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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12129/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per la costruzione e l'ampliamento di un ospedale, affidato a un consorzio di cooperative quale capogruppo mandatario di una associazione temporanea. Il consorzio aveva poi affidato l'esecuzione materiale di parte dei lavori a una cooperativa consorziata. In seguito a riserve iscritte nel corso dell'appalto e a una pretesa di compensi ulteriori rispetto al prezzo contrattuale, il consorzio ha agito contro la stazione appaltante chiedendo il pagamento di somme ritenute dovute per danni e maggiori oneri derivanti da asserite inadempienze della committente. I giudici di merito hanno escluso la giurisdizione del giudice ordinario per una parte della domanda e, per l'altra, hanno negato la legittimazione attiva del consorzio, ritenendo che i crediti spettassero alla consorziata esecutrice e che, cessato il rapporto consortile per il recesso/fallimento della consorziata, fosse venuto meno anche il mandato. Con il ricorso per cassazione il consorzio ha denunciato: 1) violazione delle norme sui consorzi di cooperative e sugli appalti pubblici, sostenendo che il consorzio, quale soggetto dotato di personalità giuridica e centro autonomo di imputazione, avrebbe dovuto essere legittimato ad agire in proprio e per conto della consorziata anche dopo la cessazione del rapporto; 2) violazione dei criteri di interpretazione della transazione intervenuta tra consorzio e consorziata, che, secondo il ricorrente, gli avrebbe attribuito il potere di incassare definitivamente le somme relative ai contenziosi pendenti; 3) conseguente erroneità della statuizione sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nella fattispecie, il rapporto tra consorzio e cooperativa consorziata resta disciplinato dalle norme civilistiche sui consorzi e dal mandato ex art. 2609 c.c., senza immedesimazione organica: la consorziata conserva l'autonomia soggettiva e, in difetto di una specifica previsione di legge o di contratto, i crediti rimangono azionabili dalla stessa consorziata e non dal consorzio in nome proprio. La normativa speciale sugli appalti pubblici richiamata dal ricorrente non è stata ritenuta idonea a derogare a tale regola, perché la responsabilità solidale prevista dall'art. 13 l. 109/1994 riguarda le associazioni temporanee e i consorzi partecipanti alla gara come concorrenti, non la diversa ipotesi del consorzio che affida internamente i lavori a una consorziata. È stato dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la transazione prodotta non conteneva una cessione dei crediti né un mandato o potere rappresentativo sufficiente a legittimare il consorzio ad agire giudizialmente in nome e per conto della consorziata; il ricorrente proponeva inoltre una lettura alternativa e non consentita dell'accordo, isolando singole clausole dal contesto complessivo. Il terzo motivo è rimasto assorbito. Il ricorso è stato quindi rigettato e il consorzio è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    serve a escludere che il consorzio possa stare in giudizio facendo valere diritti altrui senza un titolo di legittimazione rappresentativa o sostanziale.

  • art. 91 c.p.c.

    la soccombenza comporta la condanna alle spese; la relativa censura resta assorbita quando il ricorso principale viene respinto.

  • art. 2602 c.c.

    il consorzio è una organizzazione comune per disciplinare o svolgere determinate fasi delle attività delle imprese consorziate, senza assorbimento di queste in un organismo unitario.

  • art. 2603 c.c.

    gli organi consortili sono distinti da quelli delle singole imprese, a conferma dell'autonomia soggettiva dei consorziati.

  • art. 2609 c.c.

    il rapporto tra consorzio e imprese consorziate è qualificato come mandato, con conseguente alterità delle sfere giuridiche e necessità di uno specifico titolo per l'agire rappresentativo.

  • art. 2614 c.c.

    il fondo consortile resta sottratto all'aggressione dei creditori particolari dei consorziati, indice dell'autonomia del consorzio.

  • art. 2615-ter c.c.

    richiamato quale possibile forma di consorzio societario nella disciplina dei consorzi in ambito appalti, ma non decisivo nel caso concreto.

  • art. 1372 c.c.

    il contratto non produce effetti rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge; la norma è richiamata per negare effetti rappresentativi o obbligatori automatici verso la stazione appaltante in assenza di un titolo specifico.

  • art. 1292 c.c.

    la solidarietà passiva richiede una specifica previsione di legge o di titolo; non può presumersi nel rapporto in esame.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    invocato dal ricorrente nel sostenere che la disciplina speciale degli appalti e dei consorzi avrebbe dovuto prevalere sulle norme civilistiche generali.

  • art. 4 L. 25 giugno 1909 n. 422

    la legge sui consorzi di cooperative richiama le norme del codice civile per quanto non incompatibili; non esclude quindi l'applicazione della disciplina codicistica sui consorzi.

  • art. 27-bis D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577

    richiamato dal ricorrente come normativa speciale sui consorzi di cooperative, ma non ritenuto sufficiente a fondare la legittimazione processuale contestata.

  • art. 10 L. 11 febbraio 1994 n. 109

    è la norma che ammette i consorzi di cooperative a partecipare agli appalti pubblici; non attribuisce però, di per sé, un potere generale di agire per crediti della consorziata cessata dal rapporto.

  • art. 13 L. 11 febbraio 1994 n. 109

    la responsabilità solidale ivi prevista opera per ATI e consorzi partecipanti alla gara come concorrenti; non si estende automaticamente al diverso rapporto interno consorzio-consorziata non mandante dell'ATI.

  • art. 34 d.lgs. 163/2006

    richiamato come trasfusione della disciplina previgente sui soggetti ammessi agli appalti pubblici, ma non decisivo per la legittimazione ad agire del consorzio nel caso concreto.

  • art. 37 d.lgs. 163/2006

    richiamato per la disciplina delle ATI e dei consorzi concorrenti, senza incidere sulla fattispecie del consorzio che agisce per crediti della consorziata.

  • art. 45 d.lgs. 50/2016

    indicato dal ricorrente come trasposizione della disciplina sui soggetti ammessi alle gare; la Corte non vi riconosce una deroga alla regola civilistica di fondo.

  • art. 46 d.lgs. 50/2016

    richiamato nel quadro evolutivo della normativa sui consorzi nelle gare pubbliche.

  • art. 48 d.lgs. 50/2016

    richiamato nel quadro evolutivo della disciplina delle forme associative negli appalti pubblici.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    richiamato in relazione al deposito di memoria e documenti nel giudizio di primo grado; la Corte osserva che le deduzioni del consorzio non mutavano il titolo originario della domanda.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro formale di impugnazione per violazione di legge invocato per tutti e tre i motivi del ricorso.

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato in giurisprudenza citata dalla Corte per distinguere l'opposizione a decreto ingiuntivo e la responsabilità del consorzio verso terzi in appalti pubblici.

Massime di principio

  • Il consorzio di cooperative, anche se dotato di personalità giuridica, non si trasforma automaticamente in un organismo unitario che assorbe la soggettività delle consorziate: la disciplina del consorzio resta compatibile con la permanenza dell'autonomia dei singoli partecipanti.
  • Il rapporto tra consorzio e consorziata è, salvo diversa pattuizione o previsione normativa speciale, riconducibile allo schema del mandato; perciò l'eventuale legittimazione del consorzio ad agire per crediti della consorziata deve risultare da un titolo specifico e non può presumersi.
  • La normativa speciale sugli appalti pubblici, nella parte in cui disciplina ATI e consorzi concorrenti, introduce regole di responsabilità solidale e rappresentanza che non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
  • La responsabilità solidale prevista per i concorrenti associati o consorziati negli appalti pubblici presuppone una partecipazione congiunta alla gara in forma di associazione temporanea o consorzio concorrente; non opera automaticamente quando l'appalto sia stato aggiudicato a un consorzio che ha poi affidato internamente i lavori a una consorziata.
  • Una transazione tra consorzio e consorziata non conferisce, di per sé, la titolarità dei crediti né un potere di azione giudiziale in capo al consorzio: per attribuire tale potere occorre una clausola chiara di cessione del credito o di mandato rappresentativo.
  • In sede di legittimità, la censura che pretenda una diversa lettura dell'accordo transattivo, senza denunciare un effettivo vizio ermeneutico specifico, è inammissibile se si risolve in una mera contrapposizione interpretativa rispetto a quella del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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