Cassazione Civile, Ordinanza n. 12133/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (subappaltatrice)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per lavori di ristrutturazione di uno svincolo stradale, affidato a un raggruppamento temporaneo di imprese e poi gestito mediante una società consortile costituita per l'esecuzione dei lavori. Una subappaltatrice, rimasta insoddisfatta del corrispettivo per lavori di segnaletica verticale, otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della società consortile e, in solido, di alcune imprese/consorziate, tra cui la società cooperativa ricorrente. In primo grado il decreto era revocato solo parzialmente e la cooperativa era condannata in solido al pagamento di una somma residua con interessi moratori. In appello veniva confermata la responsabilità solidale della consorziata verso la subappaltatrice, sulla base della disciplina speciale dei lavori pubblici vigente ratione temporis, in particolare degli artt. 10 e 13 della legge n. 109/1994, ritenuti applicabili anche alle imprese riunite in ATI e ai consorziati, nonché della disciplina civilistica dei consorzi. Nel ricorso per cassazione la cooperativa deduceva: 1) violazione degli artt. 2602, 2608, 2615 c.c., dell'art. 13 l. 109/1994 e dell'art. 96 d.P.R. 554/1999, sostenendo che il consorzio non agisse come mandatario delle consorziate oppure, in ogni caso, che si trattasse di mandato senza rappresentanza; 2) nullità della sentenza e violazione dell'art. 101 c.p.c., per asserita decisione su una questione non previamente dedotta e per presunta violazione del contraddittorio, poiché il primo giudice avrebbe deciso sul presupposto che il consorzio avesse presentato l'offerta in nome e per conto delle consorziate. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo, confermando che la responsabilità solidale verso i terzi, nei lavori pubblici disciplinati dalla legge Merloni, può estendersi alle imprese consorziate o riunite in ATI quando l'offerta sia stata presentata nell'ambito della partecipazione associata prevista dalla normativa speciale.
La decisione
La Corte, riuniti i due ricorsi perché identici e proposti contro la medesima sentenza, ha respinto il ricorso della società cooperativa. Ha ritenuto infondata la censura sulla legittimazione passiva/responsabilità solidale, affermando che nel regime dei lavori pubblici applicabile ratione temporis l'offerta dei concorrenti associati o consorziati determina responsabilità solidale anche verso subappaltatori e fornitori; ha inoltre qualificato correttamente la questione come già compresa nel thema decidendum, escludendo la violazione dell'art. 101 c.p.c. e dichiarando inammissibile il secondo motivo. La sentenza di merito è dunque rimasta ferma, con conferma della condanna della ricorrente al pagamento della somma residua dovuta alla subappaltatrice.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
consente la riunione dei ricorsi proposti contro la stessa sentenza; la Corte ha riunito il ricorso complementare al principale
art. 645 c.p.c.
norma richiamata come base dell'opposizione a decreto ingiuntivo
art. 360 n. 3 c.p.c.
parametro del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge
art. 101 c.p.c.
invocato per asserita violazione del contraddittorio; la Corte esclude che vi sia stata una decisione su una questione nuova
art. 2602 c.c.
richiamato per la disciplina generale dei consorzi
art. 2608 c.c.
richiamato nel quadro della disciplina dei consorzi e del rapporto con i terzi
art. 2615 c.c.
per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei consorziati questi ultimi rispondono solidalmente col fondo consortile; la Corte ne precisa però l'ambito e i limiti rispetto alla società consortile e alla normativa speciale
art. 2472 c.c.
richiamato come principio fondamentale della società a responsabilità limitata: risponde soltanto la società con il suo patrimonio
art. 1705 c.c.
evocato per il principio generale del mandato e la distinzione rispetto alla disciplina consortile
art. 1292 c.c.
richiamato per il principio secondo cui la solidarietà passiva richiede previsione di legge o titolo
art. 1372 c.c.
richiamato per il principio di relatività degli effetti del contratto rispetto ai terzi
L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 10
disciplina la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici da parte di ATI e consorzi
L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 11
indica i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per i consorzi ammessi alle gare
L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 13
prevede che l'offerta dei concorrenti associati o consorziati determina responsabilità solidale verso amministrazione, subappaltatori e fornitori; la Corte lo qualifica come disciplina speciale decisiva nel caso
L. 25 giugno 1909, n. 422
richiamata per la disciplina dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 96
richiamato per la disciplina regolamentare della società consortile e dell'esecuzione dei lavori
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 97
richiamato nella parte relativa alla facoltà dei consorzi stabili di far eseguire i lavori dai consorziati con responsabilità sussidiaria e solidale
d.lgs. 163/2006, art. 37
richiamato in comparazione come normativa successiva che conferma il principio di responsabilità solidale nelle ATI
d.lgs. 50/2016, art. 48
richiamato in comparazione come normativa successiva che conferma il principio di responsabilità solidale nelle ATI
d.lgs. 36/2023, art. 68
richiamato in comparazione come normativa successiva che conferma il principio di responsabilità solidale nelle ATI
d.lgs. 231/2002
richiamato per gli interessi moratori riconosciuti sulle somme dovute
art. 2615-ter c.c.
richiamato nel contesto dei consorzi costituiti in forma societaria
art. 8 l. 109/1994
richiamato indirettamente nella disciplina dei requisiti di qualificazione nelle gare pubbliche
Massime di principio
- Nel regime degli appalti pubblici disciplinato dalla legge speciale applicabile ratione temporis, la responsabilità solidale verso l'amministrazione e verso i terzi può estendersi alle imprese associate o consorziate quando l'offerta sia stata presentata nell'ambito di un'ATI o di un consorzio partecipante alla gara, secondo la previsione espressa della legge.
- La disciplina speciale dei lavori pubblici deroga sia alla regola generale della relatività del contratto rispetto ai terzi sia al principio per cui la solidarietà passiva richiede una specifica previsione normativa o negoziale; in presenza della norma speciale, il terzo subappaltatore può agire anche verso le imprese riunite o consorziate.
- La società consortile costituita in forma di società di capitali, di regola, resta soggetta ai principi inderogabili del tipo societario prescelto; tuttavia, nelle ipotesi espressamente previste dalla normativa speciale sugli appalti pubblici, la responsabilità dei consorziati può essere affermata in deroga.
- Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione dell'art. 101 c.p.c. non è ammissibile quando la questione decisa dal giudice di merito era già compresa nel thema decidendum e il giudice si è limitato a qualificare giuridicamente i fatti dedotti e contestati dalle parti.
- La responsabilità solidale dei concorrenti in ATI o dei consorziati non presuppone necessariamente la spendita del nome del singolo consorziato, essendo sufficiente, nel quadro della disciplina speciale degli appalti pubblici, che l'obbligazione sia stata assunta nell'ambito della partecipazione associata prevista dalla legge.
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