Sentenza del 24/07/2024 n. 20555 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di pagamento TARES per il 2013 relativo ai locali occupati da Ceva Logistics, in particolare un’area di circa 13.920 mq che la società aveva chiesto di escludere dalla tassazione perché destinata alla produzione di imballaggi terziari smaltiti a proprie cure e spese. La CTR della Lombardia aveva annullato l’avviso ritenendolo insufficientemente motivato, poiché il Comune non aveva svolto un’istruttoria sulle comunicazioni della società. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava l’omesso esame della mancata prova dei presupposti per la detassazione, della cessazione dell’attività il 2 settembre 2013 e della possibile produzione di altri rifiuti; il secondo lamentava la violazione degli artt. 62, 63 e 70 del D.Lgs. 507/1993 e dell’art. 7 della legge 212/2000, sostenendo che l’avviso era adeguatamente motivato e che la contribuente non aveva provato il diritto all’esclusione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché relativo ai presupposti della detassazione e non alla ragione decisiva della sentenza della CTR, fondata invece sulla carenza di motivazione dell’avviso. Ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da Ceva e accolto il secondo motivo: l’avviso indicava superficie occupata, categoria, tariffa e importo unitario al metro quadro, elementi sufficienti a rendere comprensibile la pretesa; non era necessario che il Comune spiegasse nell’avviso il mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione, spettando al contribuente dedurne e provarne i presupposti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata definita in questa sede la spettanza sostanziale della detassazione.
Norme richiamate
Art. 62, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La disciplina, regolamentata dagli artt. 62 comma 3 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 per la TARSU, e 14 legge 214/2011 cit. per la TARES - che trova applicazione con riferimento ai rifiuti speciali pericolosi e tossici e a quelli non assimilati - rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l'esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali.
L’esclusione riguarda soltanto la porzione di superficie nella quale, in ragione della struttura e della destinazione, si producono esclusivamente rifiuti speciali. La decisione non accerta se Ceva avesse provato tale condizione: la questione dovrà essere riesaminata in rinvio.
Art. 14 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (disciplina TARES)
La disciplina, regolamentata dagli artt. 62 comma 3 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 per la TARSU, e 14 legge 214/2011 cit. per la TARES - che trova applicazione con riferimento ai rifiuti speciali pericolosi e tossici e a quelli non assimilati - rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l'esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali.
Per la TARES, in continuità con la disciplina TARSU, il tributo è rapportato alle superfici occupate o detenute; la sola superficie in cui si formano esclusivamente rifiuti speciali può essere esclusa.
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212
Inoltre, questa Corte ha statuito, con consolidato orientamento interpretativo, che l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento deve ritenersi adempiuto laddove il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, - e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, - a tal fine rilevando la puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, e l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa.
L’avviso è sufficientemente motivato quando permette al contribuente di comprendere e contestare gli elementi essenziali della pretesa. Nel caso deciso, l’indicazione di superficie, categoria, tariffa e importo unitario era sufficiente; non occorreva illustrare nell’avviso le ragioni del mancato riconoscimento di ogni esenzione astrattamente possibile.
Massime di principio
- Per gli avvisi relativi a tributi calcolati su superficie e tariffa, l’indicazione della superficie tassata, della categoria applicata, della tariffa e dell’importo unitario può rendere intellegibili i presupposti della pretesa, senza che l’atto debba descrivere tutte le verifiche istruttorie svolte.
- L’ente impositore non è tenuto a motivare nell’avviso il mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione: il contribuente deve allegare e provare i fatti che fondano l’esclusione o la riduzione richiesta.
- La sufficienza della motivazione dell’avviso e la prova del diritto all’esenzione sono questioni distinte: la prima riguarda la comprensibilità della pretesa, la seconda i presupposti sostanziali della detassazione.
- Per ottenere l’esclusione di una superficie per rifiuti speciali, occorre dimostrare che proprio quella porzione, per struttura e destinazione, è adibita alla produzione esclusiva di tali rifiuti; la sentenza non stabilisce che la mera dichiarazione del contribuente sia sufficiente.
- In cassazione, un motivo che non censura la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma affronta questioni diverse, può essere dichiarato inammissibile. In questo caso, la censura sulla prova della detassazione non incideva sulla decisione della CTR, basata sulla ritenuta carenza di motivazione dell’avviso.
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