Cassazione Civile, Ordinanza n. 13143/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia riguarda rapporti di conto corrente bancario intercorsi tra una banca e una società poi fallita. Il fallimento aveva ottenuto in appello la condanna della banca alla restituzione di somme asseritamente indebitamente percepite a titolo di interessi anatocistici, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e poste analoghe. La Corte d'appello aveva ritenuto che, ai fini della prova dell'indebito, non fosse necessaria la produzione integrale del contratto di conto corrente e che la dimostrazione potesse essere fornita anche con produzione parziale degli estratti conto, integrata, se del caso, da altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio o da consulenza contabile che ricostruisse il rapporto a partire dal primo estratto disponibile. La banca ha proposto cinque motivi di ricorso per cassazione: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 24 Cost., lamentando motivazione apparente e petizione di principio sull'irrilevanza della mancata produzione del contratto e sulla sufficienza degli estratti conto parziali; con il secondo, subordinato, ha contestato il capo sulle spese; con i restanti tre, anch'essi subordinati, ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, relativi all'asserita irrilevanza della mancata produzione del contratto, alla qualificazione del conto come affidato e all'attendibilità della CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata, pur richiamando un precedente non perfettamente coincidente nel testo riprodotto, esprimeva con chiarezza il principio per cui, nella ripetizione di indebito su conto corrente, il correntista deve provare i pagamenti eseguiti e la mancanza di causa debendi, ma non è indispensabile la produzione del contratto, né è dirimente la produzione solo parziale degli estratti conto, potendo le lacune essere colmate aliunde e anche mediante CTU. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo, dipendente dall'accoglimento del primo. Ha dichiarato inammissibili i motivi terzo, quarto e quinto perché formulati impropriamente come omesso esame di fatti decisivi, ma in realtà diretti a contestare apprezzamenti di merito e valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione. La banca è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla solo se manca la motivazione; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente e non apparente.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa, ma la Corte ha escluso che la motivazione della sentenza impugnata lo violasse.
art. 111 Cost.
L'obbligo motivazionale è assolto quando la sentenza espone le ragioni di fatto e di diritto del convincimento del giudice.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro utilizzato per censurare la pretesa nullità per motivazione apparente, ma la censura è stata respinta.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per i motivi subordinati; la Corte ha rilevato che non vi erano fatti decisivi omessi, ma censure di merito.
art. 380-bis1 c.p.c.
Richiamato per il rito camerale e le memorie delle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nell'azione di ripetizione di indebito derivante da rapporti di conto corrente, il correntista che agisce in giudizio deve provare l'avvenuto pagamento e l'assenza di una valida causa debendi; tuttavia, la prova non è rigidamente ancorata alla produzione integrale del contratto se il rapporto può essere ricostruito con altri elementi istruttori.
- La produzione solo parziale degli estratti conto non preclude di per sé l'accoglimento della domanda, potendo le lacune documentali essere colmate con altri mezzi di prova acquisiti anche d'ufficio e, se necessario, mediante consulenza tecnica contabile.
- La motivazione non è apparente quando, pur concisa o fondata su un richiamo giurisprudenziale non trascritto alla lettera, consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito e la regola applicata al caso concreto.
- Le censure che, sotto l'apparente veste del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, mirano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito o delle prove sono inammissibili in cassazione.
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