Cassazione Civile, Ordinanza n. 12135/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
Un consorzio aveva chiesto la condanna del Ministero e dell'istituto bancario delegato al pagamento di una somma residua asseritamente dovuta a saldo di un finanziamento pubblico per un progetto di ricerca, relativa ai costi del personale distaccato presso il consorzio da una società consorziata. La domanda era stata respinta nei gradi di merito, soprattutto perché in appello mancava il fascicolo di parte di primo grado con il capitolato tecnico e la documentazione contrattuale. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU per non avere la corte d'appello attivato i poteri istruttori e di ricerca/ricostruzione del fascicolo mancante; 2) violazione del capitolato tecnico e delle norme ministeriali sul finanziamento, sostenendo che i costi del personale distaccato erano ammissibili; 3) violazione del d.m. 8/8/2000; 4) violazione dell'art. 1988 c.c. e travisamento dei fatti, per avere escluso che le note ministeriali avessero valore ricognitivo del debito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha ritenuto che, nel caso di fascicolo di parte cartaceo di primo grado non rinvenibile in appello, il giudice debba verificare preliminarmente se vi sia annotazione del ritiro o comunque elementi utili a ricostruire la regolare disponibilità del fascicolo; solo in presenza di tale riscontro può decidere allo stato degli atti. Poiché la Corte d'appello aveva deciso senza svolgere tale verifica e senza consentire la prova del tempestivo deposito del fascicolo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
È richiamato come parametro del vizio denunciato per violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione al diritto a una decisione rispettosa del contraddittorio e del giusto processo.
art. 6 CEDU
Invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla mancata attivazione dei poteri istruttori del giudice di appello.
art. 74, comma 1, disp. att. c.p.c.
Richiamato per la distinzione e l'organizzazione dei fascicoli di parte e dei documenti in essi contenuti.
Richiamato per il ritiro del fascicolo di parte e per l'obbligo di nuovo deposito nei casi previsti.
Richiamato insieme alle norme sul ritiro e sulla restituzione del fascicolo.
Richiamato per la possibilità per le altre parti di estrarre copia dei documenti e produrla in appello.
Richiamato nel contesto della decisione allo stato degli atti e della disponibilità delle prove documentali.
Richiamato per la fase di deposito delle comparse conclusionali nel processo di merito.
Richiamato nel quarto motivo per sostenere la natura ricognitiva delle note ministeriali.
artt. 3 e 4, comma 11, d.m. 8/8/1997
Richiamati nel secondo motivo come disciplina dell'ammissibilità e rendicontazione dei costi del progetto finanziato.
d.m. 8/8/2000
Richiamato dal ricorrente come fonte normativa sulla disciplina del finanziamento; la sentenza d'appello lo aveva ritenuto non operante.
art. 2 dell'allegato E del Capitolato tecnico
Richiamato come clausola che prevedeva l'obbligo di rendicontazione contabile dei costi da parte dell'impresa finanziata e delle collegate.
allegato B9 del Capitolato tecnico
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'ammissibilità dei costi del personale distaccato.
Massime di principio
- Quando in appello manca il fascicolo di parte cartaceo di primo grado, il giudice deve prima verificare se il fascicolo sia stato ritualmente ritirato o comunque regolarmente depositato e non più reperibile; solo in presenza di tale verifica può decidere allo stato degli atti.
- Se l'indisponibilità riguarda l'intero fascicolo di parte e non singoli documenti, il giudice non ha un generale obbligo di rimessione della causa sul ruolo per consentire alla parte di sanare la carenza, ma deve accertare la causa della mancanza del fascicolo.
- La parte che censura in cassazione la decisione fondata sulla mancanza di documenti o del fascicolo ha l'onere di indicare il contenuto dei documenti mancanti e di spiegare perché la loro considerazione avrebbe potuto condurre a una decisione diversa.
- Le norme di finanziamento pubblico e le clausole del capitolato tecnico devono essere esaminate unitariamente per stabilire l'ammissibilità dei costi e gli eventuali obblighi di rendicontazione; tuttavia tale esame presuppone la disponibilità del fascicolo e della documentazione contrattuale rilevante.
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