Cassazione Civile, Ordinanza n. 12129/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per la costruzione e l'ampliamento di un ospedale, affidato a un consorzio di cooperative quale capogruppo mandatario di una associazione temporanea. Il consorzio aveva poi affidato l'esecuzione materiale di parte dei lavori a una cooperativa consorziata. In seguito a riserve iscritte nel corso dell'appalto e a una pretesa di compensi ulteriori rispetto al prezzo contrattuale, il consorzio ha agito contro la stazione appaltante chiedendo il pagamento di somme ritenute dovute per danni e maggiori oneri derivanti da asserite inadempienze della committente. I giudici di merito hanno escluso la giurisdizione del giudice ordinario per una parte della domanda e, per l'altra, hanno negato la legittimazione attiva del consorzio, ritenendo che i crediti spettassero alla consorziata esecutrice e che, cessato il rapporto consortile per il recesso/fallimento della consorziata, fosse venuto meno anche il mandato. Con il ricorso per cassazione il consorzio ha denunciato: 1) violazione delle norme sui consorzi di cooperative e sugli appalti pubblici, sostenendo che il consorzio, quale soggetto dotato di personalità giuridica e centro autonomo di imputazione, avrebbe dovuto essere legittimato ad agire in proprio e per conto della consorziata anche dopo la cessazione del rapporto; 2) violazione dei criteri di interpretazione della transazione intervenuta tra consorzio e consorziata, che, secondo il ricorrente, gli avrebbe attribuito il potere di incassare definitivamente le somme relative ai contenziosi pendenti; 3) conseguente erroneità della statuizione sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nella fattispecie, il rapporto tra consorzio e cooperativa consorziata resta disciplinato dalle norme civilistiche sui consorzi e dal mandato ex art. 2609 c.c., senza immedesimazione organica: la consorziata conserva l'autonomia soggettiva e, in difetto di una specifica previsione di legge o di contratto, i crediti rimangono azionabili dalla stessa consorziata e non dal consorzio in nome proprio. La normativa speciale sugli appalti pubblici richiamata dal ricorrente non è stata ritenuta idonea a derogare a tale regola, perché la responsabilità solidale prevista dall'art. 13 l. 109/1994 riguarda le associazioni temporanee e i consorzi partecipanti alla gara come concorrenti, non la diversa ipotesi del consorzio che affida internamente i lavori a una consorziata. È stato dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la transazione prodotta non conteneva una cessione dei crediti né un mandato o potere rappresentativo sufficiente a legittimare il consorzio ad agire giudizialmente in nome e per conto della consorziata; il ricorrente proponeva inoltre una lettura alternativa e non consentita dell'accordo, isolando singole clausole dal contesto complessivo. Il terzo motivo è rimasto assorbito. Il ricorso è stato quindi rigettato e il consorzio è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 81 c.p.c.
serve a escludere che il consorzio possa stare in giudizio facendo valere diritti altrui senza un titolo di legittimazione rappresentativa o sostanziale.
art. 91 c.p.c.
la soccombenza comporta la condanna alle spese; la relativa censura resta assorbita quando il ricorso principale viene respinto.
art. 2602 c.c.
il consorzio è una organizzazione comune per disciplinare o svolgere determinate fasi delle attività delle imprese consorziate, senza assorbimento di queste in un organismo unitario.
art. 2603 c.c.
gli organi consortili sono distinti da quelli delle singole imprese, a conferma dell'autonomia soggettiva dei consorziati.
art. 2609 c.c.
il rapporto tra consorzio e imprese consorziate è qualificato come mandato, con conseguente alterità delle sfere giuridiche e necessità di uno specifico titolo per l'agire rappresentativo.
art. 2614 c.c.
il fondo consortile resta sottratto all'aggressione dei creditori particolari dei consorziati, indice dell'autonomia del consorzio.
art. 2615-ter c.c.
richiamato quale possibile forma di consorzio societario nella disciplina dei consorzi in ambito appalti, ma non decisivo nel caso concreto.
art. 1372 c.c.
il contratto non produce effetti rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge; la norma è richiamata per negare effetti rappresentativi o obbligatori automatici verso la stazione appaltante in assenza di un titolo specifico.
art. 1292 c.c.
la solidarietà passiva richiede una specifica previsione di legge o di titolo; non può presumersi nel rapporto in esame.
art. 14 disp. prel. c.c.
invocato dal ricorrente nel sostenere che la disciplina speciale degli appalti e dei consorzi avrebbe dovuto prevalere sulle norme civilistiche generali.
art. 4 L. 25 giugno 1909 n. 422
la legge sui consorzi di cooperative richiama le norme del codice civile per quanto non incompatibili; non esclude quindi l'applicazione della disciplina codicistica sui consorzi.
art. 27-bis D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577
richiamato dal ricorrente come normativa speciale sui consorzi di cooperative, ma non ritenuto sufficiente a fondare la legittimazione processuale contestata.
art. 10 L. 11 febbraio 1994 n. 109
è la norma che ammette i consorzi di cooperative a partecipare agli appalti pubblici; non attribuisce però, di per sé, un potere generale di agire per crediti della consorziata cessata dal rapporto.
art. 13 L. 11 febbraio 1994 n. 109
la responsabilità solidale ivi prevista opera per ATI e consorzi partecipanti alla gara come concorrenti; non si estende automaticamente al diverso rapporto interno consorzio-consorziata non mandante dell'ATI.
art. 34 d.lgs. 163/2006
richiamato come trasfusione della disciplina previgente sui soggetti ammessi agli appalti pubblici, ma non decisivo per la legittimazione ad agire del consorzio nel caso concreto.
art. 37 d.lgs. 163/2006
richiamato per la disciplina delle ATI e dei consorzi concorrenti, senza incidere sulla fattispecie del consorzio che agisce per crediti della consorziata.
art. 45 d.lgs. 50/2016
indicato dal ricorrente come trasposizione della disciplina sui soggetti ammessi alle gare; la Corte non vi riconosce una deroga alla regola civilistica di fondo.
art. 46 d.lgs. 50/2016
richiamato nel quadro evolutivo della normativa sui consorzi nelle gare pubbliche.
art. 48 d.lgs. 50/2016
richiamato nel quadro evolutivo della disciplina delle forme associative negli appalti pubblici.
art. 183, comma 6, c.p.c.
richiamato in relazione al deposito di memoria e documenti nel giudizio di primo grado; la Corte osserva che le deduzioni del consorzio non mutavano il titolo originario della domanda.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale di impugnazione per violazione di legge invocato per tutti e tre i motivi del ricorso.
art. 645 c.p.c.
richiamato in giurisprudenza citata dalla Corte per distinguere l'opposizione a decreto ingiuntivo e la responsabilità del consorzio verso terzi in appalti pubblici.
Massime di principio
- Il consorzio di cooperative, anche se dotato di personalità giuridica, non si trasforma automaticamente in un organismo unitario che assorbe la soggettività delle consorziate: la disciplina del consorzio resta compatibile con la permanenza dell'autonomia dei singoli partecipanti.
- Il rapporto tra consorzio e consorziata è, salvo diversa pattuizione o previsione normativa speciale, riconducibile allo schema del mandato; perciò l'eventuale legittimazione del consorzio ad agire per crediti della consorziata deve risultare da un titolo specifico e non può presumersi.
- La normativa speciale sugli appalti pubblici, nella parte in cui disciplina ATI e consorzi concorrenti, introduce regole di responsabilità solidale e rappresentanza che non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
- La responsabilità solidale prevista per i concorrenti associati o consorziati negli appalti pubblici presuppone una partecipazione congiunta alla gara in forma di associazione temporanea o consorzio concorrente; non opera automaticamente quando l'appalto sia stato aggiudicato a un consorzio che ha poi affidato internamente i lavori a una consorziata.
- Una transazione tra consorzio e consorziata non conferisce, di per sé, la titolarità dei crediti né un potere di azione giudiziale in capo al consorzio: per attribuire tale potere occorre una clausola chiara di cessione del credito o di mandato rappresentativo.
- In sede di legittimità, la censura che pretenda una diversa lettura dell'accordo transattivo, senza denunciare un effettivo vizio ermeneutico specifico, è inammissibile se si risolve in una mera contrapposizione interpretativa rispetto a quella del giudice di merito.
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