Sentenza del 24/07/2024 n. 20553 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’avviso di liquidazione relativo all’acquisto del 14 ottobre 2011 di un’abitazione A/7, composta da due piani, giardino e un fabbricato separato di cinque locali. L’Ufficio aveva revocato le agevolazioni «prima casa» per l’imposta di registro, considerando l’immobile, inclusi gli 87,64 mq dei locali separati, superiore alla soglia di 240 mq prevista per le abitazioni di lusso. In Cassazione sono stati proposti tre motivi: violazione dell’art. 6 del D.M. 2 agosto 1969 e della tariffa del D.P.R. n. 131/1986, perché i locali distaccati non avrebbero dovuto essere computati; omesso esame delle fotografie, che secondo i ricorrenti mostravano come soltanto uno dei cinque locali fosse adibito a lavanderia; e non applicabilità delle sanzioni per effetto della normativa successiva, che ha modificato i criteri per individuare le abitazioni ammesse al beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto il primo motivo: anche locali fisicamente separati possono essere computati nella superficie utile se, in concreto, sono funzionalmente asserviti all’abitazione e destinati a soddisfare esigenze della vita quotidiana; non è necessario un collegamento strutturale o un accesso interno. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché i ricorrenti non avevano indicato la superficie dei singoli locali diversa dalla lavanderia, così da dimostrare che la loro esclusione avrebbe portato il totale sotto i 240 mq; inoltre non avevano adeguatamente contestato l’accertata potenzialità d’uso quotidiano né dimostrato l’inutilizzabilità abitativa. Ha respinto il terzo motivo: la modifica normativa successiva non ha prodotto un’abolitio criminis e la sanzione per la dichiarazione mendace è rimasta dovuta. La sentenza regionale che aveva negato il beneficio è quindi confermata. Spese del giudizio di Cassazione compensate, considerata la novità della questione e l’intervento delle Sezioni Unite; i ricorrenti sono tenuti, in solido, al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, n. 1072
ai fini del calcolo della superficie utile ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, n. 72, per il riconoscimento dell'agevolazione fiscale prevista in tema di imposta di registro per l'acquisto della prima casa, vanno considerati in applicazione del criterio funzionale dell'utilizzabilità abitativa, anche i locali separati dal corpo di fabbrica principale, purché destinati a svolgere una funzione servente rispetto ad essa, in quanto diretti a soddisfare le esigenze della vita, nel segno quindi di un rapporto ancillare con l'unità immobiliare centrale.
Il calcolo dei 240 mq non dipende dalla sola collocazione o destinazione catastale dei locali. Si includono anche vani separati se risultano concretamente utilizzabili per esigenze quotidiane e funzionalmente asserviti all’abitazione; la mera separazione fisica non li esclude.
Art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La disposizione è richiamata con riferimento all’agevolazione per l’acquisto della prima casa soggetta a imposta di registro. La decisione ne applica il regime coordinandolo con il criterio di individuazione dell’abitazione di lusso dell’art. 6 del D.M. 2 agosto 1969.
Art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.
La Corte esamina le denunce di violazione o falsa applicazione di legge e di omesso esame di un fatto decisivo secondo i rispettivi presupposti; la censura sul fatto è inammissibile se non sono rappresentati elementi concreti che ne dimostrino la decisività.
Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La disposizione è invocata dai contribuenti per sostenere la non applicabilità della sanzione dopo la modifica dei criteri per il beneficio. La Corte esclude che la riforma successiva abbia eliminato retroattivamente l’infrazione.
Art. 33 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175
La modifica dei criteri per il beneficio prima casa, sostituendo i parametri del D.M. 2 agosto 1969 con il riferimento alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non ha prodotto un’abolitio criminis per le violazioni commesse in precedenza: è cambiato l’oggetto della dichiarazione richiesta, ma l’infrazione è rimasta.
un bene che sia funzionalmente collegato ad altro è insuscettibile di autonoma e separata disciplina, ma segue invece il regime del bene principale
Il collegamento funzionale può giustificare l’applicazione ai locali pertinenziali del regime del bene principale, anche quando sono esterni o separati, se sono destinati a servirlo.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all' art 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra di loro, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del ricorso.
In caso di rigetto del ricorso, quando ricorrono i presupposti di legge, i ricorrenti devono versare in solido un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Per stabilire se un’abitazione supera la soglia di superficie utile ai fini dell’agevolazione prima casa, rileva l’utilizzabilità concreta dei locali e la loro potenzialità abitativa, non soltanto la categoria catastale, la denominazione del vano o la sua effettiva abitabilità.
- Un locale accessorio separato dall’abitazione può essere incluso nel calcolo se è funzionalmente asservito alla casa e serve esigenze della vita quotidiana. La connessione materiale o un accesso interno non sono condizioni indispensabili.
- Il contribuente che contesta il computo dei locali deve documentare in modo puntuale la loro concreta inutilizzabilità per esigenze abitative e, se invoca l’omesso esame di un fatto, indicare i dati necessari a dimostrarne la decisività, inclusa la superficie rilevante.
- La modifica successiva dei requisiti per l’agevolazione prima casa non elimina automaticamente le sanzioni relative a dichiarazioni rese secondo la disciplina precedente: occorre che la riforma abbia effettivamente cancellato l’infrazione, circostanza esclusa in questa decisione.
- Il rigetto del ricorso per Cassazione può comportare, se ne ricorrono i presupposti, l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato; le spese possono tuttavia essere compensate per novità della questione o altre ragioni indicate dal giudice.
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