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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13142/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia riguarda rapporti di conto corrente e apertura di credito nei quali la parte cliente e i fideiussori chiedevano di accertare l’illegittimità di interessi anatocistici, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e altre pattuizioni applicate dalla banca, nonché l’usurarietà degli interessi moratori relativi all’apertura di credito. La Corte d’appello aveva rigettato le domande perché i contratti non erano stati prodotti in giudizio, con conseguente difetto di prova, e perché, per verificare l’usurarietà dei moratori, sarebbe stato necessario accertare in concreto l’inadempimento dell’affidataria. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 117 TUB, 1284 e 2697 c.c., sostenendo che l’onere di produrre i contratti e provare la legittimità degli addebiti gravasse sulla banca, non sui clienti; 2) erronea mancata ammissione di una CTU; 3) violazione degli artt. 1344 e 1815 c.c. e dell’art. 644 c.p., lamentando che la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare la validità della clausola di contenimento e avrebbe negato l’usurarietà dei moratori in modo non corretto; 4) violazione dell’art. 92 c.p.c. per la condanna alle spese, invocando la compensazione per l’oscillazione giurisprudenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nell’azione di ripetizione dell’indebito fondata sulla nullità di clausole contrattuali, grava sul cliente l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti, mediante produzione del contratto o di altri idonei mezzi di prova, senza poter trasferire tale onere sulla banca per il solo richiamo alla vicinanza della prova. Di conseguenza ha dichiarato assorbito il secondo motivo sulla CTU. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, osservando che la Corte d’appello non aveva affermato la validità della clausola di contenimento e aveva deciso il tema dell’usurarietà dei moratori sulla base della necessità di una verifica concreta in presenza di inadempimento. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, perché il governo delle spese processuali rientra nell’apprezzamento discrezionale del giudice di merito ed è censurabile solo in casi non ricorrenti. È stato quindi assorbito il ricorso incidentale condizionato della banca. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti principali, con previsione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 117 TUB

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la ripartizione dell’onere probatorio nei rapporti bancari; la Corte non ne ricava una regola che sposti sulla banca l’onere di provare l’assenza di nullità delle clausole, ribadendo invece l’onere del cliente di provare il titolo dell’indebito.

  • art. 1284 c.c.

    Invocato per contestare gli interessi ultralegali; la Corte non affronta il merito della censura perché la ritiene infondata o inammissibile in ragione del difetto di prova e di specificità.

  • art. 2697 c.c.

    È la norma cardine applicata per affermare che chi agisce per la ripetizione di somme indebitamente versate deve provare l’inesistenza della causa giustificativa del pagamento, producendo il contratto o altri mezzi di prova idonei.

  • art. 1344 c.c.

    Richiamato con riferimento alla dedotta invalidità della clausola di contenimento; la Corte dichiara la censura inammissibile per difetto di specificità, senza esaminare il merito della asserita violazione.

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di usurarietà degli interessi; la Corte non entra nel merito della nullità della pattuizione, reputando la censura non specifica rispetto alla decisione impugnata.

  • art. 644 c.p.

    Evocato come parametro per la verifica dell’usurarietà degli interessi moratori; la Corte non lo applica nel merito perché la doglianza è ritenuta inammissibile.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per contestare la regolazione delle spese; la Corte ribadisce che il governo delle spese è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile nei termini prospettati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione dell’indebito fondato sulla nullità di clausole contrattuali, l’attore deve provare non solo l’avvenuto pagamento, ma anche l’inesistenza della causa giustificativa, mediante produzione del contratto o di altri mezzi di prova idonei a dimostrare il titolo dell’indebito.
  • Il principio di vicinanza della prova non consente, di regola, di spostare sulla banca l’onere di produrre il contratto quando il cliente agisce per la restituzione di somme pagate in esecuzione di clausole che assume nulle, poiché ciascuna parte ha normalmente disponibilità del documento sottoscritto.
  • La censura di cassazione deve essere specifica e riferita puntualmente alla ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile se attacca una statuizione che il giudice di merito non ha in realtà adottato o se investe un tema diverso da quello effettivamente deciso.
  • La valutazione sulla compensazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo in ipotesi particolari non ricorrenti nella specie.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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