Cassazione Civile, Ordinanza n. 12227/2025 del 08/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo al 2011 con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato l’IVA detratta su una fattura emessa da una società fornitrice per l’acquisto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ritenendo il costo non inerente all’attività d’impresa della contribuente, che operava nella produzione di oli e grassi animali. La contribuente ha impugnato l’atto e, dopo il rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione dell’art. 2909 c.c. per mancata estensione al giudizio del preteso giudicato esterno formatosi su una sentenza relativa all’annualità 2012 avente ad oggetto il medesimo investimento; 2) nullità per omessa pronuncia sulla richiesta di estensione di quel giudicato; 3) motivazione apparente della sentenza d’appello; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 7 d.lgs. 546/1992 per omessa valutazione del PVC e della sentenza invocata; 5) violazione dell’art. 19 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 167 e 168 direttiva 2006/112/CE, assumendo che l’operazione fosse esistente, non fraudolenta e funzionale all’impresa; 6) violazione dell’art. 109 d.P.R. 917/1986, sostenendo che l’inerenza dovesse essere riconosciuta in una prospettiva dinamica e sostanzialistica, anche per il collegamento con la controllata che utilizzava l’impianto. È stata inoltre depositata memoria con richiesta di rinvio per tentare conciliazione fuori udienza ex art. 48, comma 4-bis, d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte ha rigettato l’istanza di rinvio per conciliazione, ritenendola non applicabile al giudizio di cassazione instaurato nel 2020, perché la modifica normativa introdotta dal d.lgs. 220/2023 opera per i giudizi in Cassazione instaurati dal 5 gennaio 2024. Nel merito, ha rigettato tutti i motivi di ricorso: ha escluso la formazione di un giudicato esterno/interno sulla decisione relativa all’annualità 2012, rilevando che l’atto di appello dell’Ufficio aveva effettivamente contestato anche la detraibilità IVA; ha ritenuto assorbito il secondo motivo; ha giudicato la motivazione della sentenza regionale non apparente, poiché comprensibile nel suo fondamento logico; ha reputato infondate le censure sulle prove, poiché il giudice di merito aveva valorizzato la mancata prova dell’inerenza del costo e la destinazione dell’impianto all’attività della società controllata; ha ribadito che, ai fini della detrazione IVA e dell’inerenza, grava sul contribuente l’onere di dimostrare esistenza, natura e concreta destinazione del costo all’attività d’impresa. La decisione finale è stata di rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 48, comma 4-bis, d.lgs. 546/1992
Le disposizioni sulla conciliazione fuori udienza si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti in Cassazione, ma solo per i giudizi di cassazione cui la disciplina transitoria rende applicabile la modifica dal 5 gennaio 2024; non al ricorso notificato nel 2020.
Ha introdotto la possibilità di applicare, in via compatibile, le disposizioni dell’art. 48 anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione.
Le disposizioni indicate, tra cui quella sull’art. 48, si applicano ai giudizi in Cassazione a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto, secondo il regime transitorio richiamato dalla Corte.
Il giudicato esterno opera solo se tra i due giudizi vi è coincidenza di soggetti, petitum e causa petendi; la mera identità di questioni giuridiche o fattuali non basta.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale, ma le censure sulla rivalutazione del materiale probatorio non vi sono riconducibili.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare nullità processuali e motivazione apparente, ma la Corte ha escluso i vizi dedotti.
La censura di omessa pronuncia è irrilevante quando il motivo presupposto è infondato o assorbito.
La violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dei poteri riconosciuti; non quando si contesti il diverso apprezzamento delle prove.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o si discosta dalla regola del prudente apprezzamento in modo censurabile; non basta contestare la valutazione di merito.
Richiamato nel motivo sulla prova, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione delle risultanze documentali fosse correttamente svolta dal giudice di merito.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione è sufficiente se rende percepibile il fondamento della decisione, anche in forma concisa, e supera il minimo costituzionale.
La detrazione IVA richiede che il costo sia inerente all’attività d’impresa; la mera esistenza della fattura o la contabilizzazione non sono sufficienti.
artt. 167 e 168 direttiva 2006/112/CE
Sono richiamati a sostegno della neutralità dell’IVA, ma non esonerano il contribuente dall’onere di provare l’inerenza del costo.
L’inerenza è valutata come concreta riferibilità del costo all’esercizio dell’attività d’impresa, secondo un criterio qualitativo, non quantitativo.
art. 6, comma 6, d.lgs. 471/1997
Richiamato nel contenzioso definito dalla precedente sentenza relativa all’annualità 2012, ma non decisivo nel presente giudizio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudicato esterno su un’annualità diversa può operare solo per elementi della fattispecie con efficacia permanente o pluriennale, oppure per rapporti ad esecuzione prolungata; la semplice identità dell’operazione economica o delle questioni giuridiche non basta se cambiano gli elementi costitutivi dell’azione.
- La prova dell’inerenza del costo, ai fini della detrazione IVA, grava sul contribuente e richiede la dimostrazione dell’esistenza del costo, dei fatti giustificativi e della sua concreta destinazione all’attività d’impresa.
- L’inerenza è un giudizio qualitativo di riferibilità del costo all’attività imprenditoriale concretamente svolta; non è sufficiente invocare una utilità potenziale, indiretta o futura se il bene o il costo si colloca, nella sostanza, nella sfera di un diverso soggetto o di un’attività non propria del contribuente.
- La mera contabilizzazione della spesa, o l’esistenza formale della fattura, non bastano a fondare la detrazione IVA quando l’Amministrazione contesti l’inerenza o la coerenza economica dell’operazione.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo nei limiti in cui il giudice abbia utilizzato prove non introdotte o abbia attribuito alla prova un valore legale diverso da quello consentito; non è ammissibile come mezzo per ottenere una nuova valutazione del merito.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione concisa ma intellegibile soddisfa il minimo costituzionale.
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