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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03731/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di alcuni eredi che avevano accettato l'eredità con beneficio d'inventario, di una cartella di pagamento e del relativo estratto di ruolo per IVA 1995. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dei contribuenti, ritenendo che, poiché l'attivo ereditario era stato assorbito dal passivo fallimentare e dalle spese della procedura concorsuale, essi non potessero essere ulteriormente considerati debitori verso l'Erario. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione/falsa applicazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, deducendo che la CTR aveva deciso il merito nonostante l'atto impugnato fosse un estratto di ruolo non autonomamente impugnabile; (2) violazione/falsa applicazione dell'art. 27 d.lgs. 546/1992, motivo che è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo fondata la doglianza sulla non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo nei casi non rientranti nelle ipotesi introdotte dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo dei contribuenti. Il secondo motivo è stato assorbito. Le spese dell'intero processo sono state compensate in considerazione delle novità normative e giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    È stato richiamato per censurare l'errore della CTR che aveva deciso il merito pur in presenza di un atto non autonomamente impugnabile.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973

    "L'estratto di ruolo non e' impugnabile"

    La norma, come novellata, disciplina in modo tassativo i soli casi in cui il ruolo e la cartella invalidamente notificata possono essere direttamente impugnati; fuori da tali ipotesi l'estratto di ruolo non è impugnabile. La disposizione si applica anche ai processi pendenti.

  • art. 3-bis d.l. 146/2021

    Ha introdotto la modifica normativa all'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016

    È richiamato come una delle ipotesi tassative in cui l'iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a una procedura di appalto, consentendo la diretta impugnazione.

  • art. 48-bis d.P.R. 602/1973

    È richiamato come ulteriore ipotesi tassativa di pregiudizio nei rapporti con la pubblica amministrazione che consente l'impugnazione diretta.

  • art. 27 d.lgs. 546/1992

    È menzionato nel secondo motivo di ricorso, rimasto assorbito.

  • art. 363, comma 3, c.p.c.

    È richiamato in relazione al principio di diritto enunciato nell'interesse della legge.

  • artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost.

    Sono evocati nelle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato, insieme all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1, nel giudizio di non fondatezza delle questioni di costituzionalità.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    Richiamato, insieme all'art. 6 CEDU, nel giudizio di non fondatezza delle questioni di costituzionalità.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo le specifiche ipotesi tassativamente previste dalla legge per cui dall'iscrizione a ruolo derivi un pregiudizio qualificato per il debitore.
  • La disciplina introdotta dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 si applica ai giudizi pendenti, perché definisce in modo specifico l'interesse ad agire in relazione a ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata.
  • Se l'atto impugnato non è autonomamente impugnabile e non ricorre un interesse qualificato alla tutela immediata, il giudice non può entrare nel merito della pretesa tributaria e l'impugnazione va dichiarata inammissibile.
  • La presenza di novità normative e giurisprudenziali può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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