Cassazione Civile, Ordinanza n. 13269/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il rimborso di crediti IVA per gli anni d’imposta 1991 e 1992. La società aveva presentato istanza di rimborso di importi indicati come crediti d’imposta IVA; l’Amministrazione aveva dapprima sospeso la pratica in presenza di avvisi di rettifica, poi definiti dalla contribuente mediante condono ex art. 16 della l. n. 289/2002. Dopo una precedente cassazione con rinvio, il giudice di merito aveva riconosciuto il diritto al rimborso ritenendo che i crediti richiesti non fossero mai stati oggetto di contestazione e fossero estranei alla lite definita con il condono, oltre a riconoscere anche gli interessi moratori e anatocistici. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell’art. 16, comma 5, l. n. 289/2002, sostenendo che gli avvisi di rettifica avevano rideterminato l’IVA da credito a debito e che il condono avrebbe inciso anche sul diritto al rimborso; (2) violazione dell’art. 115 c.p.c., contestando l’assunto che l’Amministrazione non avesse contestato i crediti e avesse solo sospeso il rimborso; (3) violazione dell’art. 56 d.lgs. n. 546/1992, per asserita mancata riproposizione della domanda sugli interessi anatocistici in appello; (4) violazione dell’art. 37, comma 50, d.l. n. 223/2006, per l’erroneo riconoscimento degli interessi anatocistici sui rimborsi IVA.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ha rigettato il terzo motivo e ha accolto il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti dell’accoglimento e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda della società limitatamente agli interessi anatocistici. La decisione di merito sul diritto al rimborso del capitale non è stata travolta, mentre è stata esclusa la debenza degli interessi anatocistici perché la domanda era stata proposta dopo l’entrata in vigore della disciplina che ne esclude il riconoscimento per i rimborsi IVA.
Norme richiamate
La definizione delle liti fiscali pendenti chiude il contenzioso, ma non produce di per sé un effetto abdicativo su crediti d’imposta non contestati e non incide sulle dichiarazioni IVA in assenza di specifica previsione.
La censura è inammissibile quando contrasta con un accertamento di fatto del giudice di rinvio sorretto da motivazione coerente con il principio di diritto già fissato in cassazione.
La domanda sugli interessi, richiamata come "interessi di legge" nelle conclusioni d’appello, è stata ritenuta ritualmente riproposta; la doglianza dell’Agenzia è stata respinta.
art. 37, comma 50, d.l. n. 223/2006
Per i rimborsi IVA, dalla sua entrata in vigore non sono dovuti gli interessi anatocistici sulle somme dovute per ritardato rimborso; la norma ha portata innovativa e non meramente interpretativa.
Continua ad applicarsi ai rimborsi IVA solo per il periodo anteriore all’entrata in vigore della disciplina del 2006; dopo tale data l’anatocismo è escluso.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito dopo la cassazione parziale.
art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972
Richiamato come base legale degli interessi corrispettivi sui rimborsi IVA, distinta dalla questione degli interessi anatocistici.
Massime di principio
- La definizione agevolata delle liti fiscali ex art. 16 l. n. 289/2002 non comporta automaticamente la rinuncia a crediti IVA chiesti a rimborso, quando tali crediti non siano stati oggetto della contestazione definita e non vi sia una chiara manifestazione di volontà abdicativa.
- In cassazione sono inammissibili le censure che, sotto forma di violazione di legge o di vizio processuale, mirano in realtà a rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dal giudice di rinvio in conformità al principio di diritto enunciato nel precedente giudizio di legittimità.
- Per i rimborsi IVA gli interessi anatocistici non sono dovuti per le domande introdotte dopo l’entrata in vigore dell’art. 37, comma 50, d.l. n. 223/2006; la norma ha effetto innovativo e segna il discrimine temporale per l’applicabilità dell’art. 1283 c.c.
- Quando la causa è matura in fatto, la Corte di cassazione può cassare parzialmente la sentenza e decidere direttamente nel merito sulla sola domanda colpita dal motivo accolto.
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