Cassazione Civile, Ordinanza n. 13139/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per somme dovute in relazione a un finanziamento e a due rapporti di conto corrente, oltre a una fideiussione prestata a favore di terzi. Gli opponenti contestavano, tra l'altro, l'applicazione di interessi usurari o ultralegali, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la validità di alcune fideiussioni, la sussistenza della causa del mutuo fondiario e chiedevano anche restituzioni e risarcimento danni. In appello la Corte territoriale aveva accolto solo in parte, rideterminando il saldo dei due conti correnti sulla base di una consulenza tecnica, ma senza estendere l'analisi all'intera durata dei rapporti per la mancanza degli estratti conto anteriori al giugno 2000. Con il ricorso per cassazione gli opponenti deducevano in sostanza: insufficienza probatoria del solo saldaconto in sede monitoria; violazione delle regole sull'onere della prova e sulla produzione integrale degli estratti conto; omesso esame e erronea valutazione delle prove; illegittimità della capitalizzazione degli interessi e irrilevanza della mancata contestazione dei saldi iniziali; genericità della decisione di merito sul tema della sanatoria della capitalizzazione ex d.lgs. 342/1999.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili per difetto di interesse le doglianze relative alla sola fase monitoria, perché attinenti alla legittimità del decreto ingiuntivo e non alla valutazione di merito svolta nel giudizio di opposizione. Ha poi respinto le censure sulla ricostruzione dei rapporti di conto corrente, affermando che, in presenza di domande contrapposte di banca e correntisti e di estratti conto mancanti per il periodo iniziale, ciascuna parte resta onerata della prova delle proprie pretese; nel caso concreto gli estratti anteriori al giugno 2000 non erano stati prodotti da nessuna delle parti, ma risultava pacifico che al 30.6.2000 i conti fossero già attivi, sicché l'eventuale applicazione del saldo zero non avrebbe potuto avvantaggiare i ricorrenti. La Corte ha inoltre osservato che, mancando prova di addebiti passivi nel periodo non documentato, le questioni su capitalizzazione e tassi ultralegali erano in concreto irrilevanti. Condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili è idoneo a fondare la richiesta di decreto ingiuntivo; il tema della sufficienza documentale in sede monitoria, però, non incide di per sé sulla decisione resa all'esito dell'opposizione.
l'onere di provare il credito o l'indebito grava sulla parte che agisce in giudizio per la relativa pretesa; nelle controversie bancarie con domanda contrapposta ciascuna parte deve assolvere il proprio onere probatorio.
non può essere utilmente invocato per censurare la valutazione del materiale probatorio quando la decisione di merito si fonda sulla distribuzione dell'onere della prova e su dati pacifici non contestati.
la doglianza sulla valutazione delle prove non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito, ove la corte abbia applicato correttamente le regole sul riparto dell'onere probatorio.
richiamato dai ricorrenti a sostegno della necessità di una ricostruzione completa del rapporto bancario tramite documentazione contabile.
richiamato dai ricorrenti in relazione all'efficacia degli estratti conto e alla contestazione dei movimenti bancari.
richiamato dai ricorrenti in relazione alla ricostruzione del saldo e della posizione debitoria/creditoria nel rapporto di conto.
richiamato sul tema della capitalizzazione degli interessi e della sua disciplina transitoria; la Corte ha rilevato che, nel caso concreto, la questione non era decisiva per difetto di prova sul periodo anteriore al 30 giugno 2000.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
a seguito del rigetto del ricorso, è stato posto a carico dei ricorrenti l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
richiamato in connessione al procedimento monitorio disciplinato dall'art. 50 TUB.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve decidere sulla pretesa sostanziale dedotta e non soltanto verificare i presupposti formali dell'emissione del decreto; pertanto, le censure relative alla sola fase monitoria sono inammissibili se non incidono sull'esito della cognizione piena.
- Nelle controversie di conto corrente bancario, quando la banca agisce per il saldo passivo e il correntista propone domanda riconvenzionale di nullità di clausole e ripetizione dell'indebito, ciascuna parte è onerata della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa.
- Se mancano gli estratti conto relativi al periodo iniziale del rapporto, la ricostruzione del saldo può essere fatta solo sulla base delle prove disponibili e dei fatti pacifici; non è consentito affermare automaticamente il saldo zero in modo pregiudizievole per la parte che non abbia assolto il proprio onere probatorio.
- La contestazione della capitalizzazione degli interessi o di tassi ultralegali è decisiva solo se gli addebiti contestati risultino effettivamente incidenti sul periodo del rapporto oggetto di prova; in mancanza di prova di addebiti passivi nel segmento temporale non documentato, la censura può risultare priva di concreta incidenza.
- La produzione incompleta degli estratti conto non comporta, di per sé, l'accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito: chi agisce deve comunque dimostrare, con la documentazione disponibile o con altri elementi certi, l'esistenza e l'entità degli addebiti illegittimi.
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