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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03738/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il quinto motivo di ricorso e, richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 21514/2022 che aveva già rigettato gli altri motivi, ha rigettato integralmente il ricorso. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio in favore della resistente e dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia origina dal pagamento effettuato dall'impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada in favore del danneggiato di un sinistro stradale, per un importo di euro 5.239,00. In base a tale pagamento, la compagnia agiva in regresso ex art. 292 del Codice delle Assicurazioni contro la proprietaria e il conducente del veicolo ritenuto responsabile del sinistro, ottenendo decreto ingiuntivo. Gli intimati proponevano opposizione deducendo varie eccezioni preliminari e contestando nel merito la pretesa. Il Tribunale rigettava l'opposizione e la Corte d'appello confermava, ritenendo provati i presupposti dell'azione di regresso, la mancanza di copertura assicurativa e il pagamento effettuato al danneggiato, oltre alla responsabilità del conducente nella causazione del sinistro. In cassazione i ricorrenti, dopo che le Sezioni Unite avevano già rigettato i primi quattro e il sesto motivo, insistevano con il quinto motivo denunciando violazione degli artt. 115 c.p.c., 1304, 2702, 2729, 2697 c.c. e dei principi sulla valutazione delle prove: sostenevano che i giudici di merito non avessero verificato i presupposti della mancanza di copertura assicurativa e del pagamento al danneggiato; che la transazione prodotta non provasse esistenza e liquidità del credito; che la contestazione non richiedesse una specifica contestazione ex art. 115 c.p.c. trattandosi di fatti ignoti; che la transazione non fosse opponibile; che la responsabilità per il sinistro fosse stata desunta da indizi non corroborati da prova testimoniale; e che fosse stata trascurata l'asserita rilevanza dell'annullamento della sanzione amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 292 del Codice delle Assicurazioni

    L'azione dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia nei confronti del responsabile del sinistro è un'azione di regresso fondata sulla legge, esperibile al ricorrere dei presupposti previsti, tra cui la mancanza di copertura assicurativa e il pagamento del danno al terzo.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla mancata specifica contestazione è stata ritenuta non decisiva; la specificità della contestazione rileva rispetto ai fatti allegati e non può essere invocata per sottrarsi a presupposti già ritenuti provati o per fatti che non risultano adeguatamente contestati.

  • art. 1304 c.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ravvisasse una violazione idonea a fondare l'accoglimento del motivo.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ritenesse fondato il motivo sul punto della valenza probatoria della transazione o della quietanza.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ha ribadito che la responsabilità del sinistro può essere desunta anche da presunzioni semplici e indizi, se valutati dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sull'onere della prova è stata reputata inammissibile o comunque non idonea, anche perché tendeva a sollecitare un nuovo accertamento di fatto precluso in cassazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    La censura è stata dichiarata inammissibile anche perché il ricorrente non aveva indicato in modo adeguato dove e come i fatti dedotti fossero stati allegati o contestati nei gradi di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo è stato veicolato come violazione di legge, ma in realtà mirava a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, inammissibile in sede di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto, in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • L'azione di regresso dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, una volta verificatisi i presupposti di legge e avvenuto il pagamento al danneggiato, configura un nuovo diritto autonomo rispetto al rapporto originario tra danneggiante e danneggiato.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; le censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirano a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto sono inammissibili.
  • La contestazione della prova documentale o degli atti transattivi deve confrontarsi con l'effettivo contenuto delle allegazioni e con gli accertamenti di merito già svolti; non basta invocare genericamente l'assenza di prova del credito.
  • La responsabilità per il sinistro può essere accertata dal giudice civile anche sulla base di elementi indiziari, purché il ragionamento presuntivo sia ritenuto congruo dal giudice di merito.
  • Il ricorrente che deduca la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. deve indicare specificamente gli atti, i documenti e i passaggi rilevanti del processo, altrimenti la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRC autoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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