Cassazione Civile, Ordinanza n. 03822/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da due distinti decreti ingiuntivi ottenuti da un avvocato per il pagamento dei compensi relativi a difese svolte in un procedimento penale e in un giudizio civile di revocatoria. La cliente propose opposizione e, in via riconvenzionale, domandò la risoluzione dei contratti di patrocinio e il risarcimento dei danni per inadempimento professionale. I giudici di merito ritennero non dovuti i compensi e accolsero la domanda risarcitoria, ritenendo che il legale avesse omesso attività difensive ritenute doverose: mancata richiesta di sequestro conservativo, mancata allegazione adeguata dei danni nel processo penale, mancata impugnazione della condanna generica, mancata iscrizione di ipoteca giudiziale e promozione di un'azione revocatoria ritenuta inutile rispetto al risultato utile perseguito. In cassazione il professionista propose sei motivi: 1) violazione del contraddittorio per mancata partecipazione di un litisconsorte; 2) errata ricostruzione del contenuto del mandato e dell'incarico ricevuto; 3) omesso esame di circostanze sulla prosecuzione delle difese e sulla sopravvenuta assistenza di altro difensore; 4) erronea imputazione causale della transazione conclusa dagli altri danneggiati; 5) errata quantificazione del danno e violazione dell'onere della prova; 6) ultrapetizione per avere la corte territoriale valorizzato l'inutilità economica dell'azione revocatoria. La resistente propose inoltre ricorso incidentale sul frazionamento del credito professionale in distinti giudizi monitori, ma tale ricorso restò assorbito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché nel giudizio di responsabilità professionale dell'avvocato sono parti necessarie solo il professionista e il cliente, non anche le altre parti del processo in cui l'avvocato aveva operato. Ha dichiarato inammissibili o comunque infondati i motivi dal secondo al sesto, perché in larga parte diretti a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito, non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., peraltro ostacolato dalla doppia conforme; inoltre le doglianze erano carenti di specificità e tendevano a rivalutare il materiale istruttorio. Nel merito la Corte ha riaffermato che l'avvocato deve usare la diligenza qualificata dell'art. 1176, comma 2, c.c., e risponde per inadempimento quando la sua condotta abbia impedito, con valutazione probabilistica ex ante, il conseguimento del risultato utile per il cliente. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito sulla responsabilità del professionista per la mancata adozione di strumenti difensivi idonei a tutelare il credito risarcitorio della cliente e sulla conseguente quantificazione del danno. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
citato per la trattazione in camera di consiglio nel rito applicabile ratione temporis
citato per la trattazione camerale del ricorso
esclude l'integrazione del contraddittorio quando la parte non intimata è comunque decaduta dalla facoltà di proporre impugnazione in cause scindibili
non consente la produzione in cassazione di documenti diretti a provare la fondatezza dei motivi di ricorso quando non ammissibili
la sentenza penale di assoluzione non fa stato nel giudizio civile nei casi indicati e, nel caso concreto, non era opponibile alla parte civile non costituita in quel processo
richiamato solo quanto al capo d'imputazione penale di infedele patrocinio
art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.
la Corte ribadisce che la verifica di specificità e autosufficienza va compiuta per ciascun motivo e che la carenza di uno solo non comporta l'inammissibilità dell'intero ricorso
invocato per la doppia conforme, che preclude il sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando l'appello conferma la decisione di primo grado sulle stesse ragioni di fatto
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
limita il sindacato di legittimità ai soli omessi esami di fatti storici decisivi, non alla rivalutazione del merito
la sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti
non è violata per il solo dissenso sulla valutazione del materiale istruttorio, che appartiene al merito
la violazione si configura solo se l'onere della prova è stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesta l'apprezzamento delle prove
l'avvocato deve usare la diligenza qualificata richiesta dalla natura professionale dell'attività svolta
richiamato quale norma sulla responsabilità contrattuale per inadempimento del professionista
richiamato nel contesto della ricostruzione del contratto di patrocinio
richiamato nel contesto dell'autonomia contrattuale e della delimitazione dell'incarico
richiamato nel contesto dei requisiti del contratto
richiamato nel contesto della formazione del contratto
richiamati per l'interpretazione del contenuto del mandato professionale
richiamato come norma sul contratto d'opera intellettuale
richiamato come norma sull'esecuzione personale della prestazione professionale
richiamato per il limite della responsabilità nelle prestazioni di particolare difficoltà, non ricorrente o comunque non dirimente nel caso
richiamato in tema di diligenza del mandatario, utilizzato in via analogica rispetto al rapporto professionale
richiamato per affermare la perdita del diritto al compenso quando l'inadempimento del professionista incida sugli interessi del cliente impedendo il risultato utile
richiamato per delimitare il danno risarcibile alle conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento
richiamato tra le norme invocate dal ricorrente sulla quantificazione del danno
richiamato tra le norme invocate sul nesso causale
richiamato tra le norme invocate sul nesso causale
richiamato per definire la costituzione di parte civile e la funzione del mandato difensivo nel processo penale
richiamato per individuare chi è legittimato a esercitare l'azione civile nel processo penale
richiamato tra le facoltà della persona offesa nel processo penale
richiamato con riferimento alla richiesta di sequestro conservativo
richiamato tra le facoltà della persona offesa nel processo penale
richiamato tra le facoltà della persona offesa nel processo penale
richiamato tra le facoltà della persona offesa nel processo penale
richiamato tra le facoltà della persona offesa nel processo penale
richiamato tra le facoltà della persona offesa nel processo penale
richiamato tra le facoltà della persona offesa nel processo penale
richiamato tra le facoltà della persona offesa nel processo penale
richiamato tra le facoltà della persona offesa nel processo penale
richiamato come strumento di iscrizione di ipoteca giudiziale sulla base della sentenza di condanna generica
richiamato con riferimento all'azione revocatoria promossa per il cliente
art. 2 Cost.
richiamato nel ricorso incidentale sul giusto processo e sulla buona fede
art. 111 Cost.
richiamato nel ricorso incidentale sul giusto processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di responsabilità professionale dell'avvocato sono parti necessarie solo il professionista e il cliente; gli altri soggetti dei processi nei quali il difensore ha operato non sono litisconsorti necessari, salva l'eventuale chiamata in causa per comunanza di causa.
- La responsabilità dell'avvocato è contrattuale: il professionista deve usare la diligenza qualificata richiesta dalla natura dell'attività e risponde se l'inosservanza delle regole di perizia e prudenza ha inciso sugli interessi del cliente impedendo, secondo un giudizio probabilistico ex ante, il conseguimento di un risultato utile altrimenti verosimilmente conseguibile.
- Il cliente che agisce per danni contro il proprio avvocato deve provare sia il danno sia il nesso causale tra l'inadeguata attività professionale e il pregiudizio lamentato; non basta allegare il mero errore professionale.
- Le doglianze in cassazione che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirano in realtà a ottenere una diversa valutazione dei fatti e delle prove sono inammissibili, poiché il controllo di legittimità non consente una nuova ricostruzione del merito.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è fortemente limitato e non può essere utilizzato per rimettere in discussione gli accertamenti di fatto condivisi dai giudici di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo nei casi in cui il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o disattenda il principio di libera valutazione in modo giuridicamente scorretto; non basta contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio.
- L'avvocato incaricato della costituzione di parte civile deve attivarsi, secondo la diligenza professionale esigibile, per approntare strumenti processuali idonei a conservare e soddisfare il credito risarcitorio del cliente, come la richiesta di sequestro conservativo, l'allegazione di elementi concreti sul danno, l'impugnazione di decisioni sfavorevoli e, ove opportuno, l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
- L'attività professionale che, secondo una valutazione ex ante, sia inutilmente destinata al fallimento non dà diritto al compenso, e il compimento di atti difensivi inadeguati può comportare anche l'esclusione del corrispettivo.
- Nel giudizio civile di danno il giudice può accertare autonomamente i fatti, senza essere vincolato dall'esito del parallelo procedimento penale quando non ricorrano i presupposti di efficacia di giudicato ex art. 652 c.p.p.
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