Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 24/07/2024 n. 20580 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’avviso di accertamento riguardava l’anno 2008 e recuperava l’IVA detratta dalla Carnei su acquisti di scarti ferrosi fatturati da K1 Systems, ritenuta una società cartiera e interposta in operazioni soggettivamente inesistenti; erano richiesti anche sanzioni e interessi. La CTP di Chieti aveva accolto il ricorso perché il PVC e gli allegati erano stati depositati tardivamente dall’Ufficio; la CTR Abruzzo, sezione di Pescara, aveva invece accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo utilizzabili i documenti e confermando la ripresa fiscale, anche in relazione al reverse charge. In cassazione la Carnei aveva formulato nove motivi: poteri istruttori del giudice tributario dopo l’abrogazione dell’art. 7, comma 3, del D.Lgs. 546/1992; deposito e utilizzabilità in appello del PVC e contraddittorio; omesso esame dell’effettiva inesistenza delle operazioni; deducibilità dei costi; requisiti delle fatture; uso di fatti asseritamente notori; prova della consapevolezza o responsabilità della Carnei; mancata allegazione della denuncia all’avviso; ed effetti della violazione del reverse charge sul diritto alla detrazione. La Corte non ha esaminato nel merito questi motivi: nel corso del giudizio la società aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi (rottamazione quater, legge 197/2022), pagato le prime tre rate e dichiarato di rinunciare al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo stata provata la comunicazione alla controparte dell’atto di rinuncia: la rinuncia ha quindi rilevato ai fini dell’inammissibilità, anziché dell’estinzione ex art. 391 c.p.c. Non è stata pronunciata una decisione sui nove motivi né sulla fondatezza dell’accertamento; resta quindi non modificato l’esito della CTR favorevole all’Agenzia. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate. È stata esclusa la condanna al doppio del contributo unificato, poiché la rinuncia è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 391 c.p.c.

    Disciplina la decisione conseguente alla rinuncia al ricorso per cassazione; nel caso concreto la Corte ha precisato che, non essendo provata la comunicazione della rinuncia alla controparte, non ha dichiarato l’estinzione, ma ha considerato la rinuncia come sopravvenuta carenza d’interesse.

  • Art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 2022

    Prevede la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, alla quale la contribuente aveva aderito. L’adesione e la rinuncia al giudizio hanno determinato il venir meno dell’interesse a proseguire il ricorso.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    Non sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso.

    Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando la rinuncia che determina l’esito processuale è sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Se il ricorrente aderisce a una definizione agevolata e, per tale ragione, non ha più interesse a proseguire, la rinuncia può condurre alla chiusura del giudizio senza che il giudice esamini i motivi di merito.
  • Per ottenere la dichiarazione di estinzione per rinuncia in cassazione occorre che risulti la comunicazione dell’atto alla controparte; in mancanza, la rinuncia può comunque fondare l’inammissibilità per sopravvenuta carenza d’interesse.
  • Quando il ricorso diviene privo d’interesse per una rinuncia sopravvenuta, l’esito processuale non costituisce una decisione di merito sulla legittimità dell’atto impositivo o sui motivi di impugnazione.
  • Il raddoppio del contributo unificato non consegue automaticamente a un esito sfavorevole al ricorrente: non si applica quando la rinuncia è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.