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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12132/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società subappaltatrice/fornitrice per il pagamento di fatture rimaste insolute relative alla fornitura di basalto e bitume nell'ambito di lavori pubblici. Il giudice di primo grado aveva rigettato le opposizioni proposte da più soggetti, tra cui una società cooperativa consorziata, ritenendo la loro responsabilità solidale verso il creditore ai sensi della disciplina speciale degli appalti pubblici. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, salvo un capo sulle spese, affermando che il credito era provato documentalmente e che la consorziata rispondeva in solido perché il consorzio aveva partecipato alla gara in nome e per conto dei consorziati, con applicazione dell'art. 2615, comma 2, c.c. e della normativa speciale sugli appalti pubblici. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 2729 c.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che il credito non fosse stato provato validamente e che la Corte territoriale avesse indebitamente invertito l'onere probatorio; 2) violazione dell'art. 2615 c.c., dell'art. 13 l. 109/1994 e dell'art. 96 d.P.R. 554/1990, sostenendo che non potesse essere affermata la responsabilità solidale della consorziata, poiché il consorzio aveva partecipato alla gara come soggetto distinto e non in un assetto tale da estendere automaticamente la responsabilità ai singoli consorziati.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché diretto, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e del convincimento del giudice di merito: la Corte d'appello aveva motivato in modo logico e coerente il proprio apprezzamento probatorio, valorizzando il contratto di fornitura, le scritture contabili, il conto finale redatto dal direttore dei lavori e il dossier qualità, in assenza di prova contraria. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ricostruito la disciplina civilistica dei consorzi e quella speciale degli appalti pubblici, ribadendo che la responsabilità solidale verso terzi dei consorziati opera quando l'offerta in gara sia formulata nell'ambito di una partecipazione congiunta/associata (ATI/RTI o consorzio rilevante ex lege) e che, nel caso concreto, l'offerta del consorzio era riferibile anche alla consorziata ricorrente, la quale doveva quindi rispondere solidalmente del debito verso il subappaltatore/fornitore. La ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    norma richiamata per individuare le opposizioni al decreto ingiuntivo proposte nei gradi di merito.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per censurare la prova per presunzioni; la Corte ribadisce che l'apprezzamento presuntivo è riservato al giudice di merito se sorretto da motivazione logica.

  • art. 2697 c.c.

    invocato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ritiene che la censura mirasse in realtà a contestare la valutazione di merito delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in tema di valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte esclude una violazione e ribadisce il limite del sindacato di legittimità.

  • art. 116 c.p.c.

    la Corte afferma che scritture contabili e altri documenti possono costituire elementi di convincimento liberamente valutabili dal giudice.

  • art. 2615, comma 2, c.c.

    disposizione cardine: per le obbligazioni assunte dal consorzio per conto dei singoli consorziati, questi ultimi rispondono solidalmente col fondo consortile; la solidarietà opera anche senza spendita del nome del consorziato, se l'obbligazione è assunta nel suo interesse.

  • artt. 2602 e ss. c.c.

    richiamati per delineare la disciplina civilistica dei consorzi e il loro ruolo di autonomo centro di imputazione.

  • art. 1705 c.c.

    richiamato per affermare la deroga, in materia consortile, alla regola del mandato senza spendita del nome del mandante.

  • art. 1372 c.c.

    evocato per ribadire che il contratto non produce effetti verso i terzi se non nei casi previsti dalla legge.

  • art. 1292 c.c.

    richiamato per affermare che la solidarietà passiva richiede una previsione di legge o del titolo.

  • art. 37, comma 5, d.lgs. 163/2006

    norma speciale sugli appalti pubblici che prevede la responsabilità solidale dei concorrenti raggruppati/consorziati verso stazione appaltante, subappaltatori e fornitori.

  • art. 93, commi 1 e 2, d.P.R. 207/2010

    richiamato come disciplina regolamentare in tema di società consortili e responsabilità solidale/sussidiaria nei lavori pubblici.

  • art. 13, l. 109/1994

    norma madre della disciplina richiamata: l'offerta dei concorrenti associati o consorziati determina la loro responsabilità solidale verso amministrazione, subappaltanti e fornitori; la Corte ne sottolinea l'applicabilità alle partecipazioni in ATI/RTI.

  • art. 10, l. 109/1994

    richiamato per inquadrare le tipologie di consorzi e associazioni ammessi alle gare pubbliche.

  • art. 11, l. 109/1994

    richiamato per i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dei consorzi nelle gare pubbliche.

  • art. 96 d.P.R. 554/1990

    invocato dalla ricorrente, ma la Corte risolve la controversia sulla base della disciplina speciale degli appalti e della giurisprudenza richiamata.

  • art. 2462 c.c.

    richiamato per evidenziare che la limitazione di responsabilità della società consortile è derogabile da specifiche disposizioni di legge nel settore dei contratti pubblici.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del merito: se il giudice di appello ha costruito il proprio convincimento su una pluralità di elementi probatori e ha reso comprensibile il ragionamento inferenziale, la censura è inammissibile.
  • La prova per presunzioni semplici può fondare da sola la decisione, purché il giudice indichi con chiarezza i fatti noti posti a base dell'inferenza e renda apprezzabili i passaggi logici che conducono al fatto ignoto; tale apprezzamento è tipicamente di merito.
  • Le scritture contabili e altri documenti provenienti dalla parte o da terzi non costituiscono necessariamente prova legale, ma possono essere liberamente valutati come indizi o elementi di convincimento dal giudice di merito.
  • In materia di consorzi, la disciplina generale del codice civile può essere derogata dalla normativa speciale sugli appalti pubblici: quando l'offerta è formulata in un contesto di partecipazione congiunta o associata previsto dalla legge, la responsabilità verso la stazione appaltante e verso subappaltatori/fornitori può estendersi anche ai consorziati.
  • La responsabilità solidale dei consorziati verso i terzi non presuppone necessariamente la spendita del nome del singolo consorziato, se la legge speciale collega l'obbligazione all'interesse del consorziato e alla struttura partecipativa adottata in gara.
  • La limitazione di responsabilità propria della società consortile o del consorzio non opera in assoluto nei contratti pubblici, poiché la normativa di settore può prevedere una responsabilità solidale dei partecipanti per le obbligazioni assunte nell'esecuzione dell'appalto, inclusi i crediti di subappaltatori e fornitori.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussioneInadempimentoAgenziaAmministratori
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniSocietarioCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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