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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13138/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’ammissione allo stato passivo, in collocazione privilegiata, di un credito assistito da pegno su titoli obbligazionari. Il giudice di merito ha ritenuto non revocabile la garanzia, perché la stessa sarebbe stata in realtà costituita con un contratto originario risalente al 2009, qualificabile come pegno rotativo, e quindi anteriore di oltre cinque anni rispetto all’ammissione al concordato preventivo della debitrice. Il fallimento ha impugnato tale decisione deducendo, anzitutto, l’omesso esame di fatti decisivi: secondo la sua prospettazione, il primo contratto del 2009 non conteneva alcun vero patto di rotatività sui titoli, ma solo una clausola di trasferimento della garanzia sulle somme incassate in caso di rimborso dei titoli; il successivo atto del 2014 costituiva invece una nuova e diversa garanzia, soggetta a revocatoria fallimentare. In via subordinata, il fallimento ha censurato il mancato esame della domanda di revoca ordinaria incidentale ex art. 2901 c.c. e la mancata considerazione della nullità o inopponibilità dei contratti di pegno per asserita indeterminatezza del credito garantito, in violazione del requisito di determinatezza richiesto per il pegno. Ha inoltre dedotto violazione delle norme sull’interpretazione contrattuale, sostenendo che i testi negoziali escludevano il patto di rotatività e che il tribunale aveva attribuito ai documenti un significato non conforme al loro tenore letterale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il tribunale avesse omesso di esaminare un fatto decisivo: non era stato accertato se il contratto del 2009 contenesse un vero patto espresso di sostituzione dell’oggetto del pegno, idoneo a far ritenere che la garanzia originaria si estendesse automaticamente ai titoli sostitutivi. La Corte ha ribadito che il pegno rotativo esiste solo se, nel contratto costitutivo della garanzia, redatto per iscritto e con data certa, le parti prevedono espressamente la possibilità di sostituzione dei beni pignorati con mantenimento del vincolo originario. Poiché il giudice di merito non aveva svolto tale verifica sul contenuto delle clausole richiamate, la decisione è stata cassata con rinvio per nuovo esame al tribunale in diversa composizione, che dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il controllo di legittimità è stato sollecitato per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stata dedotta violazione di legge per errata applicazione delle norme sulla revocatoria e sull’interpretazione del contratto.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Le norme sull’interpretazione dei contratti impongono di accertare il reale significato delle clausole negoziali prima di qualificare la garanzia come pegno rotativo.

  • art. 66 l.fall.

    Richiamato come base della revocatoria fallimentare/inefficacia degli atti pregiudizievoli verso la massa.

  • art. 67 l.fall.

    Richiamato quale norma che disciplina la revocatoria fallimentare degli atti di garanzia compiuti nel periodo sospetto.

  • art. 95 l.fall.

    Citato nel motivo relativo alla mancata pronuncia sull’azione revocatoria incidentale nel procedimento di verifica del passivo.

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato per sostenere l’inefficacia del pegno anche a titolo di revocatoria ordinaria, in via alternativa o incidentale.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha considerato la censura relativa all’omessa pronuncia sulla domanda o eccezione proposta dal fallimento.

  • art. 2787, comma 3, c.c.

    Richiamato per la necessità di determinatezza del credito garantito dal pegno, a pena di nullità o inopponibilità.

Massime di principio

  • Il pegno rotativo non si presume: esso richiede una previsione espressa nel contratto costitutivo della garanzia, risultante da atto scritto con data certa, che consenta la sostituzione dei beni originariamente pignorati mantenendo il vincolo reale.
  • Quando si contesta la revocabilità di una garanzia pignoratizia, il giudice deve accertare in concreto se si tratti di un’unica garanzia originaria con mera sostituzione dei beni oppure di una nuova garanzia costituita in epoca successiva; tale accertamento non può essere eluso mediante una qualificazione astratta dei rapporti.
  • L’omesso esame del contenuto effettivo delle clausole contrattuali, se decisivo per stabilire la natura originaria o novativa della garanzia, integra vizio denunciabile in cassazione.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, le questioni di revocatoria e di inefficacia della garanzia devono essere esaminate se ritualmente dedotte; la mancata pronuncia su una domanda o eccezione alternativa può determinare cassazione della decisione.
  • La garanzia pignoratizia deve rispettare il requisito di determinatezza del credito garantito; la riferibilità generica a obbligazioni presenti e future può porre problemi di validità o di opponibilità ai creditori concorsuali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoTransazioneImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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