Cassazione Civile, Ordinanza n. 02990/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La pronuncia non decide il merito della controversia lavoristica originaria, ma un procedimento di correzione di errore materiale relativo alla sentenza di cassazione n. 22526/2021. In particolare, era stata segnalata un'erronea indicazione, nel testo della sentenza, delle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero: la sentenza riportava che il P.G. aveva concluso per il rigetto del ricorso, mentre dalla requisitoria scritta risultava che aveva concluso per l'accoglimento del terzo motivo e, per quanto di ragione, del settimo motivo limitatamente a una delle ricorrenti, con rigetto dei restanti motivi. I ricorrenti avevano anche prospettato, con memoria, ulteriori questioni sulla tardività del controricorso e sull'asserita erroneità della precedente sentenza, ma la Corte le ha ritenute non esaminabili perché estranee al procedimento di correzione materiale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione dell'errore materiale e ha disposto la rettifica della sentenza n. 22526/2021, sostituendo il passaggio errato sulle conclusioni del Pubblico Ministero con il testo corretto corrispondente alla requisitoria effettivamente depositata. La Corte ha inoltre affermato che nel procedimento di correzione ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non sono liquidabili spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa. Non vi è stata una decisione sul merito della controversia originaria, già definita con la sentenza corretta nel testo solo sotto il profilo materiale.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
È il rimedio esperibile per la correzione di errori materiali o di fatto contenuti nella sentenza di cassazione, quando l'errore sia un evidente lapsus calami e non incida sulla sostanza della decisione.
art. 287 c.p.c.
Richiamato in coordinamento con l'art. 391-bis c.p.c. quale base normativa del procedimento di correzione degli errori materiali.
art. 380-bis 1 c.p.c.
La Corte precisa che le questioni introdotte con memoria in tale forma non erano esaminabili nel procedimento di correzione materiale, perché estranee al relativo oggetto.
art. 380-bis c.p.c.
Norma richiamata nel quadro procedurale della fissazione dell'adunanza camerale per la correzione dell'errore materiale.
art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016 n. 168
Richiamato come fonte della disciplina processuale camerale applicata al procedimento.
L. 25 ottobre 2016 n. 197
Legge di conversione del d.l. n. 168/2016, richiamata per la disciplina del rito applicato.
Cass. n. 12184/2020
Richiamata per affermare che nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa statuizione sulle spese processuali.
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. il giudice può intervenire solo per rettificare errori evidenti di scrittura o di rappresentazione del contenuto della decisione, senza incidere sul suo contenuto sostanziale.
- Le questioni che investono la correttezza della decisione nel merito o la ritualità degli atti del giudizio non possono essere introdotte né esaminate nel procedimento di correzione materiale, perché ne eccedono l'oggetto.
- Quando l'errore riguarda la trascrizione delle conclusioni del Pubblico Ministero o altro dato meramente testuale, la correzione è ammissibile se il testo corretto emerge con immediatezza dagli atti e non comporta rivalutazione del decisum.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non si provvede alla liquidazione delle spese, poiché esso ha natura meramente amministrativa e non implica una soccombenza in senso proprio.
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