Cassazione Civile, Ordinanza n. 16415/2026 del 26/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società operante nel settore della fabbricazione di bevande alcoliche e della sua socia unica, di due avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2011: uno emesso nei confronti della società, con rideterminazione di maggiori ricavi, Ires, Irap e Iva e relative sanzioni, e uno emesso nei confronti della socia, alla quale era stato attribuito presuntivamente l'utile extracontabile ai fini Irpef e addizionali. L'Ufficio aveva fondato la ripresa su incongruenze tra acquisti di imballaggi e bottiglie, vendite e rimanenze di magazzino. In precedenza era stato emesso un ulteriore avviso, relativo allo stesso anno, per maggiori ricavi determinati dall'Agenzia delle Dogane ai fini accise, poi definito con pagamento. La CTP aveva rigettato i ricorsi, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo illegittimo il secondo accertamento perché emesso in assenza di fatti nuovi e senza contraddittorio preventivo. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 57 d.P.R. 633/1972, sostenendo che il requisito della novità sussisteva poiché l'Ufficio aveva acquisito dati contabili già conosciuti da altro ufficio, e la violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 per avere la CTR ritenuto necessario il contraddittorio anche nelle verifiche cd. a tavolino e per imposte non armonizzate. La socia ha depositato prova della definizione agevolata della lite ai sensi del d.l. 119/2018 chiedendo l'estinzione del giudizio nei propri confronti.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo limitatamente al rapporto tra l'Agenzia delle Entrate e la socia unica, per effetto della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Quanto alla società, il ricorso dell'Agenzia è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché censurava solo una delle rationes decidendi della sentenza impugnata: la CTR aveva infatti fondato l'illegittimità dell'avviso sia sulla mancanza del requisito della novità degli elementi posti a base dell'accertamento integrativo, sia sulla mancata indicazione, nell'avviso stesso, dei nuovi elementi e degli atti o fatti da cui erano stati desunti, requisito richiesto a pena di nullità dall'art. 43 d.P.R. 600/1973. Poiché il ricorso non colpiva entrambe le rationes, la decisione restava ferma. Il secondo motivo è stato assorbito. Nessuna pronuncia sulle spese in favore della società, rimasta intimata. È stato escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per l'Amministrazione soccombente.
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
"Nell'avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte"
L'accertamento integrativo è legittimo solo se fondato su nuovi elementi sopravvenuti e tali elementi devono essere specificamente indicati nell'avviso a pena di nullità.
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla pretesa legittimità dell'integrazione dell'accertamento in materia IVA; il motivo però è stato dichiarato inammissibile/assorbito per mancata censura di tutte le rationes decidendi.
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'affermazione della CTR circa l'obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo; il motivo non è stato esaminato nel merito perché assorbito.
La presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento della prima rata, in assenza di diniego e di istanza di trattazione, determinano l'estinzione del processo nei rapporti interessati.
Richiamato dalla parte per la definizione agevolata della lite pendente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica quando il giudizio si estingue per definizione agevolata della controversia, e non per rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Base formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito si fonda su rationes decidendi distinte e autonome, tutte idonee da sole a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se censura solo una di esse o non le colpisce tutte utilmente.
- L'accertamento integrativo è legittimo solo in presenza di nuovi elementi sopravvenuti; non è sufficiente una diversa o più approfondita valutazione di materiale probatorio già acquisito.
- L'avviso di accertamento integrativo deve indicare specificamente i nuovi elementi e gli atti o fatti da cui l'ufficio ne ha tratto conoscenza, a pena di nullità.
- La definizione agevolata della controversia tributaria, se perfezionata con domanda tempestiva e pagamento della prima rata senza diniego dell'Ufficio e senza istanza di trattazione, comporta l'estinzione del processo nel rapporto interessato.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per i soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
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