Cassazione Civile, Ordinanza n. 13140/2023 del 15/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente e da operazioni di anticipazione su ricevute bancarie e vaglia cambiari affidati alla banca per l'incasso. La società cliente agì chiedendo la restituzione di somme che assumeva indebitamente trattenute dalla banca in forza di compensazioni operate su incassi affidatile in riscossione, nonché la ripetizione di ulteriori importi addebitati in conto corrente per interessi ultralegali, anatocismo, valute e commissione di massimo scoperto. In primo grado fu rigettata la domanda relativa alla ritenuta indebita compensazione, mentre fu accolta quella relativa agli addebiti di conto. In appello la banca contestò sia la ricostruzione del rapporto sia la sussistenza del patto di compensazione e l'ammontare del saldo; la società propose appello incidentale. In cassazione la banca dedusse: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancato rilievo del fatto non contestato relativo all'esistenza del patto di compensazione; 2) omesso esame di fatti decisivi e travisamento della prova quanto alla documentazione che, a suo dire, dimostrava la clausola di compensazione e il credito da compensare; 3) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e 2697 c.c. perché il giudice avrebbe attribuito alla cliente interessi attivi non domandati e avrebbe errato nel ritenere pagato il credito della banca; 4) violazione dell'art. 2033 c.c. e della disciplina del concordato preventivo per aver sommato in modo erroneo importi solo in parte soddisfatti in sede concorsuale. La società resistette e propose ricorso incidentale condizionato sostenendo, tra l'altro, la tardività della compensazione eccepita dalla banca.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ha accolto il terzo motivo nei limiti della motivazione e il quarto motivo, ha rigettato il ricorso incidentale condizionato, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di appello dell'Aquila in diversa composizione anche per le spese. La Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura sulla non contestazione del patto di compensazione per difetto di specificità e autosufficienza; ha invece ritenuto fondato il rilievo sulla errata ricostruzione contabile del saldo e sul modo in cui la Corte territoriale aveva sommato importi non correttamente verificati, osservando che occorreva accertare se e in quale misura il credito della banca fosse stato effettivamente pagato in sede concorsuale. È stata però confermata la ratio decidendi della sentenza d'appello secondo cui, anche all'esito del ricalcolo, non risultava un saldo attivo a favore della banca da porre in compensazione.
Norme richiamate
La non contestazione rileva solo se il fatto sia stato allegato in modo specifico e la parte ricorrente indichi puntualmente in cassazione gli atti e le condotte processuali rilevanti; la censura non può risolversi in una critica generica alla valutazione del materiale probatorio.
La decisione richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma esclude la violazione quando la domanda di ripetizione dell'indebito comporta la ricostruzione complessiva del rapporto e include gli effetti del ricalcolo dei saldi.
La parte che contesta il saldo e l'eventuale credito da compensare deve rispettare l'onere di allegazione e di prova; la ricostruzione contabile non può essere censurata in modo apodittico senza trascrivere o sintetizzare la base documentale rilevante.
La ripetizione dell'indebito impone di accertare con precisione se e quanto sia stato effettivamente pagato, non potendosi sommare importi in modo incompatibile con la reale situazione contabile e concorsuale.
La Corte riqualifica la censura formalmente proposta come vizio motivazionale/errore di percezione quando il contenuto effettivo attiene al travisamento della prova; il controllo di legittimità non consente di rimettere in discussione la pura valutazione delle prove.
Sono stati ritenuti producibili in cassazione i documenti destinati a contrastare l'eccezione sulla legittimazione processuale del controricorrente, in quanto inerenti all'ammissibilità del controricorso.
È richiamato il testo previgente per escludere che, nel giudizio instaurato prima del 1° marzo 2006, la tardiva costituzione del convenuto comportasse automaticamente la preclusione a difese ancora esercitabili nel termine previsto.
La clausola di compensazione nelle anticipazioni su ricevute bancarie può conservare efficacia anche rispetto alla procedura concorsuale, quando ne ricorrano i presupposti, con conseguente irrilevanza della sola anteriorità del credito e posteriorità del debito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la deduzione della violazione del principio di non contestazione richiede specifica indicazione degli atti processuali e delle allegazioni da cui risulterebbe la mancata contestazione; in difetto la censura è inammissibile.
- Quando la domanda di ripetizione dell'indebito investe l'intero rapporto di conto corrente, il giudice può procedere a una ricostruzione complessiva del dare-avere, comprensiva anche degli effetti sui saldi derivanti dal ricalcolo degli interessi e degli addebiti illegittimi.
- Il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se il giudice di merito abbia percepito in modo oggettivamente errato il contenuto della prova, non quando ci si limiti a contestarne la valutazione; occorre inoltre indicare la decisività dell'errore.
- In tema di anticipazione su ricevute bancarie con patto di compensazione, la verificabilità della compensazione dipende dalla specifica clausola contrattuale e dall'effettiva esistenza del credito da portare in compensazione; non è sufficiente una ricostruzione contabile apodittica.
- Nel giudizio di ripetizione di somme in ambito concorsuale, il pagamento solo parziale del credito non può essere ignorato: la somma da restituire va determinata tenendo conto di quanto effettivamente soddisfatto e di quanto rimasto insoluto, evitando duplicazioni o indebite sommatorie.
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