Cassazione Civile, Ordinanza n. 13141/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (mutuatari)
La controversia
La controversia nasce da un finanziamento concesso a due privati. In primo grado e poi in appello era stata riconosciuta la debenza, in favore dei mutuatari, di una somma di euro 3.970,70 quale restituzione di interessi ritenuti non dovuti perché usurari. Il giudice di merito aveva ritenuto che, per verificare il superamento del tasso soglia, dovessero essere considerati unitariamente gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori, richiamando l'idea che interessi, commissioni, remunerazioni e spese vadano confrontati complessivamente con la soglia antiusura e che occorra guardare alla soluzione più sfavorevole per il cliente. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 2 L. n. 108/1996, sostenendo che il Tribunale avesse errato nel ricomprendere gli interessi di mora nel TEG, nonostante le istruzioni della Banca d'Italia li escludano dal computo; (2) ulteriore violazione delle stesse norme, deducendo che il giudice di merito avesse illegittimamente sommato interessi corrispettivi e moratori, benché siano eterogenei per natura e funzione.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha chiarito che la censura muoveva da un presupposto non corretto: il giudice di merito non aveva necessariamente sommato in modo improprio interessi corrispettivi e moratori in un'unica voce, ma aveva accertato che il tasso di mora pattuito, preso autonomamente, era pari al doppio del tasso corrispettivo e superava il tasso soglia vigente nel periodo. La Corte ha inoltre ribadito, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la netta diversità di causa e funzione tra interessi corrispettivi e moratori. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della banca alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 644 c.p.
Richiamato come norma incriminatrice dell'usura e parametro per verificare il superamento del tasso soglia anche nei rapporti di finanziamento.
art. 2 L. 7 marzo 1996, n. 108
Richiamato come base normativa per la determinazione del tasso soglia e per il confronto con gli interessi pattuiti.
art. 1224 c.c.
Richiamato per qualificare gli interessi moratori come misura del danno da inadempimento dell'obbligazione pecuniaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la dichiarazione dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- Ai fini della verifica dell'usurarietà di un finanziamento, gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori non possono essere automaticamente confusi in un'unica voce, perché hanno causa e funzione diverse.
- Gli interessi corrispettivi remunerano il godimento del denaro; gli interessi moratori assolvono invece funzione risarcitoria del danno da ritardo o inadempimento dell'obbligazione pecuniaria.
- La valutazione dell'eventuale superamento del tasso soglia può essere compiuta anche avendo riguardo al solo tasso di mora, se il giudice di merito accerta che esso, autonomamente considerato, eccede la soglia vigente.
- In sede di legittimità non è utile censurare la decisione assumendo una sommatoria che il giudice di merito, in concreto, non ha necessariamente compiuto, se dalla motivazione emerge invece un autonomo raffronto del tasso moratorio con il tasso soglia.
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