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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03736/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di fornitura di prodotti medicali tra una società privata e un'azienda sanitaria locale. La fornitrice aveva aderito a un atto transattivo predisposto nell'ambito di una procedura regionale per il pagamento dei debiti verso i fornitori del servizio sanitario, con rinuncia agli interessi moratori sulle fatture comprese nella procedura. In seguito ha chiesto di dichiarare nullo, o in subordine annullato, o comunque risolto per inadempimento l'accordo transattivo, sostenendo che fosse gravemente iniquo perché imposto dall'ente debitore per ottenere liquidità aggiuntiva a spese del creditore, che mancassero le reciproche concessioni proprie della transazione e che vi fosse un errore sulla portata coercitiva della delibera regionale che avrebbe indotto alla firma. In appello la domanda era stata respinta e, in cassazione, la società subentrata ha dedotto quattro motivi: omessa pronuncia e mancata ammissione di CTU contabile per la quantificazione degli interessi su un numero maggiore di fatture; violazione delle norme sulla nullità delle clausole in materia di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali e della disciplina della transazione, sostenendo che la rinuncia totale agli interessi moratori fosse nulla e che mancasse causa; errata declaratoria di inammissibilità del motivo di annullamento per errore di diritto; erronea ritenuta rinuncia implicita al termine essenziale per l'accettazione del pagamento tardivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte territoriale aveva già esaminato la domanda, correttamente giudicando generica la pretesa relativa ad ulteriori atti transattivi non individuati e inidonei gli elementi prodotti a provare il credito; la CTU contabile avrebbe avuto natura esplorativa. Ha respinto il secondo motivo chiarendo che, nel regime del d.lgs. 231/2002, la clausola che esclude gli interessi di mora non è di per sé incompatibile con una transazione successiva, se il creditore rinuncia liberamente a somme già maturate ed esigibili; tale rinuncia può costituire valida concessione transattiva. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché l'errore dedotto riguardava una questione oggetto della transazione, non un presupposto estraneo alla lite, e comunque tendeva a una rivalutazione del fatto. Ha rigettato il quarto motivo osservando che la rinuncia al termine essenziale può anche essere implicita e desumersi dall'accettazione senza riserve del pagamento tardivo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 D.Lgs. 231/2002

    "nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore"

    La norma vieta gli accordi gravemente iniqui sulle conseguenze del ritardato pagamento; secondo la Corte, non impedisce però la valida rinuncia del creditore agli interessi di mora già maturati ed esigibili in una transazione liberamente accettata.

  • art. 5 D.Lgs. 231/2002

    Consente alle parti, nelle transazioni commerciali, di derogare pattiziamente alla disciplina degli interessi moratori entro i limiti dell'art. 7.

  • art. 1969 c.c.

    L'errore di diritto è rilevante ai fini dell'annullamento della transazione solo se riguarda un presupposto della res controversa estraneo alle questioni oggetto di lite; non se investe la questione composta con l'accordo.

  • art. 1457 c.c.

    La rinuncia all'essenzialità del termine può essere anche implicita e desunta dall'accettazione senza riserve dell'adempimento tardivo.

  • art. 1343 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità per mancanza di causa, ma la Corte ha escluso la nullità dell'accordo transattivo.

  • art. 1344 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere una causa illecita o in frode alla legge, ma non accolto.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la nullità del contratto, ma la Corte ha escluso la nullità della transazione.

  • art. 1965 c.c.

    Richiamato quale norma definitoria della transazione; la Corte ha ritenuto che la rinuncia agli interessi moratori possa integrare una reciproca concessione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la decisione di merito aveva comunque esaminato le domande.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Invocato per vizio motivazionale; la Corte ha ritenuto le censure in parte infondate e in parte volte a una rivalutazione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Invocato per violazione di legge nei motivi relativi a nullità della transazione e regime degli interessi moratori.

  • art. 634 c.p.c.

    Richiamato per evidenziare che un semplice elenco di fatture non equivale alle scritture contabili rilevanti ai fini della prova del credito.

  • art. 110 c.p.c.

    Indicato come base dell'intervento della società subentrata quale successore della cessata società originaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In tema di transazione, l'errore di diritto è rilevante ai fini dell'annullamento solo se concerne un presupposto esterno alla res controversa e non una questione che le parti hanno inteso comporre con l'accordo.
  • La clausola che esclude o rinuncia agli interessi moratori nelle transazioni commerciali non è automaticamente nulla se interviene in una successiva e libera composizione del rapporto, quando il creditore rinunci consapevolmente a crediti già maturati ed esigibili.
  • La valutazione di grave iniquità ex d.lgs. 231/2002 richiede di verificare se l'accordo sia stato imposto per procurare liquidità aggiuntiva al debitore a spese del creditore; se invece il creditore poteva liberamente aderire o agire giudizialmente, la nullità non ricorre.
  • La prova del credito e della sua quantificazione non può essere supplita da iniziative esplorative del giudice o da una CTU contabile quando la parte non abbia offerto elementi idonei a fondare la pretesa.
  • La rinuncia all'essenzialità del termine può risultare anche da comportamenti concludenti, come l'accettazione del pagamento tardivo senza riserve, ed è incompatibile con la successiva pretesa di risoluzione di diritto.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàAnnullabilitàRisoluzione del contrattoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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