Cassazione Civile, Ordinanza n. 12122/2025 del 08/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (soci)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso dall'associazione per far accertare il recesso dalla qualità di socio di due soggetti e per ottenere il risarcimento dei danni. Nel corso dell'appello, su richiesta di una delle parti, è stata autorizzata querela di falso contro documenti concernenti le dimissioni dei due soggetti dalla qualità di socio e di componente del consiglio/vertice associativo. Il Tribunale di Messina ha dichiarato false le firme apposte sulle lettere di dimissioni; la Corte d'appello ha confermato, ritenendo decisiva, per una delle lettere prodotta solo in fotocopia, la mancata produzione dell'originale dopo disconoscimento della copia; per l'altra lettera ha valorizzato le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, coerenti con accertamenti svolti anche in sede penale. L'associazione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sul disconoscimento della scrittura privata e sulla querela di falso, sostenendo che i resistenti, rimasti contumaci in primo grado, non avrebbero potuto disconoscere le scritture né proporre tardivamente la querela; 2) omesso esame di fatti decisivi relativi alla lettera di dimissioni di uno dei due, deducendo che altri elementi documentali e processuali sarebbero stati incompatibili con la falsità e avrebbero imposto l'esame della fotocopia da parte del CTU; 3) omesso esame di una pluralità di fatti decisivi relativi alla lettera dell'altro resistente, insistendo su vari elementi probatori e su esiti di altri giudizi penali; 4) violazione delle norme sulle spese, sostenendo che l'accoglimento della querela di falso solo su due documenti su nove avrebbe dovuto comportare una ripartizione proporzionale delle spese a favore dell'associazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che la querela di falso può essere proposta in qualunque stato e grado del processo, senza che rilevino né la contumacia pregressa né il fatto che la sottoscrizione sia stata o meno previamente riconosciuta, sicché il primo motivo era infondato. Ha ritenuto inammissibili i motivi secondo e terzo, perché diretti non a denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma a contestare la valutazione delle prove e la lettura del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito; inoltre ha rilevato che la Corte territoriale aveva comunque esaminato i fatti storici rilevanti, compresa la mancanza dell'originale e l'esito degli accertamenti tecnici. Quanto al quarto motivo, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'accoglimento parziale di una domanda proposta in un unico capo non integra reciproca soccombenza, ma può giustificare solo la compensazione totale o parziale; pertanto ha confermato, correggendone la motivazione, la statuizione sulle spese, senza accogliere la censura dell'associazione. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Viene richiamato per la sospensione del giudizio e la riassunzione innanzi al tribunale competente dopo la proposizione della querela di falso nel corso dell'appello.
art. 215, comma 1, cod. proc. civ.
È evocato dalla ricorrente per sostenere il preteso preclusione del disconoscimento della scrittura privata, ma la Corte precisa che la querela di falso segue una disciplina diversa e più ampia.
art. 293, comma 3, cod. proc. civ.
È richiamato nel motivo di ricorso insieme alle norme sul disconoscimento, ma la Corte esclude che impedisca la proposizione della querela di falso in appello.
È invocato dalla ricorrente quale norma sulle preclusioni, ma la Corte ribadisce che non limita la proponibilità della querela di falso, che può essere proposta in ogni stato del processo.
art. 221, comma 1, cod. proc. civ.
"in qualunque stato del processo"
La querela di falso può essere proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio, anche dopo preclusioni istruttorie e anche per la prima volta in appello.
La fotocopia della scrittura privata disconosciuta non è sufficiente, sicché chi se ne avvale deve produrre l'originale per fondare la prova documentale.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
È il parametro del motivo di violazione di legge sui punti relativi a querela di falso, disconoscimento della scrittura e spese processuali.
art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la valutazione delle prove o la diversa lettura del materiale istruttorio.
La Corte esclude che, nel caso di accoglimento parziale della querela di falso, vi sia automatica reciproca soccombenza tale da imporre la condanna della parte vittoriosa alle spese.
Può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese in presenza dei relativi presupposti, ma non la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese in favore della parte parzialmente soccombente.
art. 384, comma 4, cod. proc. civ.
La Corte corregge la motivazione della decisione impugnata in punto spese, mantenendone però l'esito conforme a diritto.
È richiamato nel ragionamento sui fatti principali e secondari, per chiarire che il vizio di motivazione concerne fatti storici e non la mera valutazione degli elementi probatori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato nel dispositivo per gli effetti economici connessi al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La querela di falso può essere proposta in qualunque stato e grado del processo; non è preclusa dalla contumacia in primo grado, dal mancato previo disconoscimento della scrittura privata né dal superamento delle preclusioni istruttorie.
- Quando una scrittura privata è prodotta in copia fotostatica e la copia è disconosciuta, la parte che intende avvalersene deve produrre l'originale; in mancanza, la copia non è sufficiente a fondare la piena prova documentale nei termini richiesti per la verificazione o per la contestazione di falso.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un preciso fatto storico, non gli elementi istruttori in sé né la diversa valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
- Non è deducibile come omesso esame il dissenso della parte rispetto al modo in cui il giudice di merito ha apprezzato le prove, se il fatto storico rilevante risulta comunque considerato nella motivazione.
- L'accoglimento parziale di una domanda proposta in un unico capo non integra reciproca soccombenza; in tal caso la regolazione delle spese può avvenire mediante compensazione totale o parziale, ma non mediante condanna della parte parzialmente vittoriosa al pagamento delle spese della controparte.
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