- L’indicazione nell’estratto di ruolo della data di notifica di una cartella non equivale, da sola, alla prova che la cartella sia stata effettivamente notificata. In presenza di contestazione specifica, l’Amministrazione deve fornire prova della notifica.
- La sospensione è cautelare e provvisoria, non una decisione definitiva sul diritto al rimborso; deve inoltre essere contenuta nei limiti quantitativi previsti dalla pretesa formalizzata.
- In cassazione, la documentazione idonea a dimostrare i poteri di rappresentanza processuale può essere prodotta nei limiti dell’art. 372 cod. proc. civ.; se dimostra i poteri del firmatario al momento del mandato, l’eccezione di inammissibilità per difetto di rappresentanza può essere respinta.
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