Sentenza del 24/07/2024 n. 20576 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1546/04/2017, che aveva accolto le ragioni della società. L’accertamento riguardava ricavi di 658.320 euro conseguiti nel 2004 e la pretesa esterovestizione della società, con recuperi ai fini Irpeg e Iva e disconoscimento di costi per diritti cinematografici acquistati da Paesi inclusi nella black list, ai sensi della disciplina allora vigente. L’Ufficio ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, perché il termine dilatorio non era applicabile in assenza di accessi o ispezioni presso locali della società; (2) violazione dell’art. 654 c.p.p., per avere la CTR attribuito valore decisivo alla sentenza penale assolutoria; (3) nullità per motivazione apparente; (4) violazione delle norme Iva sulle cessioni dei diritti televisivi. La società ha resistito. La CTP di Roma aveva accolto il ricorso della società, mentre la CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia, pur ritenendo violato il contraddittorio e, nel merito, non provata l’esterovestizione.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo dell’Agenzia e ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto. Quanto al contraddittorio, ha ritenuto che non vi fossero stati accessi o ispezioni presso la società e che la contribuente non avesse indicato quali argomenti concreti avrebbe potuto presentare né dimostrato che avrebbero potuto incidere sull’accertamento; la CTR ha quindi applicato erroneamente i principi sul contraddittorio endoprocedimentale. Quanto alla sentenza penale, ha precisato che essa riguardava l’interposizione di società negli acquisti e non la sede effettiva della Stardust e che, secondo la disciplina applicabile, l’assoluzione penale ha valore indiziario, non decisivo, nel giudizio tributario. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame dell’appello dell’Ufficio e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita nel merito la pretesa fiscale né individuato un vincitore finale della controversia.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, e con riferimento alla disciplina vigente ratione temporis, la giurisprudenza di legittimità afferma che solo per i tributi "armonizzati" l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endo-procedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa.
Per i tributi armonizzati, tra cui l’Iva, l’omissione del contraddittorio può invalidare l’atto se il contribuente indica in modo concreto e non pretestuoso le difese che avrebbe potuto svolgere e la loro possibile rilevanza. Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generale, salvo specifica previsione; inoltre, nel caso concreto, non risultavano accessi o ispezioni presso la società.
Art. 654 codice di procedura penale
Anche questo motivo è fondato perché, a parte la considerazione che dalla lettura della pronuncia penale invocata, che questo collegio può ben operare di iniziativa, si evince che essa, afferendo a ipotesi di interposizione fittizia di varie società negli acquisti dei diritti di sfruttamento dei prodotti televisivi e cinematografici, non si occupa neppure marginalmente della sede sociale effettiva della contribuente, costituisce in ogni caso principio consolidato, secondo la disciplina ratione temporis vigente, il valore indiziario della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, anche emessa con la formula "perché il fatto non sussiste".
Nel giudizio tributario l’assoluzione penale irrevocabile non determina automaticamente l’esito della controversia: ha valore indiziario e va valutata rispetto ai fatti specificamente accertati. Qui, inoltre, la pronuncia penale non riguardava la sede effettiva della società e non poteva quindi fondare la conclusione sull’assenza di esterovestizione.
Art. 76, comma 7-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo ratione temporis vigente
La disposizione è indicata come base del disconoscimento dei costi relativi a operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. La Cassazione non ne decide qui l’applicazione sostanziale: la questione resta da riesaminare nel giudizio di rinvio.
Il testo lo menziona come successiva collocazione della disciplina sui costi con controparti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata; non è oggetto di una statuizione interpretativa autonoma nella decisione.
Art. 17 e art. 55, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Sono richiamati nel quarto motivo, relativo all’assoggettamento a Iva delle cessioni dei diritti televisivi. Il motivo è rimasto assorbito, perciò la Cassazione non ha deciso la questione nel merito.
Art. 132, secondo comma, n. 4, codice di procedura civile
La norma è invocata nel terzo motivo, concernente la dedotta motivazione apparente della sentenza regionale. Poiché il motivo è stato assorbito, non vi è una decisione di merito su tale censura.
Art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, codice di procedura civile
Sono le disposizioni processuali in base alle quali l’Agenzia ha denunciato violazioni di legge e nullità della sentenza. I motivi fondati sono stati accolti e la decisione impugnata è stata cassata; gli altri sono rimasti assorbiti.
Massime di principio
- Per i tributi non armonizzati non si presume un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale: occorre una specifica previsione normativa. Per i tributi armonizzati, l’omissione può determinare l’invalidità dell’atto se il contribuente dimostra concretamente che le proprie osservazioni avrebbero potuto incidere sull’esito, e non si limita a contestazioni generiche o pretestuose.
- La regola sul termine dilatorio dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente va applicata considerando le modalità della verifica; la sentenza ha valorizzato l’assenza di accessi o ispezioni presso locali della società e, per l’Iva, la mancata prova di resistenza.
- Un’assoluzione penale in materia tributaria non vincola automaticamente il giudice tributario: costituisce un elemento indiziario da valutare insieme agli altri dati e solo rispetto ai fatti effettivamente esaminati nel procedimento penale.
- La cassazione con rinvio non equivale a un accertamento definitivo della fondatezza della pretesa fiscale: il giudice di rinvio deve riesaminare le questioni rimaste aperte secondo i principi indicati dalla Cassazione.
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